IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE
CENTRALE
composta
dai seguenti magistrati:
Dott. Tommaso de PASCALIS Presidente
Dott. Sergio
M. PISANA Consigliere
Dott. Gabriele DE SANCTIS Presidente relatore
Dott. Camillo LONGONI Consigliere
Dott. Angelo A. PARENTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
sull’appello proposto dalla Sig. P.L. rappresentata
e difesa, per delega a margine dell’atto, dall’avv. Domenico B. è domiciliata,
contro il Ministero della Difesa, avverso la sentenza del Giudice Unico presso
la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2793/02 del 18 settembre
2002, depositata il 15 ottobre 2002
Visti il ricorso e tutti i documenti del giudizio,
iscritto al n. 17922 del registro di segreteria;
Uditi nella pubblica udienza in data 11 marzo 2004
il relatore Cons. Gabriele De Sanctis e l’avv. Bonaiuti
Ritenuto in
La sig.ra P. L. col
ricorso presentato in primo grado aveva chiesto il ripristino della pensione
privilegiata ordinaria indiretta e dell'assegno di medaglia di cui era titolare
nella qualità di vedova del capitano P.G. - quest’ultimo deceduto in servizio e
per causa di servizio - con l’attribuzione degli arretrati, unitamente ad
interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dai dieci anni precedenti
alla data della domanda di ripristino (28 giugno 1976).
Il Giudice Unico laziale con la sentenza citata in
epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso, atteso che non essendo stato
questo ritualmente notificato alla controparte nei modi di legge, non si era
formato il necessario contraddittorio.
Nell’appello, confermato da brevi note d’udienza
depositate il 21 novembre 2003, la P. deduce violazione - per loro mancata, falsa ed errata applicazione - degli artt. 102, 144, 156, 157, 163 bis e
164 c.p.c.; degli art. 72 e 81
del R.D. 1038/33, nonchè
dell'art. 6 L. 19/94 e del D.L. 453/93 e della L. 205/2000 e dell'art. 421 c.p.c.
Nella fattispecie, il ricorso era stato notificato sia
alla Direzione provinciale del tesoro (la quale ebbe a gestire il trattamento
di pensione privilegiata indiretta ed alla quale è poi succeduto l’INPDAP) sia
al Ministero della difesa (competente per la concessione ed il ripristino
dell’assegno di medaglia) presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi
dell'art. 144 c.p.c.. Inoltre
l’INPDAP, essendosi costituito in giudizio, stante il ricorso inviato dalla
D.P.T., aveva sanato ogni eventuale
vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo la notifica effettuata alla DPT
stessa perfettamente raggiunto lo scopo della chiamata in causa dell’INPDAP.
In ogni caso, però –
continua l’appellante - qualsiasi
errore ci fosse stato, il ricorso tutt’al più andava ritenuto improcedibile,
per difetto di contraddittorio e la mancata instaurazione di quest’ultimo
comporta, logicamente, una violazione che doveva essere riscontrata e
verificata ed eventualmente sanzionata dal giudice, la ove il richiamo alle
norme del codice di procedura civile avrebbero dovuto indurre lo stesso giudice
a dare la possibilità all’attore di rinnovare l’atto carente, ai sensi
dell’art. 421 c.p.c., per il richiamo operato dalla L. n. 205 del 2000.
Insomma nella specie,
sarebbero stati rispettati tutti i requisiti previsti dagli artt. 163 e 164
c.p.c. e l’unico vizio formale rinvenibile nell’atto sarebbe la mancata rituale
notifica – originaria – peraltro non richiesta dalla L. 19 del 1994, dato il
collegamento col R.D. n. 1038 del 1933, eventuale vizio, comunque, puntualmente
regolarizzato dalla costituzione in giudizio.
L’appellante chiede, poi,
che la causa sia trattenuta dal giudice di appello, in quanto basata su
elementi di diritto e deduce il vizio di violazione di legge di cui all’art. 92
D.P.R. n. 1092 del 1973, della L. n. 539 del 1950 e della L. n. 474 del 1958 ed
eventuale eccezione di costituzionalità del citato art. 92, nella misura in cui
dispone la perdita del diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta
qualora la vedova passi a seconde nozze.
All’odierna udienza,
l’avv. B. ha reiterato le richieste scritte.
Considerato
in
Il Giudice unico della
Sezione Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso pensionistico della Sig.ra
P. L., poiché, a suo dire, esso non era stato notificato alla controparte “nei
modi di legge, al fine di stabilire il necessario contraddittorio”.
Sennonché, la sentenza
impugnata - oltre che carente di motivazione, in quanto non spiega quali siano
i “modi di legge” che non sarebbero stati osservati – afferma un fatto non
rispondente a realtà.
Risulta, infatti, che il
suddetto ricorso, depositato presso questa Corte il 16 marzo 2001, era stato
precedentemente notificato, sia alla Direzione provinciale del tesoro di Roma
sia al Ministero della difesa, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data
2 marzo 2001.
In tal modo ha trovato
corretta applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Riunite di questa
Corte con sentenza 10 giugno 1997 n. 36/QM e condiviso dalla Sezione, secondo
cui per i giudizi pensionistici davanti a questa stessa Corte il luogo della
notificazione dei ricorsi nei confronti dell’Amministrazione dello Stato è
costituito dagli Uffici dell’Avvocatura
dello Stato (vedasi l’art. 11 comma 1 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel
testo sostituito dall’art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260, norma ripresa
dall’art. 144 c.p.c.).
Inoltre l’INPDAP - succeduto alla Direzione
provinciale del tesoro, in materia di gestione e di pagamento delle pensioni
dei dipendenti civili e militari dello Stato, ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 30
giugno 1994 n. 479 e dell’art. 2 L. 8 agosto 1995 n. 335 - si è poi costituito nel giudizio di primo
grado, come si legge nella sentenza impugnata, in tal modo sanando ai sensi
dell’art. 156 c.p.c. ogni eventuale vizio originario ed avendo la notifica
effettuata alla DPT raggiunto lo scopo della chiamata in causa dello stesso
INPDAP.
Dunque, la notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio ha ben reso possibile l’instaurazione del contraddittorio.
In accoglimento
dell’appello, la gravata sentenza va, quindi, annullata e la causa va rinviata
al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.
La natura della materia
trattata suggerisce che le spese siano compensate.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Seconda
giurisdizionale centrale definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione
ed istanza disattesa, ACCOGLIE l’appello avverso la sentenza del Giudice Unico
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2793/02 del 18
settembre 2002, depositata il 15 ottobre 2002
e, per l’effetto, ANNULLA la sentenza stessa e dispone, ai sensi
dell’art. 105 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, il rinvio degli atti al Giudice di
primo grado, affinché questo, in diversa composizione, si pronunci sulla
pretesa del ricorrente.
Spese compensate.
Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio in data 11 marzo 2004.
L'Estensore II
Presidente
F.to Gabriele De Sanctis F.to Tommaso de Pascalis
Depositata in Segreteria il 05 APR. 2004
Il Direttore della Segreteria
F.to Mario Francioni