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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 825/2005)

Nel giudizio iscritto al n. 50709 P.C. del registro di segreteria, promosso con ricorso del sig. G.M., elettivamente domiciliato in XXX, via Fillungo n. 74, presso il patronato XX, contro l'I.N.P.D.A.P. sede di XXX per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento n. xxxx  in data 15.12.2000, del predetto istituto, con il quale è stato disposto a carico della ricorrente il recupero di un credito erariale di € 6.666,43.

FATTO E DIRITTO

Al ricorrente, già dipendente del Comune  di  Viareggio, cessato dal servizio dal 1.3.1990, con provvedimento n.550891 del 29.11.1996, gli era stata conferita la pensione definitiva.

Successivamente l'I.N.P.D.A.P., con determinazione n.XXX del XXX, ha operato una revisione del trattamento di  quiescenza che ha portato ad una riduzione del complessivo importo annuo lordo del medesimo trattamento nei seguenti termini: dal 1.3.1990, anziché £. 17.640.300, £. 16.518.400; dal 1.7.1990, anziché £. 19.647.400, £. 18.525.400.

Da tale revisione è risultato un debito del sig. G.M. nei confronti dell'Istituto previdenziale di £. 14.767.636 per somme in più percepite sul trattamento di quiescenza per il periodo 1.3.1990 - 31.12.2000, ridotto a £. 12.908.027, in applicazione del beneficio di cui l'art. 1 - comma 261 - della legge 662/1996,   disponendo, pertanto, il recupero della succitata somma, mediante ritenute mensili di  £. 391.152  sulla pensione in godimento, a decorrere dalla rata del mese di febbraio 2001.

Il sig. G.M. ha impugnato con il gravame oggi in decisione il predetto atto, sostenendo l'illegittimità del recupero, ai sensi dell'art. 203 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con ordinanza XXX PC del XXX, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione per sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto.

Si è costituito l'I.N.P.D.A.P. che genericamente argomentando sulla non rilevabilità “d'ufficio” della buona fede (memoria del 2.7.2001) o sull'applicabilità delle disposizioni del codice civile art. 2033, in materia d'indebito,chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorso, invece, è fondato.

Ed invero, dalla ricostruzione dei fatti come più sopra esposti si evince che l'I.N.P.D.A.P. ha operato una revisione di un provvedimento definitivo di pensione, dopo oltre tre anni dalla sua adozione: il decreto modificato era del 29.11.1996, quello modificante è del XXX.

Al riguardo sovviene la disciplina degli artt. 203 e seguenti del T.U.  1092/1973, giustamente invocata dal ricorrente, in base alla quale i provvedimenti definitivi di pensione possono essere revocati o modificati nei casi contemplati dall'art. 204 del T.U., purchè, come recita l'art. 205 successivo,  la revoca o la modifica intervengano  entro termini prestabiliti a seconda della fattispecie e, nel caso in esame, entro i tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso.

Laddove ricorrano tali ipotesi, l'art. 206 del più volte citato  T.U. 1092, sancisce la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte.

In altri termini, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di rimuovere atti non conformi a legge, la stessa amministrazione, nei casi specifici di cui  alle richiamate norme, deve sopportare le conseguenze degli effetti economici prodotti, medio tempore, dagli atti successivamente modificati, ad affermazione del principio della buona fede nell'affidamento che il percipiente ripone nella spettanza di quanto gli viene concretamente corrisposto.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, è riconosciuto il diritto del ricorrente a trattenere le somme indebitamente percepite, fino alla modifica del provvedimento di pensione definitiva,  sul proprio trattamento di pensione, nonché il diritto alla restituzione di quanto ripetuto dall'I.N.P.D.A.P. aumentato dei soli interessi legali, trattandosi di somme non dovute in base a titolo di legge.

P.Q.M.

Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da G.M. e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a trattenere le somme indebitamente percepite, fino alla modifica del provvedimento di pensione definitiva,  sul proprio trattamento di pensione, nonché il diritto alla restituzione di quanto ripetuto dall'I.N.P.D.A.P. aumentato dei soli interessi legali, trattandosi di somme non dovute in base a titolo validamente costituito.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2005.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                     f.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2005

                                                                  p. IL DIRIGENTE

                                                        il Funzionario di Segreteria

                                                        f.to dott.ssa Paola Altini

 

 

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