REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tullio SIMONETTI                                  Presidente                       

Francesco PEZZELLA                            Consigliere

Antonio VETRO                                     Consigliere

Maria Teresa ARGANELLI                        Consigliere

Davide MORGANTE                                Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA (402/2004/a)

 

sull'appello in materia pensionistica proposto da REINA Salvatore, riassunto dalla vedova CUTRONO Filippa e, poi, essendo anche quest'ultima deceduta, dalla figlia REINA Grazia per la riforma della sentenza  del giudice unico presso la  Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2652/02 del 3 0ttobre 2002 ;

Visto l'atto di appello iscritto al n. 18938 del registro di segreteria;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2004 il relatore cons. Francesco PEZZELLA, l'avv. Domenico BONAIUTI per l'appellante e la dott.sa Anna Maria ALIMANDI per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Con sentenza n. 2652/02 del 3 ottobre 2002, il giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da REINA Salvatore avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 065006 RI-GE, ricorso riassunto prima dalla vedova CUTRONO Filippa e, poi, essendo anche la vedova  deceduta,  dalla figlia REINA Grazia.

Le regioni della ritenuta inammissibilità vengono dal giudice unico presso la Sezione territoriale indicate nella violazione degli art 1 e 3 del r. d. n.  1038/1933 e, più specificamente, nella indeterminatezza dell'oggetto del ricorso,  oggetto  che viene inteso da quel giudice come “l'insieme argomentativo rappresentato dal provvedimento di tutela che si chiede (petitum) nonché dai motivi  di fatto e di diritto per cui lo si chiede (causa pretendi)”.

Il giudice unico presso la Sezione territoriale, nella propria sentenza, si sofferma, poi anche ad illustrare -e lo fa articolatamente-  i motivi per i quali aveva ritenuto di respingere  l'istanza di rinvio avanzata in limine dalla difesa.

Avverso la sentenza di che tratta trattasi ha presentato appello la riassuntrice REINA Grazia, deducendo i seguenti motivi:

 l'oggetto del ricorso è ben  determinato il ricorrente chiede che una delle sofferte infermità sia ascritta  a categoria di pensione e che le altre siano riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra;

 nel ricorso sono indicate anche le ragioni della domanda poiché viene indicato  -sia pure con una frase generica, ma comunque non di stile  (se non altro perché trattasi di una frase sulla quale nel corso di quasi un secolo nessun rilievo era stato mai fatto)- che il titolo si riconnette alla inesatta valutazione degli elementi di fatto e di diritto”sui quali  era fondato il provvedimento impugnato;

 l'art 3 del r.d. n. 1038/1993 reca sì una "sanzione" (che, comunque è  di nullità e non di inammissibilità), ma la ricon­nette al solo caso in cui vi sia "assoluta incertezza sull'oggetto della domanda";

 né, infine, può farsi riferimento al comma sette, dell'articolo 6 del D.L. 15.11.1993 n. 543 come convertito con legge 14.01.1994 n. 19,  in quanto, se è vero che in detto articolo è prevista la sanzione dell'inammissibilità ove non siano presenti nel ricorso determinati "presupposti", è altrettanto vero che detta disposizione è entrata in vigore diversi anni dopo il deposito del ricorso  proposto dal defunto Reina Salvatore;

 il giudice unico presso la Sezione territoriale, infine, ha violato l'art. 24 Cost., allorquando ha respinto l'istanza di rinvio della discussione della causa, impedendo alla parte ricorrente di approntare le necessarie prove tecniche

Conclusivamente, la riassuntrice REINA Grazia chiede l'accoglimento del ricorso nel merito o, in subordine, il rinvio ad altro giudice monocratico presso la Sezione territoriale.

Si è costituito il Ministero del Tesoro, depositando memoria nella quale chiede che l'appello sia dichiarato infondato.

All'udienza pubblica, entrambe le parti hanno svolto  i motivi di cui ai rispettivi atti scritti, ribadendo, altresì, le richieste ivi formulate.

DIRITTO

Premette il Collegio che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez. I. n. 2125/1976, Sez. III n. 188/1996),  per oggetto della domanda si intende, non come  ritenuto nella sentenza impugnta, “l'insieme argomentativo rappresentato dal provvedimento di tutela che si chiede (petitum) nonché dai motivi  di fatto e di diritto per cui lo si chiede (causa pretendi)”, bensì il solo petitum, inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione.

