Corte dei Conti: petitum e causa pretendi in ricorso pensionistico
Corte dei Conti Appello, Sentenza 10 dicembre 2004 n° 402
Premette il Collegio che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez. I. n. 2125/1976, Sez. III n. 188/1996), per oggetto della domanda si intende, non come ritenuto nella sentenza impugnta, “l'insieme argomentativo rappresentato dal provvedimento di tutela che si chiede (petitum) nonché dai motivi di fatto e di diritto per cui lo si chiede (causa pretendi)”, bensì il solo petitum, inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione.
Che la nozione di oggetto della domanda non coincida o meglio non ricomprenda anche le ragioni della domanda è, del resto, un dato normativo: v. artt 163 e 414 c.c. che entrambi considerano in numeri separati l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Ed, infatti, nella giurisprudenza ante novella 1990, se ne è tratta l'ovvia conseguenza che la sanzione di nullità posta dall'art. 164 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente concerneva soltanto il requisito posto dall'art 163 n 3 e cioè la mancata determinazione della cosa oggetto della domanda e non si estendeva al requisito di cui al successivo n 4 dello stesso art 163 e, cioè, alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti la ragione della domanda, i quali, pertanto, se non esposti nell'atto di citazione, ben potevano essere indicati e specificati successivamente (Cass., Sez. III, n. 5200/1977).
LaPrevidenza.it, 24/01/2005