REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:
DOTT.
CLAUDIO DE ROSE PRESIDENTE
DOTT.
FRANCESCO PEZZELLA CONSIGLIERE
DOTT.
NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE
DOTT.
DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE REL.
DOTT.
ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(numero 360/2005)
nel
giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n.xxx42 del
Registro di Segreteria, proposto da G.G. avverso la sentenza n.393/03 in data
18 luglio / 9 ottobre 2003 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia e nei confronti
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Visti l'atto d'appello, nonché gli
altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20
maggio 2005, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante, l'Avv. Luigi
Brienza per la parte appellante, nonché la dott.ssa Anna Maria Alimandi per
l'appellata Amministrazione;
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n.393/2003 il Giudice
Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il
Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso prodotto da G.G. avverso la
deliberazione n.XX1390 in data 20.3.2002 della Commissione per le provvidenze
agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ negatoria del
riconoscimento al medesimo del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art.1
della .n.791/1980.
La pronuncia di rigetto è stata
argomentata dal Giudice Monocratico con l'assenza nella specie di adeguata
prova sulla natura politica della deportazione e sulla gestione con criteri
politici (ad opera della polizia politica: Gestapo o S.S.) della prigionia.
Avverso tale sentenza ha interposto
appello il G.G., rappresentato e difeso
dall'Avv. Luigi Brienza il quale ha formulato le seguenti doglianze:
-
erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione
dell'art.1 della citata L.791/1980.
Sul punto sostiene il difensore che
secondo l'attestazione rilasciata in data 20 agosto 2001 dal Prefetto di
Trieste il proprio assistito è stato deportato il 9 settembre 1943 nel campo di
lavoro di Luckenwalde, poi trasferito a Neribka, Hammerstein e Asch fino al
gennaio 1945 e poi a Eger e Karlsbad fino all'aprile 1945, come, peraltro, non
contestato dall'Amministrazione.
Sottolinea, altresì, il difensore che
al numero progressivo 492 dell'Elenco dei sotto campi di sterminio K.Z. della
L. tedesca n.64 del 24.9.1977 (pag.1807) si legge: “GRASLITZ=KRASLICE/EGER, BEI
(vicino), KARLSBAD/TSCHECH”, dipendente dal campo principale di sterminio di
Flossenburg.
Peraltro, secondo quanto anche chiarito
dalle SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n.6/1998 Q.M. la
identificazione della natura di campo di concentramento, idonea a far sorgere
il diritto de quo , suppone un richiamo panoramico alle tipologie di
campi di concentramento quali descritte dalle Associazioni degli internati
dalla memorialistica, etc. (come nella specie).
Inoltre, la stessa Sezione
Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n.22/G/2000 ha
sostenuto che gli “Aubenkommandos (sottocampi) dei campi di concentramento,
come è il caso di Eger, costituivano delle strutture decentrate per meri motivi
concreti ed organizzativi, ma le caratteristiche ed i modi di gestione erano quelli del campo principale da cui
dipendevano.
Risulterebbe in atti, secondo il
difensore, che il G.G. fu inviato al campo di Karlsbad-Eger per punizione, provenendo
dal campo di lavoro coatto di Asch in cui era in precedenza ristretto ed in cui
si era ribellato a tale tipo di lavoro e sarebbe notorio che Eger era un
sottocampo di Flossemburg- Ravensbruck, altrettanto notoriamente campi di
sterminio (come da elenco allegato alla legge tedesca n.64 del 1977, pag.1/807,
n.494, in atti);
-violazione
e falsa applicazione dell'art.4 co.3, della L.n.791/1980 ove è previsto che, in
difetto di documentazione ufficiale possono essere presi in considerazione
“atti notori o testimonianze”mentre il Primo Giudice non ha tenuto in debita
considerazione la dichiarazione
rilasciata in data 6.6.1991 (e quindi ad epoca non sospetta prima della
domanda del G.G.) dal Sig. Domenico Di Pietro, altro ufficiale coinvolto nella
medesima vicenda il quale dichiarò che il G.G.
fu punito dalla polizia nazista e quindi internato a Karlsbad-Eger.
