REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Tullio SIMONETTI                           Presidente

dott.   Antonio VETRO                           Consigliere

d.ssa  Maria Teresa ARGANELLI              Consigliere

dott.  Davide MORGANTE                       Consigliere

dott.  Rocco DI PASSIO                         Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 280/2004)

 

nel giudizio di appello, iscritto al n. 18289 del registro di segreteria, proposto dal Ministero Omissis;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione PUGLIA n. 341 dell'8.4.2003, depositata il 24.4.2003 e nei confronti del sig. Omissis, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangela e Donato R.;

         Visti gli atti di causa;

         Uditi, nella pubblica udienza del 22 giugno 2004, il consigliere relatore e la rappresentante dell'amministrazione appellante d.ssa Anna Maria A.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza, in accoglimento del ricorso dell'interessato, è stata dichiarata l'intervenuto aggravamento dell'infermità pensionata, con diritto a trattamento pensionistico di guerra di prima categ. tab A a decorrere dalla data della domanda pensionistica in sede amministrativa, con interessi e rivalutazione monetaria e con spese di onorari di difesa e C.T.U. di ufficio a carico dell'Amministrazione.

L'appellante ritiene che l'appellata sentenza sia affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 6 legge n. 421/1991, 45 comma 6 legge n. 448/1998, 429 comma 3 c.p.c., concernenti il diritto e la rivalutazione monetaria che, nella specie, trattandosi di risarcimento danni, deve essere richiesta e deve dimostrarsi il maggior danno subito; dell'art. 91 c.p.c., concernente la condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, non applicabile ai giudizi pensionistici di guerra, in cui vige il principio della gratuità.

Chiede, pertanto, la parziale riforma della sentenza appellata.   Nell'udienza di discussione, l'appellante ha ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nell'atto scritto.

MOTIVAZIONE

         Il sig. Omissis ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo con cui è stato negato trattamento pensionistico di guerra perché le infermità, riscontrate alla v.c. presso la C.M.P.G. del 6.6.1994, sono state ritenute non dipendenti né aggravate da causa di servizio di guerra.

L'interessato ha chiesto, con deposito di atti e memoria difensiva, per aggravamento, trattamento pensionistico di prima categ. tab. A e i benefici inerenti alla situazione di superinvalidità.

All'udienza dell'8.7.2002, il primo Giudice ha nominato un professionista C.T.U. il quale, in data 10.12.2002 ha depositato relazione scritta, in risposta ai quesiti posti, esprimendo l'avviso ha ritenuto esistente l'aggravamento a decorrere dal 17.11.1998 con iscrizione alla prima categ. tab. A.

In tal senso, si è pronunciato il primo Giudice il quale, inoltre, ha posto a carico dell'amministrazione le spese di giudizio per onorari di difesa e consulenza tecnica di ufficio, “considerato che la soccombenza in giudizio dell'Amministrazione comporta che a carico della stessa devono essere poste” tali spese.

         L'ordinamento giuridico vigente, prevede che, nei giudizi pensionistici, il Giudice Corte dei conti deve avvalersi, per consulenze tecniche di ufficio, di organismi medico-legali pubblici: art. 2 comma 2 della legge 8.10.1984 n. 658, espressamente richiamata dall'art. 1 della legge n. 19 del 14.1.1994, modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639, secondo cui, nei giudizi pensionistici, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti “possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti”.

L'art. 11 della legge 11.3.1926 n. 416, modificato dal d.P.R. 18.11.1965 n. 1485, sostituito dall'art. 1 della legge 22.12.1980 n. 913, ha istituito il Collegio medico legale (C.M.L.) presso il Ministero Omissis “articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti”.

Il C.M.L. “dovrà dare pareri medico-legali ed eseguirà visite dirette ordinate dalla Procura generale presso la Corte dei conti e dalla Corte dei conti stessa” (art. 12 cit. legge n. 416/1926). 

“Il parere previsto dall'art. 12 può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità, da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti” (art. 2 legge 20.12.1961 n. 1345). 

“La Procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV della Corte stessa dovranno esclusivamente rivolgersi al C.M.L., istituito con il precedente art. 11, qualora reputasse necessario un ulteriore parere medico legale o una ulteriore visita diretta” (art. 13 cit. legge n. 416/1926).

