LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 24.9.2010 n. 20220
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 23583/2006 proposto da:
M.G., - ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - controricorrente -
avverso la sentenza n. 8466/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2006 r.g.n. 4122/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato BOTTIGLIERI ROMILDA;
udito l’Avvocato RITA RASPANTI per delega LA PECCERELLA LUIGI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 14 febbraio 2002, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente la domanda proposta da M.G. Per il riconoscimento del diritto a rendita da malattia professionale.
Avverso tale decisione proponeva appello l’INAIL chiedendo l’ammissione di nuova CTU e il rigetto della domanda. Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.
Disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, la Corte di Appello di Roma, sulla base della stessa, con sentenza dell’1 dicembre 2005-6 marzo 2006, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal M. con il ricorso introduttivo, non essendo risultato che la riduzione permanente della capacità di lavoro raggiungesse il minimo indennizzabile.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il M. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste l’INAIL con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, M.G., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2009 c.c. E dell’art. 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., lamenta che il Giudice d’appello avrebbe erroneamente respinto la proposta domanda sulla base di una difforme valutazione dell’inabilità quantificata, in sede di consulenza tecnica esperita nel secondo grado di giudizio, in misura pari al 4,50% e, quindi, al di sotto del minimo indennizzabile. E ciò senza considerare che l’appellante Istituto non aveva posto in discussione la valutazione del grado di inabilità e senza adeguatamente motivare sulla preferenza accordata alla seconda consulenza piuttosto che alla prima consulenza d’ufficio ed alla consulenza di parte.
Orbene, quanto alla questione relativa alla asserita mancata contestazione della valutazione del grado di inabilità del ricorrente, occorre sottolineare come la contestazione in ordine alla esistenza del diritto sia assorbente riguardo alla contestazione relativa al quantum dello stesso, e che non può quindi dirsi viziata di ultra petizione la sentenza del giudice di seconde cure che, in esito alla seconda CTU, ha deciso anche in ordine alla valutazione del quantum dell’inabilità.
Infondata è la censura relativa al difetto di motivazione.
In primo luogo, occorre rammentare che per costante giurisprudenza di questa Corte, è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis, Cass. n. 10580 del 2005).
In particolare, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della invalidità derivante da malattia professionale o la sua incidenza nel decesso del lavoratore, quando il giudice accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese” (Cass. n. 17420 del 2005;
Cass. nn. 442 e 1267 del 2006).
E’ stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza di questa Corte che in caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico – ancorchè supportato da consulenza di parte, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (ex plurimis, Cass. n. 17420 del 2005; n. 12638, 15108, 17787, del 2005).
Per quanto precede, non risultando le dedotte argomentazioni idonee a superare i limiti, imposti in sede di legittimità, alle valutazioni di merito, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’ari. 152 disp. Att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010