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Coordinamento Generale Medico Legale
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai
Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della
Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei
Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della
Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi
agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti
dei Comitati provinciali
Circolare13.5.2013 n. 77
Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e
all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995,
n. 335. 1.Premessa 2. Evoluzione normativa 3. Indennità di malattia
3.1. Ambito di applicazione
SOMMARIO:
3.2. Certificazione di malattia 3.3. Eventi esclusi 3.4 Requisiti
contributivi e reddituali 3.5. Controlli di accertamento medico legale
3.6. Durata e misura della prestazione di malattia 3.7. Modello di
dichiarazione 3.8. Contenzioso 4. Indennità per congedo parentale. 4.1.
Ambito di applicazione 4.2. Requisiti contributivi 4.3. Condizioni per
l'erogazione della prestazione 4.4. Durata e misura della prestazione
4.5. Modello di domanda 4.6. Contenzioso
1. PREMESSA
Le tutele previdenziali dell'indennità di malattia e del trattamento
economico per congedo parentale sono state, come è noto,
progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e
indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non
titolari di pensione. Si procede di seguito con una ricostruzione
dell'evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi
interpretativi univoci e istruzioni operative per l'erogazione delle
prestazioni.
2. EVOLUZIONE NORMATIVA
Con l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei
lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione
separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia
e per il congedo parentale. Sulla base dell'espressione letterale
contenuta nella disposizione ("lavoratori a progetto e categorie
assimilate"), l'Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e
n. 137 del 21 dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori
aventi diritto, i collaboratori a progetto (di cui all'art. 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i collaboratori
coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo
stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel
corso dell'anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un
compenso superiore a 5.000 euro. Successivamente, alla luce di
un'evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell'
11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato
art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con
l'espressione "categorie assimilate" ai lavoratori a progetto devono
essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i
quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o
associante in partecipazione (denominati in seguito `parasubordinati')
e per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione in via esclusiva alla
Gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all'art. 59,
comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. Da ultimo,
l'articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201
convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, l'estensione delle citate tutele anche ai soggetti
che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata
(lavoratori libero professionisti). A seguito di quanto sopra esposto,
con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state
fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle
istanze di prestazioni da parte delle ulteriori tipologie di lavoratori
tutelati per i quali sono individuabili, come già indicato, due
`macrocategorie': lavoratori `parasubordinati' (con committente o
associante) e lavoratori libero professionisti. In proposito, è
necessario precisare che la vasta categoria dei `parasubordinati' come
sopra individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di
lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è
definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai
fini IRPEF.
3. INDENNITA' DI MALATTIA
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Come indicato in premessa, i destinatari della prestazione sono tutti i
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26,
della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non titolari di pensione. La tutela economica è
prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli
eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per
i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) come
individuati dal citato interpello - per gli eventi verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale
di prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 6 della legge 11 gennaio
1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.
3.2. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Per il riconoscimento dell'evento morboso è necessario che sia stato
trasmesso all'Istituto un valido certificato attestante lo stato di
incapacità temporanea al lavoro. Al riguardo si richiamano le norme
relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
all'Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del
Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad
esso collegato.
3.3. EVENTI ESCLUSI
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di
durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che
configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento
morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l'indennizzo è previsto per
l'intera durata dell'evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale
motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è
necessario che venga trasmessa all'Istituto idonea certificazione di
malattia.
3.4. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Presupposto per il diritto alla prestazione dell'indennità di malattia
è la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del
verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro
durante il periodo indennizzato. Ulteriori condizioni, valide per tutte
le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il
requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M.
12.01.2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n.
296 del 2006.
E' indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito
contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta
gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti
l'evento di malattia. Per il 2013 l'aliquota contributiva (comprensiva
della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione
separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie, risulta pari al 27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio
2013). Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del
requisito richiesto si ottiene applicando l'aliquota del 27,72% sul
minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari
per l'anno 2013 a euro 15.357,00 . Conseguentemente, il contributo
mensile utile è pari ad euro 354,75. Per quanto concerne il requisito
reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a
contributo nella Gestione separata, nell'anno solare che precede quello
in cui è iniziato l'evento di malattia, non sia superiore al 70% del
massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti
nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione
dell'indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30 . Con
riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per
tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata,
occorre distinguere tra le citate due `macrocategorie': a. lavoratori
`parasubordinati' (con committente o associante) - l'onere contributivo
risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul
collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il
committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione
in partecipazione l'onere, in carico all'associante, è ripartito nella
misura del 55% per l'associante e 45% per l'associato. Il committente e
l'associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i
contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i
possessori di partita IVA). b. lavoratori libero professionisti
l'onere contributivo è interamente a carico dei soggetti interessati
che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi
sia al saldo dell'attività lavorativa dell'anno precedente sia agli
acconti dell'anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione
dei redditi (Modello Unico). Ovviamente, le informazioni contributive
per l'anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali
debbono essere gestite nell'apposita procedura di pagamenti
(liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del
lavoratore. Anche con riferimento al requisito reddituale i dati
contenuti nelle dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento
della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte
dell'Agenzia delle Entrate. In merito, infine, all'esistenza
dell'attività lavorativa è necessario riferirsi alla dichiarazione
presentata in via telematica dal lavoratore all'Istituto (vedi
circolare n. 52 del 6 aprile 2012 applicativa della determinazione
presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei
servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini") procedendo
successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute
nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative
all'apertura e/o chiusura di partita IVA.