Il d.P.R. 29.10.2001 n. 461, nell'abrogare la legge n. 416/1926, ha “fatto salvo” i citati articoli (art. 20). 

L'ammissibilità del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra, quando il provvedimento impugnato concerne l'aggravamento negato in conformità ai pareri delle C.M.P.G. e della C.M.S., presuppone che “la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche” (art. 6 comma 9 legge 14.1.1994 n. 19).

Dalla disciplina citata, discende che, nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, nel caso in cui il Giudice ritenga, ai sensi degli artt. 61 comma 1 e 424 c.p.c., di doversi avvalere del consulente tecnico, deve utilizzare, in deroga alla disciplina vigente, le “strutture sanitarie pubbliche”, espressamente individuate: “ospedali militari o civili, aventi sede nella regione” (cit. art. 2 comma 2 legge n. 658/1984), C.M.L. (artt. 12 e 13 cit. legge n. 416/1926), Sezione speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti (artt. 11 legge n. 416/1926, 2 legge n. 1345/1961).    

 Nella specie, il primo Giudice si è determinato non sulla base dei pareri dei consulenti tecnici pubblici espressamente indicati dalla legge e in conformità a quello del consulente privato; di per sé, la valutazione del Giudice, basata sul suo libero, ma motivato (come nella specie), convincimento non può essere, nel merito, oggetto di censura, sotto il profilo della legittimità; nella specie, non è in questione questo profilo, ma quello dell'incidenza determinante della consulenza di soggetto non legittimato, per legge, in questo processo, ad essere officiato come C.T.U.

La consulenza deve ritenersi “quam non esset” e, pertanto, improduttiva di effetti nel processo, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi affetta da mancanza assoluta di motivazione, in relazione ai pareri medico-legali pubblici, acquisiti in atti e disattesi.

Circa l'attribuzione delle spese di difesa all'amministrazione soccombente, il Collegio osserva che, in linea di principio, nel processo pensionistico, come conformata dalla legge 14.1.1994 n. 19 e dall'art. 5 della legge n. 205/2000, sono applicabili gli artt. 91 ss. c.p.c., 152 disposiz. att. c.p.c.

            Tuttavia, per annosa e costante giurisprudenza di questa Corte (Sezione I centrale, sent. 8.7.2003 n. 328, 26.10.2001 n. 389), si ritiene che non vi debba essere pronuncia per le spese (ovvero, per giurisprudenza minoritaria, compensazione delle spese), in forza di giusti motivi.

            Fondamento di questa giurisprudenza è la considerazione che, nella pensionistica di guerra, l'accesso alla tutela giurisdizionale del diritto è gratuito per il soggetto potenzialmente leso (Sez. I, cit. sent. n. 389/2001), come è dimostrato anche dal fatto che il giudizio può essere introdotto e che in esso si può stare senza tutela del difensore.

            D'altro canto, per quanto riguarda l'Amministrazione, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è, nella generalità dei casi, emanato all'esito di un procedimento amministrativo nel quale intervengono, con effetti decisori, organi tecnico-giuridici connotati da terzietà e tutela neutrale degli interessi coinvolti, ai cui pareri l'Amministrazione deve conformarsi.

            Queste ragioni hanno fatto riaffermare, anche nel processo pensionistico come conformato dalla legge 21.7.2000 n. 205, la gratuità del processo pensionistico di guerra, con il conseguente uso della formula “nulla per le spese” o di altra equivalente.

            I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cassaz. civ., Sez. III, 23.4.2001, n. 5976).

 Pertanto, l'appello deve ritenersi meritevole di accoglimento, con conseguenziale annullamento della sentenza appellata e rinvio al primo Giudice affinché, in diversa composizione, si pronunci in merito.         Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento dell'appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e rinvia al primo Giudice, come in motivazione.

         Nulla per le spese.

         Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2004.

L'ESTENSORE                             IL PRESIDENTE

f.to Rocco Di Passio                      f.to Tullio Simonetti

        

Depositata in Segreteria il 14/07/2004

IL DIRIGENTE

f.to Maria Fioramonti

 

 

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