Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata
Inps, circolare 13.5.2013 n. 77
Le tutele previdenziali dell'indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale sono state, come è noto, progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Si procede di seguito con una ricostruzione dell'evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l'erogazione delle prestazioni.
Con l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale. Sulla base dell'espressione letterale contenuta nella disposizione ("lavoratori a progetto e categorie assimilate"), l'Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori aventi diritto, i collaboratori a progetto (di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell'anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro. Successivamente, alla luce di un'evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell' 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con l'espressione "categorie assimilate" ai lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito `parasubordinati') e per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all'art. 59, comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. Da ultimo, l'articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti). A seguito di quanto sopra esposto, con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle istanze di prestazioni da parte delle ulteriori tipologie di lavoratori tutelati per i quali sono individuabili, come già indicato, due `macrocategorie': lavoratori `parasubordinati' (con committente o associante) e lavoratori libero professionisti. In proposito, è necessario precisare che la vasta categoria dei `parasubordinati' come sopra individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF...
LaPrevidenza.it, 19/07/2013