Corte dei Conti, sezione I^ centrale, sentenza 8.11.2005 n° 360
Ai fini della concessione dell’assegno vitalizio legge 791/80 l’internamento nei campi di sterminio KZ non necessariamente deve essere avvenuto in “campi principali”. Infatti l’organizzazione di tali strutture prevedeva la deportazione in sottocampi (Aubenkommandos) che venivano di fatto gestiti e organizzati dai campi principali. Per tale motivazione viene meno la distinzione tra “campi” e “sottocampi” di sterminio. (Dott. Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 27/11/2005
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