Chiede, pertanto, la difesa che al
proprio assistito in riforma della sentenza appellata, venga riconosciuto il
diritto al richiesto assegno vitalizio; dal primo giorno del mese successivo
alla domanda, con interessi legali e rivalutazione sui relativi ratei
arretrati, in conformità della sentenza delle S.RR. in data 10/2002/Q.M.
In via subordinata, chiede il difensore
che, ove, al contrario, si ritenesse necessario ulteriore accertamento
istruttorio di fatto, la causa venga rimessa al Primo Giudice, in diversa
composizione perché rimuovi il giudizio.
Con memoria depositata in data 8
ottobre 2004 il difensore ha ulteriormente precisato le ragioni di appello,
richiamo a produzione giurisprudenziale della Corte dei conti favorevole
all'accoglimento dello stesso.
Venuta in discussione la causa alla
udienza del 5 novembre 2004, ne è stato disposto il rinvio alla successiva
udienza del 20 maggio 2005, perché il difensore dell'appellane curasse la
notifica del decreto di fissazione di udienza all'appellata Amministrazione.
Con memoria depositata il 28 aprile
2005 l'Amministrazione ha apposto l'infondatezza dell'appello dappoichè non
individuerebbe i vizi di legittimità della sentenza impugnata, se non un
generico riferimento ad un'erronea interpretazione della normativa su deportati
nei campi di sterminio.
Peraltro, la assunta validità delle
prove testimoniali allegate al ricorso originario, non condivisa dal Primo
Giudice, costituirebbe questione di fatto, come tale, sottratta al sindacato di
appello pensionistico che, sotto l'indicato profilo, andrebbe dichiarato
inammissibile.
Alla pubblica udienza del 20 maggio
2005, l'Avv. Luigi Brienza per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi
per l'Amministrazione hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le
richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
Osservano i Giudicanti che l'avvenuta
deportazione e l'internamento del G.G. in campi militari di lavoro in Germania
e quindi nei campi di concentramento di Eger e Karlsbad, costituiscono
circostanze pacificamente annesse sia dall'Amministrazione appellata che dal
Primo Giudice, i quali contestano soltanto l'ascrivibilità dei campi o
sottocampi di Karlsbad-Eger alla categoria dei campi di sterminio c.d.KZ; donde
l'impugnata pronuncia negatoria del riconoscimento al G.G. dell'assegno
vitalizio di cui all'art.1 della L.n.791/1980.
Al fine di contrastare la legittimità
di tale diniego la difesa appellante oppone l'esistenza e produzione in atti di
documentazione idonea a suffragare la fondatezza del proprio diritto.
Tali allegazioni vengono così indicate
dal difensore:
-attestazione
rilasciata il 20-8-2001 dal Prefetto di Trieste di deportazione del G.G. il
9-9-1943 nel campo di lavoro di Luckenwalde, suo trasferimento a Neribka,
Hammerstein e Asch fino al gennaio 1945
quindi a Eger e Karlsbad fino all'aprile 1945;
-legge
tedesca n.64 del 24 settembre 1977, ove alla pagg. 1807, al numero progressivo
494 dell'elenco dei sottocampi riconducibili alla classe definita KZ si legge
“GRASLITZ =Kraslice/Eger bei Karlsbad/Tschech (Ravensbrűck) ;
-legge
tedesca n.46 del 3.12.1982;
-dichiarazione
del Comandante la Polizia di Sicurezza di Reichenberg-Sezione Centrale
distaccata di Karlsbad -IV, 6 b, in data 19.4.1945-Ufficio Annonario,
attestante, fra l'altro, la scarcerazione del G.G. da Asch e la sua
destinazione a Karlsbad, ove risulta destinatario di razioni alimentari dal 19
al 26 aprile 1945;
-dichiarazioni
sostitutiva di atto di notorietà, resa il 6.6.1991 avanti al funzionario
incaricato del Comune di Bari da tale Domenico Di Pietro, altro ufficiale
italiano internato in Germania, attestante che il G.G., unitamente al medesimo
Di Pietro, agli inizi del 1945, venne punito dalla polizia nazista e deportato
nello Stafflager di Karlsbad IV, 6 b), ove rimase chiuso per oltre un mese,
oltre qualche settimana anche in luogo di detenzione Eger.
Tale produzione documentale, già
versata al Primo Giudice, secondo il Collegio, appare sufficientemente
probante, alla stregua del contenuto della sentenza n.6/1998/Q.M. delle Sezioni
Riunite, non solo della avvenuta restrizione del G.G. in campi o sottocampi di
sterminio, ma, altresì, della causa ideologica di tale restrizione, destinata a
neutralizzare un supposto nemico politico del regime nazista.
Né, onde contrastare la forza probante
di tali alligazioni, possono ritenersi idonee le apodittiche affermazioni
del Primo Giudice, il quale, negando
l'esigenza di ogni approfondimento sul punto, ha escluso la natura KZ dei campi
in questione, nonché, nella ritenuta assenza di concorrenti indicazione
probatorie, ha escluso ogni validità alla dichiarazione del Di Pietro, in
quanto coinvolto nella vicenda e potenziale cointeressato alla concessione di
analogo beneficio pensionistico.
Al riguardo, osserva il Collegio che in
disparte ogni valutazione e pronuncia sull'esteso apprezzamento del Giudice di
prime cure, che restano precluse a questi Giudici in ragione della limitazione
del sindacato dell'appello pensionistico alle sole questioni di diritto, sono
proprio l'evidente apoditticità di quella esclusione e la natura non giuridica
delle considerazioni dirette a negare
ogni valenza probatoria alla dichiarazione del Di Pietro, che costituiscono
vizi motivazionali della sentenza i quale rendono privi della necessaria logica
argomentativa l'indicato assunto del Primo Giudice sulla natura dei campi di
concentramento de quibrus ed il
superamento, da parte del medesimo, della forza applicativa dell'art.4, co.3,
della L.n.791/1980 (ribadita anche dall'art.15 della L.n.656/1986) ove consente
all'interessato in ipotesi, quale quella all'esame, di difficile reperimento di
certificazioni, atti e documenti ufficiali, di comprovare le proprie ragioni
con atti notori e testimonianze redatti nei modi di legge.
L'esigenza motivazionale, sotto il
profilo logico-giuridico appariva, peraltro, imprescindibile nel caso di
specie, ove la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà era stata resa
dal Di Pietro in epoca di molto antecedente
(oltre dieci anni) dalla domanda del G.G. volta alla concessione del beneficio di legge.
Alla stregua delle estese
considerazioni, l'appello merita accoglimento e, in annullamento della sentenza
impugnata, va riconosciuto il diritto di G.G. all'attribuzione benefici
previsti dall'art.1 della L.18 novembre 1980, n.791, con decorrenza degli
stessi dal primo giorno del mese successivo alla data (18 aprile 2001) della
relativa domanda.
Va, altresì, precisato che, come
chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sent. n.10/2002/Q.M.,
risolutiva di apposita questione di massima, sugli importi pensionistici
spettanti alle singole scadenze dalla indicata decorrenza e fino al soddisfo,
al G.G. va corrisposto il maggior importo tra interessi e rivalutazione
monetaria, calcolato ex art.429, co.3, cod. proc.civ., tenuto conto delle
percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art.150 disp.
att.cod.proc.civ., rivalutati anno per anno.
Nulla per le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte
dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente
pronunciando, in accoglimento dell'appello dichiara il diritto di G.G. alla
attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1 della L.18 novembre 1980, n.791,
con decorrenza degli stessi dall'1 maggio 2001, primo giorno del mese
successivo alla data (18 aprile 2001) della relativa domanda.
Dichiara, altresì, il diritto di G.G. a
veder corrisposto sugli importi pensionistici al medesimo spettanti alle
singole scadenze, dalla indicata data di decorrenza e fino al soddisfo, il maggior importo tra interessi e
rivalutazione, calcolato ex art.429, co.3, cod. proc.civ., tenuto conto delle
percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art.150 disp. att. cod.
proc. civ. rivalutati anno per anno.
Nulla per le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 20 maggio 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to
Davide MORGANTE F.to Claudio DE
ROSE
Depositata in Segreteria il 8/11/2005
IL DIRIGENTE F.to Maria FIORAMONTI
(Dott.ssa
MARIA FIORAMONTI)