REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In
composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona
del Magistrato Dott. Rinieri FERONE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 825/2005)
Nel giudizio iscritto al n. 50709 P.C. del registro
di segreteria, promosso con ricorso del sig. G.M., elettivamente domiciliato in
XXX, via Fillungo n. 74, presso il patronato XX, contro l'I.N.P.D.A.P. sede di
XXX per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento n.
xxxx in data 15.12.2000, del predetto
istituto, con il quale è stato disposto a carico della ricorrente il recupero
di un credito erariale di € 6.666,43.
FATTO E DIRITTO
Al ricorrente, già dipendente del Comune di
Viareggio, cessato dal servizio dal 1.3.1990, con provvedimento n.550891
del 29.11.1996, gli era stata conferita la pensione definitiva.
Successivamente l'I.N.P.D.A.P., con determinazione
n.XXX del XXX, ha operato una revisione del trattamento di quiescenza che ha portato ad una riduzione
del complessivo importo annuo lordo del medesimo trattamento nei seguenti
termini: dal 1.3.1990, anziché £. 17.640.300, £. 16.518.400; dal 1.7.1990,
anziché £. 19.647.400, £. 18.525.400.
Da tale revisione è risultato un debito del sig.
G.M. nei confronti dell'Istituto previdenziale di £. 14.767.636 per somme in
più percepite sul trattamento di quiescenza per il periodo 1.3.1990 - 31.12.2000,
ridotto a £. 12.908.027, in applicazione del beneficio di cui l'art. 1 - comma
261 - della legge 662/1996,
disponendo, pertanto, il recupero della succitata somma, mediante
ritenute mensili di £. 391.152 sulla pensione in godimento, a decorrere dalla
rata del mese di febbraio 2001.
Il sig. G.M. ha impugnato con il gravame oggi in
decisione il predetto atto, sostenendo l'illegittimità del recupero, ai sensi
dell'art. 203 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Con ordinanza XXX PC del XXX, è stata accolta la
domanda cautelare di sospensione per sussistenza dei presupposti di diritto e
di fatto.
Si è costituito l'I.N.P.D.A.P. che genericamente
argomentando sulla non rilevabilità “d'ufficio” della buona fede (memoria del
2.7.2001) o sull'applicabilità delle disposizioni del codice civile art. 2033,
in materia d'indebito,chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso, invece, è fondato.
Ed invero, dalla ricostruzione dei fatti come più
sopra esposti si evince che l'I.N.P.D.A.P. ha operato una revisione di un
provvedimento definitivo di pensione, dopo oltre tre anni dalla sua adozione:
il decreto modificato era del 29.11.1996, quello modificante è del XXX.
Al riguardo sovviene la disciplina degli artt. 203
e seguenti del T.U. 1092/1973,
giustamente invocata dal ricorrente, in base alla quale i provvedimenti
definitivi di pensione possono essere revocati o modificati nei casi
contemplati dall'art. 204 del T.U., purchè, come recita l'art. 205
successivo, la revoca o la modifica
intervengano entro termini prestabiliti
a seconda della fattispecie e, nel caso in esame, entro i tre anni dalla data
di registrazione del provvedimento stesso.
Laddove ricorrano tali ipotesi, l'art. 206 del più
volte citato T.U. 1092, sancisce la
irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte.
In altri termini, fermo restando l'obbligo
dell'Amministrazione di rimuovere atti non conformi a legge, la stessa
amministrazione, nei casi specifici di cui
alle richiamate norme, deve sopportare le conseguenze degli effetti
economici prodotti, medio tempore, dagli atti successivamente modificati, ad
affermazione del principio della buona fede nell'affidamento che il percipiente
ripone nella spettanza di quanto gli viene concretamente corrisposto.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere
accolto e, per l'effetto, è riconosciuto il diritto del ricorrente a trattenere
le somme indebitamente percepite, fino alla modifica del provvedimento di
pensione definitiva, sul proprio
trattamento di pensione, nonché il diritto alla restituzione di quanto ripetuto
dall'I.N.P.D.A.P. aumentato dei soli interessi legali, trattandosi di somme non
dovute in base a titolo di legge.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale
per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso proposto da G.M. e, per l'effetto, dichiara il diritto del
ricorrente a trattenere le somme indebitamente percepite, fino alla modifica
del provvedimento di pensione definitiva,
sul proprio trattamento di pensione, nonché il diritto alla restituzione
di quanto ripetuto dall'I.N.P.D.A.P. aumentato dei soli interessi legali,
trattandosi di somme non dovute in base a titolo validamente costituito.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella pubblica udienza del
12 ottobre 2005.
IL
GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata
in Segreteria il 27 dicembre 2005
p. IL DIRIGENTE
il Funzionario di Segreteria
f.to dott.ssa Paola Altini