Che la nozione di oggetto della domanda non coincida o meglio non ricomprenda anche le ragioni della domanda è, del resto, un dato normativo: v. artt 163 e 414 c.c. che entrambi considerano in numeri separati l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.

 Ed, infatti, nella giurisprudenza ante novella 1990, se ne è tratta l'ovvia conseguenza che la sanzione di nullità posta dall'art. 164 c.p.c.  nella formulazione all'epoca vigente concerneva soltanto il requisito posto dall'art 163 n 3 e cioè la mancata determinazione della cosa oggetto della domanda e non si estendeva al requisito di cui al successivo n 4 dello stesso art 163 e, cioè, alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti la ragione della domanda, i quali, pertanto, se non esposti nell'atto di citazione, ben potevano essere indicati e specificati successivamente (Cass., Sez. III, n. 5200/1977).

Alla stessa soluzione interpretativa si prestava. e si presta ancor oggi, l'art. 3 del regolamento per i giudizi dinanzi la Corte dei conti, il quale pone anch'esso la sanzione della nullità solo per l'indeterminatezza dell'oggetto e non anche per l'indeterminatezza delle ragioni della domanda.

A questo punto è però d'uopo richiamare, per completezza, la giurisprudenza, formatasi in tema di rito del lavoro, secondo cui “tenuto conto della sua formulazione e dell'intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 - secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi - ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia d'inammissibilità del medesimo, conducendo invece la genericità delle difese del convenuto ad un giudizio d'infondatezza delle eccezioni da lui proposte.

Non ritiene, peraltro, questo Collegio che siffatta giurisprudenza, possa riflettersi, correggendola, sulla chiara lettera dell'art 3 del r.d. 1038/1933.

Ciò per la ragione assorbente che i giudizi pensionistici dinanzi  la Corte dei Conti non possono assimilarsi ab origine ai giudizi sulle controversie in materia di lavoro, tanto è che ad essi solo di recente, con l'art 5, secondo comma, della legge n. 205/200,  sono state estese (non tutte ma) alcune delle norme speciali (tra le quali, comunque, non l'art. 414 c.p.c.)  dettate per tali controversie.

Né, in quanto, a prescindere da ogni altri considerazione, trattasi di norme   successive all'epoca in cui  REINA Salvatore ebbe a proporre il proprio ricorso, possono ritenersi applicabili  alla fattispecie o, comunque, idonee ad influenzare l'interpretazione delle norme ad essa direttamente applicabili  le norme di cui:

 all'art. 164 c.p.c. nuova formulazione, il  cui quarto comma. stabilisce che la citazione è nulla non solo se è indeterminato l'oggetto della domanda ma anche se manca l'esposizione dei fatti (non, quindi, se manca anche  l'esposizione degli elementi di diritto), aggiungendo, però, che il giudice, rilevata la nullità, fissa all'attore, un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda; 

 e all'articolo 6 del D.L. 15.11.1993 n. 543 come convertito con legge 14.01.1994 n. 19 ,  secondo cui  i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili,  militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

Conclusivamente, il Collegio ritiene, quindi, che all'epoca in cui  REINA Salvatore ebbe a proporre il proprio ricorso, vigesse l'art. 3 del r.d. n. 1038/1993, il quale sanciva la nullità esclusivamente  per il caso dell'indeterminatezza dell'oggetto, e non anche per l'indeterminatezza delle ragioni della domanda.

Ne consegue  che il ricorso de quo  non può considerarsi nullo, in quanto in esso  si trovano adeguatamente indicati sia il petitum formale o immediato (l'annullamento di un provvedimento amministrativo anch'esso adeguatamente indicato), sia il petitum sostanziale o mediato (il riconoscimento di classifica per talune  e di dipendenza per talaltre infermità).

L'appello di REINA Grazia, di conseguenza, va accolto, con annullamento della sentenza impugnata  e il rinvio ad altro giudice unico presso la stessa  Sezione territoriale.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello di REINA Grazia, annulla la sentenza in epigrafe e rinvia gli atti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO

Nulla per le spese.

Così deciso  in Roma, nella camera di Consiglio del 19 ottobre 2004.

Il Presidente                                                                  L' estensore

f.to Tullio Simonetti                                       f.to Francesco Pezzella

                                     Depositata in cancelleria il 10/12/2004

                                                  Il Dirigente

f.to Maria Fioramonti

 

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