REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

 

composta dai seguenti magistrati:

Dott.         Tommaso      de PASCALIS         Presidente

Dott.   Sergio M.      PISANA                  Consigliere

Dott.         Gabriele        DE SANCTIS         Presidente relatore

Dott.   Camillo         LONGONI                Consigliere

Dott. Angelo A.         PARENTE               Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello proposto dalla Sig. P.L. rappresentata e difesa, per delega a margine dell’atto, dall’avv. Domenico B. è domiciliata, contro il Ministero della Difesa, avverso la sentenza del Giudice Unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2793/02 del 18 settembre 2002, depositata il 15 ottobre 2002

Visti il ricorso e tutti i documenti del giudizio, iscritto al n. 17922 del registro di segreteria;

Uditi nella pubblica udienza in data 11 marzo 2004 il relatore Cons. Gabriele De Sanctis  e l’avv. Bonaiuti

Ritenuto in

FATTO

La sig.ra P. L. col ricorso presentato in primo grado aveva chiesto il ripristino della pensione privilegiata ordinaria indiretta e dell'assegno di medaglia di cui era titolare nella qualità di vedova del capitano P.G. - quest’ultimo deceduto in servizio e per causa di servizio - con l’attribuzione degli arretrati, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dai dieci anni precedenti alla data della domanda di ripristino (28 giugno 1976).

Il Giudice Unico laziale con la sentenza citata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso, atteso che non essendo stato questo ritualmente notificato alla controparte nei modi di legge, non si era formato il necessario contraddittorio.

Nell’appello, confermato da brevi note d’udienza depositate il 21 novembre 2003, la P. deduce violazione - per loro mancata, falsa ed errata applicazione - degli artt. 102, 144, 156, 157, 163 bis e 164 c.p.c.; degli art. 72 e 81 del R.D. 1038/33, nonchè dell'art. 6 L. 19/94 e del D.L. 453/93 e della L. 205/2000 e dell'art. 421 c.p.c.

Nella fattispecie, il ricorso era stato notificato sia alla Direzione provinciale del tesoro (la quale ebbe a gestire il trattamento di pensione privilegiata indiretta ed alla quale è poi succeduto l’INPDAP) sia al Ministero della difesa (competente per la concessione ed il ripristino dell’assegno di medaglia) presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c.. Inoltre l’INPDAP, essendosi costituito in giudizio, stante il ricorso inviato dalla D.P.T., aveva  sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo la notifica effettuata alla DPT stessa perfettamente raggiunto lo scopo della chiamata in causa dell’INPDAP.

In ogni caso, però – continua l’appellante -  qualsiasi errore ci fosse stato, il ricorso tutt’al più andava ritenuto improcedibile, per difetto di contraddittorio e la mancata instaurazione di quest’ultimo comporta, logicamente, una violazione che doveva essere riscontrata e verificata ed eventualmente sanzionata dal giudice, la ove il richiamo alle norme del codice di procedura civile avrebbero dovuto indurre lo stesso giudice a dare la possibilità all’attore di rinnovare l’atto carente, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., per il richiamo operato dalla L. n. 205 del 2000.

Insomma nella specie, sarebbero stati rispettati tutti i requisiti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.c. e l’unico vizio formale rinvenibile nell’atto sarebbe la mancata rituale notifica – originaria – peraltro non richiesta dalla L. 19 del 1994, dato il collegamento col R.D. n. 1038 del 1933, eventuale vizio, comunque, puntualmente regolarizzato dalla costituzione in giudizio.

L’appellante chiede, poi, che la causa sia trattenuta dal giudice di appello, in quanto basata su elementi di diritto e deduce il vizio di violazione di legge di cui all’art. 92 D.P.R. n. 1092 del 1973, della L. n. 539 del 1950 e della L. n. 474 del 1958 ed eventuale eccezione di costituzionalità del citato art. 92, nella misura in cui dispone la perdita del diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta qualora la vedova passi a seconde nozze.

All’odierna udienza, l’avv. B. ha reiterato le richieste scritte.

Considerato in

DIRITTO

Il Giudice unico della Sezione Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso pensionistico della Sig.ra P. L., poiché, a suo dire, esso non era stato notificato alla controparte “nei modi di legge, al fine di stabilire il necessario contraddittorio”.

Sennonché, la sentenza impugnata - oltre che carente di motivazione, in quanto non spiega quali siano i “modi di legge” che non sarebbero stati osservati – afferma un fatto non rispondente a realtà.

Risulta, infatti, che il suddetto ricorso, depositato presso questa Corte il 16 marzo 2001, era stato precedentemente notificato, sia alla Direzione provinciale del tesoro di Roma sia al Ministero della difesa, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 2 marzo 2001.

In tal modo ha trovato corretta applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 10 giugno 1997 n. 36/QM e condiviso dalla Sezione, secondo cui per i giudizi pensionistici davanti a questa stessa Corte il luogo della notificazione dei ricorsi nei confronti dell’Amministrazione dello Stato è costituito dagli Uffici dell’Avvocatura  dello Stato (vedasi l’art. 11 comma 1 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260, norma ripresa dall’art. 144 c.p.c.).

Inoltre l’INPDAP - succeduto alla Direzione provinciale del tesoro, in materia di gestione e di pagamento delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479 e dell’art. 2 L. 8 agosto 1995 n. 335 -  si è poi costituito nel giudizio di primo grado, come si legge nella sentenza impugnata, in tal modo sanando ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ogni eventuale vizio originario ed avendo la notifica effettuata alla DPT raggiunto lo scopo della chiamata in causa dello stesso INPDAP.

Dunque, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ha ben reso possibile l’instaurazione del contraddittorio.

In accoglimento dell’appello, la gravata sentenza va, quindi, annullata e la causa va rinviata al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.

La natura della materia trattata suggerisce che le spese siano compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Seconda giurisdizionale centrale definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza disattesa, ACCOGLIE l’appello avverso la sentenza del Giudice Unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2793/02 del 18 settembre 2002, depositata il 15 ottobre 2002  e, per l’effetto, ANNULLA la sentenza stessa e dispone, ai sensi dell’art. 105 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, il rinvio degli atti al Giudice di primo grado, affinché questo, in diversa composizione, si pronunci sulla pretesa del ricorrente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio in data 11 marzo 2004.

L'Estensore                                                                II Presidente

F.to Gabriele De Sanctis                            F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 05 APR. 2004

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni

 

 

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