REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona
del Giudice Unico delle pensioni Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Numero 587/2005/PG
sul ricorso, iscritto al n. 54376 P.G. del
registro di Segreteria, proposto da C.U. - nato a Livorno il 5.1.1926,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo BORGHI, - avverso la deliberazione n.
XXX, in data 14.7.2003, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e
razziali.
Udito, nella pubblica udienza del 21 settembre 2005, l'avv. Borghi. Non
rappresentata l'Amministrazione.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso proposto il 17.1.2005, il sig. C.U. ha impugnato la predetta
deliberazione n. XXX con cui veniva respinta la sua domanda del 14.9.2001,
finalizzata ad ottenere l'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3
della Legge n. 932/1980.
Il suddetto provvedimento negativo era stato adottato in quanto, dall'esame
degli atti, non risultava che il C.U. - che aveva frequentato, prima
dell'emanazione delle leggi razziali, l'anno scolastico 1937-1938 presso
l'Istituto Commerciale per l'avviamento professionale di Livorno - avesse
subito, dal 7.7.1938 all'8.9.1943, alcuno degli atti persecutori previsti dalla
normativa in materia.
2.
Il ricorrente, a sostegno del suo diritto, rappresenta di:
- essere cittadino italiano di religione ebraica e di aver frequentato,
nell'anno scolastico 1937-1938, l'Istituto Commerciale per l'avviamento
professionale di Livorno;
- non essere stato ammesso alla classe superiore ed alla frequenza dell'anno
scolastico 1938-1939 (né a quelli successivi) per le sopravvennute leggi
razziali.
Ritiene, quindi, che l'impedimento a proseguire gli studi, reprimendo il
diritto naturale dei cittadini, appartenenti alla minoranza ebraica, alla loro
identità socio-culturale, costituisca azione lesiva, nei suoi confronti,
proveniente dall'apparato statale.
3.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi con nota n. XX/CC del
18.3.2005, chiede il rigetto del ricorso.
4.
In sede dibattimentale, l'avv. Borghi, nel riportarsi al ricorso, sottolinea la
validità degli atti notori presentati, attesa l'avvenuta distruzione, per gli
eventi bellici, della documentazione ufficiale relativa all'Istituto di
istruzione frequentato.
5.
A conclusione dell'odierna udienza di discussione, questo Giudice ha deciso la
causa come da dispositivo in calce, del quale é stata data lettura, ai sensi
dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
La controversia in esame è relativa al diritto del ricorrente C.U. a conseguire
l'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della Legge n. 938/1980
per essere stato egli, oltre che destinatario, in via generale, del trattamento
persecutorio di cui alle leggi razziali, sottoposto ad uno specifico e ben
determinato atto di persecuzione, quale l'impedimento a proseguire gli studi
intrapresi presso la scuola pubblica, circostanza sufficientemente provata
dalla documentazione prodotta.
La valutazione demandata a questo Giudice concerne, dunque, la verifica
dell'idoneità di tale fatto a concretizzare una specifica azione lesiva,
proveniente dall'apparato statale ed intesa a ledere la persona colpita nei
suoi valori inviolabili; se, cioè, nel caso specifico della discriminazione
razziale, sia rinvenibile alcuna delle fattispecie di cui all'art. 1 della
Legge n. 96/1955 e successive modificazioni.
Anche se, nella predetta normativa, manca uno specifico ed espresso riferimento
alle “leggi razziali” - cioè a quei provvedimenti normativi che introdussero,
nell'ordinamento giuridico, forme di discriminazione in danno dei cittadini
italiani di religione ebraica - per integrare l'ipotesi persecutoria prevista
alla lettera C della Legge n. 96/1955 (che può essere ritenuta l'unica
fattispecie di possibile riferimento per la vessazione subita dal C.U.) - si
può osservare che la scelta legislativa della provenienza “pubblica” e
“politica” degli atti di violenza, per i quali lo Stato Italiano offre
riparazione, implica che la violenza stessa sia da identificare in quella
dispiegata da pubblici poteri istituzionalmente legittimati ad attuare le
misure persecutorie.
2.
Va, quindi, definito il concetto di “atti di violenza”; questi, secondo la
giurisprudenza (SS.RR. Q.M. n. 9/1998) vanno identificati in tutti gli atti che
abbiano concretamente determinato la lesione del diritto della persona in uno
dei suoi valori costituzionalmente protetti, ovvero anche all'ipotesi della
violenza morale. Quest'ultima non si configura nella mera soggezione alle leggi
razziali, ma necessita di una concreta ed individuale applicazione della
normativa discriminatrice, nei confronti del singolo, ad opera della pubblica
amministrazione ed a mezzo di soggetti titolari del relativo potere. Ciò si
esplicò attraverso una serie di atti coercitivi, programmaticamente diretti a
realizzare “la difesa della razza italiana”, tra i quali i provvedimenti che
riguardavano le scuole pubbliche (l'espulsione o la mancata iscrizione), che
realizzarono non solo la lesione della dignità della persona nel suo
fondamentale diritto all'istruzione, ma anche, in modo mediato, l'annullamento,
nei cittadini di religione ebraica, del diritto naturale alla loro identità
culturale.
Pertanto - anche alla luce della giurisprudenza più recente (SS.RR. Q.M. n.
8/2003) - si deve ritenere che le misure concrete di attuazione della normativa
antiebraica, tra cui i provvedimenti limitativi della frequenza delle scuole
pubbliche, siano idonee a concretizzare una specifica azione, proveniente
dall'apparato statale, intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori
individuali.
3.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di
accoglimento. Conseguentemente, si deve riconoscere, al sig. C.U. Umberto, il
diritto a percepire l'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della
Legge n. 932/1980, con decorrenza dal giorno 14.9.2001, previa verifica dei
requisiti richiesti.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria,
ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli
ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile
integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse
eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione
monocratica - definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe (n. 54376 P.G.) e, per l'effetto, riconosce il diritto
di C.U. Umberto, a decorrere dal giorno 14.9.2001, a percepire l'assegno
vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della Legge n. 932/1980.
Segue il riconoscimento dei benefici accessori, come indicato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all'Amministrazione, per gli ulteriori
adempimenti di competenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Francesco D'ISANTO
Depositata in Segreteria il 05/10/2005
IL DIRIGENTE
F.to G.BADAME