venerdì, 11 ottobre 2024

Giudizi Pensionistici: la CTU nei ricorsi innanzi alla Corte dei Conti

Corte dei Conti Appello, Sentenza 14 luglio 2004 n° 280 - nota Avv. Cassiano

 

LA CONSULENZA TECNICA NEI GIUDIZI PENSIONISTICI DINANZI LA CORTE DEI CONTI. UNA SVISTA DELLE SEZIONI CENTRALI D'APPELLO.
(Nota dell'Avv. Massimo Cassiano)
La questione affrontata dalla Sentenza che qui si riporta (n. 280/2004 della Prima Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti depositata il 14 luglio 2004) sembra complessa, ma in realtà è molto semplice.
I giudizi pensionistici dinanzi la Corte dei Conti, vertono nella quasi totalità dei casi, sul negato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, o sulla valutazione, di infermità o lesioni contratte dai dipendenti (civili o militari) di Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, per poter decidere secondo giustizia ed equità, la Corte (oggi, dopo la riforma della Giustizia Amministrativa di cui alla nota legge n. 205/2000, giudica in composizione monocratica in primo grado) ricorre a Consulenti Tecnici d'Ufficio per valutare il fondamento medico-legale delle pretese dei ricorrenti, i quali, a loro volta, si avvalgono e producono Consulenze Tecniche di Parte.
Infatti, la Sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (impugnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) aveva accolto il ricorso ritenendo convincenti le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Giudice e scelto nell'Albo dei Professionisti a ciò abilitati, ovviamente tenendo conto di tutta la documentazione medica agli atti.
Orbene, la Sentenza che commentiamo, partendo dalla legge n. 416/1926 sino ad arrivare alla legge n. 19/1994 (che ha profondamente riformato il giudizio pensionistico dinanzi la Corte dei Conti), afferma che: "nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, nel caso in cui il Giudice ritenga, ai sensi degli artt. 61 comma 1 e 424 c.p.c., di doversi avvalere del consulente tecnico, deve utilizzare, in deroga alla disciplina vigente, le "strutture sanitarie pubbliche", espressamente individuate: "ospedali militari o civili, aventi sede nella regione" (cit. art. 2 comma 2 legge n. 658/1984), C.M.L. (artt. 12 e 13 cit. legge n. 416/1926),Sezione speciale del C.M.L.presso la Corte dei Conti(artt.11legge n.416, 2 legge n. 1345/1961)".
Incomprensibilmente, peraltro, non fa alcun cenno all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute, cui la Corte pure ricorre costantemente e da decenni.
Quindi, rileva che "il primo Giudice si è determinato non sulla base dei pareri dei consulenti tecnici pubblici espressamente indicati dalla legge e in conformità a quello del consulente privato; di per sè, la valutazione del Giudice, basata sul suo libero, ma motivato (come nella specie), convincimento non può essere, nel merito, oggetto di censura, sotto il profilo della legittimità; nella specie, non è in questione questo profilo ma quello dell'incidenza determinante della consulenza di soggetto non legittimato, per legge, in questo processo, ad essere officiato come C.T.U.", e, sorprendentemente, conclude affermando: "la consulenza deve ritenersi "quam non esset" e, pertanto, improduttiva di effetti nel processo, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi affetta da mancanza assoluta di motivazione, in relazione ai pareri medico-legali pubblici, acquisiti in atti e disattesi".
Di conseguenza, ha annullato la Sentenza appellata ed ha rinviato "al primo Giudice affinchè in diversa composizione, si pronunci in merito".
Ora, a parte il fatto che il Ministero aveva chiesto solo la parziale riforma della sentenza appellata, non contestando affatto nè la C.T.U. nè la decisione sia sul punto della dipendenza da causa di servizio sia sulla valutazione della infermità, (limitandosi a ritenere non riconoscibile la rivalutazione monetaria e la condanna alle spese della P.A., che il primo Giudice aveva pure statuito in favore del ricorrente) la Sezione d'Appello è incorsa, a nostro avviso in una clamorosa svista.
Infatti, della specifica questione si era già occupata, con la consueta chiarezza, la Corte Costituzionale con la Sua Ordinanza n. 131 del 1998. All'esame della Corte erano state sottoposte proprio le norme invocate dalla Sezione d'Appello, giacchè il giudice remittente riteneva che fossero incostituzionali "nella parte in cui implicitamente escludono l'ammissibilità della C.T.U. disciplinata dall'art. 445 c.p.c.....".
La Corte aveva dichiarato infondata la questione ritenendo:
"a) che le norme di disciplina del processo davanti alla Corte dei Conti consentono di disporre l'insieme dei "mezzi istruttori" offerti dalle "leggi di procedura civile" (Artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) e non escudono la consulenza tecnica d'ufficio prevista nel codice di rito civile;"
"b) che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha, peraltro, riconosciuto espressamente che la "Corte dei Conti, per l'esrcizio delle sue attribuzioni, può (....) avvalersi di consulenti tecnici", con previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di pensioni, la quale, vertendo sopra un diritto e non un atto autoritativo (sentenze di questa Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del 1981), non tollera limitazioni nell'impiego degli strumenti di "ricerca della verità" al pari delle altre sedi giurisdizionali poste per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146 del 1987 e n. 251 del 1989);"
"c) che, infine, la facoltà delle sezioni territoriali della Corte dei Conti di avvalersi degli "ospedali militari o civili, aventi sede nella regione" presso i quali richiedere "pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti" è stata introdotta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione - secondo la stessa giurisprudenza contabile - è meramente esplicativa "di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d. 12 agosto 1933, n. 1038" (Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95);
In poche parole, la Corte Costituzionale ha stabilito che la questione non si poneva neanche perchè era chiaro, dall'esame delle norme vigenti, che la Corte dei Conti non aveva nessun limite e poteva ricorrere a qualsiasi tipo di C.T.U. ritenesse necessaria.
Ma c'è di più: tutto quello che abbiamo ricordato sin'ora è anteriore alla legge n. 205 del 21 luglio 2000 che, come abbiamo già ricordato, ha profondamente innovato la Giustizia Amministrativa non solo per i giudizi dinanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato, ma anche per i giudizi "in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra" dinanzi la Corte dei Conti (cfr. art. 5 legge cit.)
Dal luglio 2000 in poi, decine di giudizi presso le Sezioni regionali della Corte sono stati decisi ricorrendo alla C.T.U. di professionisti specializzati e nessuno ha eccepito.... o appellato alcunchè, essendo ormai pacifico che, ormai, il giudizio pensionistico è un giudizio tra parti (ricorrente ed Amministrazione resistente) uguali, aventi uguali diritti, del tutto assimilabile ed assimilato al giudizio previdenziale dinanzi al Giudice Ordinario.
Pertanto, come abbiamo rilevato all'inizio, risulta del tutto incomprensibile questa Sentenza d'Appello che, pronunciata nel 2004, ci riporta..... al secolo scorso!
(Avv. Massimo Cassiano - staff dell'Osservatorio)
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LaPrevidenza.it, 16/11/2004

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