Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n° 127
In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controparte ai sensi dell'articolo 144 c.p.c., la Corte dei Conti, sez. seconda centrale, ribadendo il principio già affermato con sentenza 10 giugno 1997 n° 36/QM, ha ribadito il concetto secondo il quale, in tema di giudizi pensionistici pendenti innanzi alla medesima Corte, il luogo della notificazione dei ricorsi nei confronti dell'Amministrazione dello Stato "è costituito dagli uffici dell'Avvocatura dello Stato" (art. 11 comma 1 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260, norma ripresa dall’art. 144 c.p.c). (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 19/05/2004
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