3.5. CONTROLLI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE
Anche per i soggetti di cui trattasi, l'Istituto può legittimamente
effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al
fine di poter verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al
lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti
controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante
le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e
17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato
nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della
reperibilità durante la prognosi.
3.6. DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE DI MALATTIA
Come è noto l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone
che "l'evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa
citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a
venti giorni nell'arco dell'anno solare ". Per la durata complessiva
del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo
periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti
l'inizio dell'evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni
indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite
massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo
annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007). L'indennità
spetta per tutte le giornate di malattia, purchè non sia stata irrogata
una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica
di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al
raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero
delle giornate lavorate e conseguentemente con quello delle giornate
indennizzabili - è necessario fare riferimento alla dichiarazione
presentata in via telematica dal lavoratore all'Istituto citata al
precedente punto 3.4. Tali dichiarazioni sono successivamente
verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle
citate due `macrocategorie': a. lavoratori `parasubordinati' (con
committente o associante) - data di inizio e data di fine del rapporto
di lavoro; b. lavoratori libero professionisti - informazioni contenute
nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all'apertura
e/o chiusura di partita IVA. Con riferimento alla misura della
prestazione, l'indennità viene calcolata - come previsto nella
circolare n. 76 del 2007 sulla base delle mensilità di contribuzione
accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento. Pertanto, per le
malattie iniziate nell'anno 2013 l'indennità giornaliera sarà pari a:
euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; euro 16,28, se nei
dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione; euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti
l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
3.7. MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare
apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla
corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere
presentata in modalità telematica secondo quanto previsto dalla citata
circolare n. 52 del 2012, fermo restando quanto precisato nel citato
messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
3.8. CONTENZIOSO
Gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono
essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla
notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le
indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011.
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato
Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori
autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Si
precisa, infine, che per gli eventuali aspetti non espressamente
indicati si rinvia alla citata circolare n. 76 del 16 aprile 2007.
4. INDENNITA' PER CONGEDO PARENTALE
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Alla luce delle disposizioni richiamate in premessa è stato esteso il
riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo
parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il
primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi titolo all'indennità di maternità. Il diritto,
come precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, decorre, per i
lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa
la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo
stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli
ingressi in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e
relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite
temporale di un anno. Per i lavoratori `parasubordinati' con
committente o associante come individuati dal citato interpello n. 42
del 2011 - la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007,
purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto
ai sensi dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto
anche degli eventuali atti interruttivi della stessa. Come precisato in
premessa la categoria dei `parasubordinati' comprende tipologie
eterogenee di lavoratori, per i quali il reddito imponibile ai fini
previdenziali - a cui sono commisurate le relative prestazioni - è
definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai
fini IRPEF e della coincidenza, nella quasi totalità dei casi, della
base imponibile previdenziale con quella fiscale. Si sottolinea, al
riguardo, che l'inclusione delle singole tipologie di lavoratori nella
macrocategoria dei `parasubordinati' ha effetto unicamente ai fini
della decorrenza del diritto al trattamento economico per congedo
parentale (dal 1° gennaio 2007), indipendentemente dalle modalità di
calcolo dello stesso, che coincidono con quelle attualmente in uso per
l'erogazione dell'indennità di maternità. Alla luce di quanto sopra, si
pone l'accento in particolare sulla disciplina degli associati in
partecipazione, i quali sono inclusi fra i `parasubordinati' in ragione
dell'onere contributivo posto a carico dell'associante, ma il cui
reddito è qualificato come reddito da lavoro autonomo ai sensi
dell'art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n.
917 (TUIR). Per tali soggetti, ferma restando la decorrenza del diritto
dal 1° gennaio 2007, si applicano, con riferimento all'individuazione
del reddito le disposizioni già utilizzate per la prestazione
dell'indennità di maternità.
4.2 REQUISITI CONTRIBUTIVI
La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al
congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore
delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del
periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3
mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con
l'aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle
vigenti disposizioni normative. In particolare, con riferimento ai
suddetti requisiti, richiesti per tutte le tipologie di lavoratori
iscritti alla Gestione separata, è necessario tenere presente le
differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le due
`macrocategorie' sopra individuate e già precisate al precedente punto
3.4, lettere a) e b).
4.3 REQUISITI OGGETTIVI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per congedo
parentale, come già precisato nella citata circolare n. 137 del 21
dicembre 2007, punto 2, ultimo capoverso, è richiesta la sussistenza di
un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della
fruizione del congedo, nonché l'effettiva astensione dall'attività
lavorativa. Tali dati sono successivamente verificabili sulla base di
ulteriori informazioni a seconda delle citate due `macrocategorie': a)
lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e
data fine del rapporto di lavoro; verifica dell'effettiva astensione
dal lavoro in base ai dati presenti negli archivi dell'Istituto
derivanti dalle denunce contributive inviate dai
committenti/associanti; comunicazione di effettiva astensione
dall'attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale
resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; b) lavoratori libero
professionisti: informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del
soggetto ovvero relative all'apertura e/o chiusura di partita IVA;
dichiarazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, di effettiva astensione dall'attività lavorativa nel
periodo di fruizione del congedo parentale. Relativamente all'età del
minore al momento dell'adozione, va precisato che il congedo parentale,
in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall'art.
36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modifiche e integrazioni, spetta alle madri adottive o affidatarie a
prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o
dell'affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno
di età dello stesso.
4.4 DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato,
spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di
vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un'indennità la
cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per
l'erogazione dell'indennità di maternità. Il diritto ai periodi di
congedo, in caso di parto o adozione/affidamento - plurimi, è
riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale
previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all'età (fino a
3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall'ingresso
in famiglia), come enunciato al punto 2, nella citata circolare n. 137
del 2007. L'indennità è calcolata, per entrambe le `macrocategorie' di
lavoratori, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura
pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di
calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di
maternità, di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 4 aprile
2002 (circolari nn. 138 del 2002, punto 1.4, 137 del 2007 punto 2.1, e
per quanto riguarda gli associati in partecipazione, 99 del 10 agosto
2005, par. "Tutela della maternità"). Occorre, pertanto, considerare il
reddito utile a fini contributivi tenendo conto del massimale
annualmente previsto (pari, per il 2013, come indicato nella circolare
n. 27 del 12 febbraio 2013, a euro 99.034,00), percepito negli stessi
12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito
contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto. Alla luce
di quanto sopra, a. riguardo ai lavoratori `parasubordinati' con
committente o associante, viene preso a riferimento l'imponibile
contributivo dei suddetti dodici mesi risultante dalle denunce
presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato.
All'interno di tale macrocategoria è necessario, peraltro, distinguere,
secondo quanto precisato al punto 4.1, gli associati in partecipazione,
per i quali viene preso a riferimento il reddito risultante dalla
denuncia dei redditi percepiti per attività di associato e relativi
all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi precedenti
l'inizio del periodo indennizzabile, conformemente a quanto avviene per
i lavoratori di cui alla successiva lettera b); b. nel caso di attività
libero professionale, occorre considerare, per ciascuno dei mesi
compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo
indennizzabile, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi
da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui
sono ricompresi i suddetti dodici mesi. Nel caso di anzianità
assicurativa pari o superiore a 12 mesi e negli altri casi particolari
illustrati nella circolare n. 93 del 26 maggio 2003, si richiamano le
disposizioni ivi impartite ai fini dell'individuazione della base di
calcolo da prendere a riferimento. Si precisa che i periodi per i quali
è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da
contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della
determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'art.
35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della
maternità/paternità).
4.5. DOMANDA
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione
devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla
corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere
presentata in modalità telematica, secondo quanto indicato nella
circolare n. 53 del 6 aprile 2012, fermo restando quanto precisato nel
citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
4.6. CONTENZIOSO
Analogamente a quanto previsto per la prestazione di malattia, gli
eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale richiesto dai
lavoratori iscritti alla Gestione separata devono essere presentati in
modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n.
32 del 10 febbraio 2011, entro il termine di novanta giorni, decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento. Organo competente a decidere
in unica istanza i predetti ricorsi è il Comitato Amministratore del
Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa, infine, che per gli aspetti non espressamente indicati si
rinvia alla citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2.
Il Direttore Generale Nori