INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 22 ottobre 2004 numero 33936)

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

            Pensione di inidoneità al servizio ferroviario in genere.

 

 

In base alla normativa preesistente alla legge n. 335/1995, la pensione di inidoneità compete agli iscritti al Fondo pensioni F.S. – ora Fondo speciale presso l’INPS – cessati dal servizio per inidoneità fisica a qualsiasi mansione ferroviaria, purché risulti  maturato il limite di servizio pari ad almeno 10 anni, previsto dall’ultimo comma dell’art. 219 del T.U. n. 1092/1973.

 

Tale normativa è stata richiamata e fatta salva dalla succitata legge n. 335/1995 che, all’art. 1, comma 32, ha espressamente disposto che “Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio”.

 

Peraltro, sono sorte alcune perplessità in merito alla sopravvivenza di tale ultima disposizione anche a seguito della emanazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale, all’art. 59, comma 6, stabilisce che “Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto  al  comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva………..indicati nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria”.

 

E’ stato posto, pertanto, apposito quesito alla Direzione Generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con lettera del 13.10.2004 ha precisato, tra l’altro, che “l’art. 1, comma 32, della legge n. 335/95 ha fatto espressamente salve le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, dovendosi fra queste ricomprendere l’art. 219, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092/73, che fissa in 10 anni di servizio il requisito minimo per il conseguimento della pensione di inidoneità nel Fondo. Tale norma di salvaguardia, ulteriormente blindata dalla previsione di cui al precedente comma 2 (dell’art. 1 L. 335/95), in base alla quale modifiche o deroghe alla legge n. 335/95 non possono che essere introdotte mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, non può dunque ritenersi superata dall’art. 59, comma 6, della legge n. 449/97 che ha modificato genericamente i requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni di anzianità”.

 

Alla luce del parere espresso dal citato Ministero, si conferma, pertanto, che nei confronti dei dipendenti ferroviari iscritti al Fondo speciale, che vengono licenziati per inidoneità fisica al servizio ferroviario in genere, spetta, come per il passato,  la pensione di inidoneità se risulta maturata un’anzianità contributiva pari ad almeno 10 anni.

 

 

 

Il Direttore centrale

Nori

 

 

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