Inps, Messaggio 22 ottobre 2004 n° 33936
In base alla normativa preesistente alla legge n. 335/1995, la pensione di inidoneità compete agli iscritti al Fondo pensioni F.S. – ora Fondo speciale presso l’INPS – cessati dal servizio per inidoneità fisica a qualsiasi mansione ferroviaria, purché risulti maturato il limite di servizio pari ad almeno 10 anni, previsto dall’ultimo comma dell’art. 219 del T.U. n. 1092/1973.
LaPrevidenza.it, 26/10/2004
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato