Divieto o limitazione di frequenza scolastica è atto di violenza razziale
Corte dei Conti Toscana, sentenza 21.9.2005 n° 587
Anche se, nella predetta normativa, manca uno specifico ed espresso riferimento alle “leggi razziali” - cioè a quei provvedimenti normativi che introdussero, nell'ordinamento giuridico, forme di discriminazione in danno dei cittadini italiani di religione ebraica - per integrare l'ipotesi persecutoria prevista alla lettera C della Legge n. 96/1955 (che può essere ritenuta l'unica fattispecie di possibile riferimento per la vessazione subita dal C.U.) - si può osservare che la scelta legislativa della provenienza “pubblica” e “politica” degli atti di violenza, per i quali lo Stato Italiano offre riparazione, implica che la violenza stessa sia da identificare in quella dispiegata da pubblici poteri istituzionalmente legittimati ad attuare le misure persecutorie.
2. Va, quindi, definito il concetto di “atti di violenza”; questi, secondo la giurisprudenza (SS.RR. Q.M. n. 9/1998) vanno identificati in tutti gli atti che abbiano concretamente determinato la lesione del diritto della persona in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti, ovvero anche all'ipotesi della violenza morale. Quest'ultima non si configura nella mera soggezione alle leggi razziali, ma necessita di una concreta ed individuale applicazione della normativa discriminatrice, nei confronti del singolo, ad opera della pubblica amministrazione ed a mezzo di soggetti titolari del relativo potere. Ciò si esplicò attraverso una serie di atti coercitivi, programmaticamente diretti a realizzare “la difesa della razza italiana”, tra i quali i provvedimenti che riguardavano le scuole pubbliche (l'espulsione o la mancata iscrizione), che realizzarono non solo la lesione della dignità della persona nel suo fondamentale diritto all'istruzione, ma anche, in modo mediato, l'annullamento, nei cittadini di religione ebraica, del diritto naturale alla loro identità culturale.
Pertanto - anche alla luce della giurisprudenza più recente (SS.RR. Q.M. n. 8/2003) - si deve ritenere che le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica, tra cui i provvedimenti limitativi della frequenza delle scuole pubbliche, siano idonee a concretizzare una specifica azione, proveniente dall'apparato statale, intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori individuali.
3. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Conseguentemente, si deve riconoscere, al sig. C.U. Umberto, il diritto a percepire l'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della Legge n. 932/1980, con decorrenza dal giorno 14.9.2001, previa verifica dei requisiti richiesti.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
LaPrevidenza.it, 11/11/2005