martedì, 13 ottobre 2026

Inpdap: nullità dell'indebito per effetto dell'art. 206 del T.U. 1092/73

Corte dei Conti Toscana, sentenza 12.10.2005 n° 825

 

In tema di trasformazione della pensione Inpdap da provvisoria in definitiva e conseguente notifica di indebito da parte dell'Istituto si deve osservare il disposto dell'art. 206 del T.U. 1092/73 (annullamento dell'indebito e restituzione delle somme trattenute) qualora il provvedimento di rettifica sia intervenuto trascorsi tre anni dalla registrazione del decreto in via definitiva (come nel caso di specie). (Ludovico De Grigiis)
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LaPrevidenza.it, 23/01/2006

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