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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT. CLAUDIO DE ROSE         PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PEZZELLA          CONSIGLIERE

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA         CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE         CONSIGLIERE REL.

DOTT. ROCCO DI PASSIO         CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(numero 360/2005)

nel giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n.xxx42 del Registro di Segreteria, proposto da G.G. avverso la sentenza n.393/03 in data 18 luglio / 9 ottobre 2003 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia e nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

         Visti l'atto d'appello, nonché gli altri atti e documenti della causa;

         Uditi, alla pubblica udienza del 20 maggio 2005, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante, l'Avv. Luigi Brienza per la parte appellante, nonché la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellata Amministrazione;

         Ritenuto in

FATTO

         Con sentenza n.393/2003 il Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso prodotto da G.G. avverso la deliberazione n.XX1390 in data 20.3.2002 della Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ negatoria del riconoscimento al medesimo del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art.1 della .n.791/1980.

         La pronuncia di rigetto è stata argomentata dal Giudice Monocratico con l'assenza nella specie di adeguata prova sulla natura politica della deportazione e sulla gestione con criteri politici (ad opera della polizia politica: Gestapo o S.S.) della prigionia.

         Avverso tale sentenza ha interposto appello il G.G.,  rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Brienza il quale ha formulato le seguenti doglianze:

- erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.1 della citata L.791/1980.

         Sul punto sostiene il difensore che secondo l'attestazione rilasciata in data 20 agosto 2001 dal Prefetto di Trieste il proprio assistito è stato deportato il 9 settembre 1943 nel campo di lavoro di Luckenwalde, poi trasferito a Neribka, Hammerstein e Asch fino al gennaio 1945 e poi a Eger e Karlsbad fino all'aprile 1945, come, peraltro, non contestato dall'Amministrazione.

         Sottolinea, altresì, il difensore che al numero progressivo 492 dell'Elenco dei sotto campi di sterminio K.Z. della L. tedesca n.64 del 24.9.1977 (pag.1807) si legge: “GRASLITZ=KRASLICE/EGER, BEI (vicino), KARLSBAD/TSCHECH”, dipendente dal campo principale di sterminio di Flossenburg.

         Peraltro, secondo quanto anche chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n.6/1998 Q.M. la identificazione della natura di campo di concentramento, idonea a far sorgere il diritto de quo , suppone un richiamo panoramico alle tipologie di campi di concentramento quali descritte dalle Associazioni degli internati dalla memorialistica, etc. (come nella specie).

         Inoltre, la stessa Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n.22/G/2000 ha sostenuto che gli “Aubenkommandos (sottocampi) dei campi di concentramento, come è il caso di Eger, costituivano delle strutture decentrate per meri motivi concreti ed organizzativi, ma le caratteristiche ed i  modi di gestione erano quelli del campo principale da cui dipendevano.

         Risulterebbe in atti, secondo il difensore, che il G.G. fu inviato al campo di Karlsbad-Eger per punizione, provenendo dal campo di lavoro coatto di Asch in cui era in precedenza ristretto ed in cui si era ribellato a tale tipo di lavoro e sarebbe notorio che Eger era un sottocampo di Flossemburg- Ravensbruck, altrettanto notoriamente campi di sterminio (come da elenco allegato alla legge tedesca n.64 del 1977, pag.1/807, n.494, in atti);

-violazione e falsa applicazione dell'art.4 co.3, della L.n.791/1980 ove è previsto che, in difetto di documentazione ufficiale possono essere presi in considerazione “atti notori o testimonianze”mentre il Primo Giudice non ha tenuto in debita considerazione la dichiarazione  rilasciata in data 6.6.1991 (e quindi ad epoca non sospetta prima della domanda del G.G.) dal Sig. Domenico Di Pietro, altro ufficiale coinvolto nella medesima vicenda il quale dichiarò che il G.G.  fu punito dalla polizia nazista e quindi internato a Karlsbad-Eger.

         Chiede, pertanto, la difesa che al proprio assistito in riforma della sentenza appellata, venga riconosciuto il diritto al richiesto assegno vitalizio; dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con interessi legali e rivalutazione sui relativi ratei arretrati, in conformità della sentenza delle S.RR. in data 10/2002/Q.M.

         In via subordinata, chiede il difensore che, ove, al contrario, si ritenesse necessario ulteriore accertamento istruttorio di fatto, la causa venga rimessa al Primo Giudice, in diversa composizione perché rimuovi il giudizio.     

         Con memoria depositata in data 8 ottobre 2004 il difensore ha ulteriormente precisato le ragioni di appello, richiamo a produzione giurisprudenziale della Corte dei conti favorevole all'accoglimento dello stesso.

         Venuta in discussione la causa alla udienza del 5 novembre 2004, ne è stato disposto il rinvio alla successiva udienza del 20 maggio 2005, perché il difensore dell'appellane curasse la notifica del decreto di fissazione di udienza all'appellata Amministrazione.

         Con memoria depositata il 28 aprile 2005 l'Amministrazione ha apposto l'infondatezza dell'appello dappoichè non individuerebbe i vizi di legittimità della sentenza impugnata, se non un generico riferimento ad un'erronea interpretazione della normativa su deportati nei campi di sterminio.

         Peraltro, la assunta validità delle prove testimoniali allegate al ricorso originario, non condivisa dal Primo Giudice, costituirebbe questione di fatto, come tale, sottratta al sindacato di appello pensionistico che, sotto l'indicato profilo, andrebbe dichiarato inammissibile.

         Alla pubblica udienza del 20 maggio 2005, l'Avv. Luigi Brienza per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.

         Considerato in

DIRITTO

         Osservano i Giudicanti che l'avvenuta deportazione e l'internamento del G.G. in campi militari di lavoro in Germania e quindi nei campi di concentramento di Eger e Karlsbad, costituiscono circostanze pacificamente annesse sia dall'Amministrazione appellata che dal Primo Giudice, i quali contestano soltanto l'ascrivibilità dei campi o sottocampi di Karlsbad-Eger alla categoria dei campi di sterminio c.d.KZ; donde l'impugnata pronuncia negatoria del riconoscimento al G.G. dell'assegno vitalizio di cui all'art.1 della L.n.791/1980.

         Al fine di contrastare la legittimità di tale diniego la difesa appellante oppone l'esistenza e produzione in atti di documentazione idonea a suffragare la fondatezza del proprio diritto.

         Tali allegazioni vengono così indicate dal difensore:

-attestazione rilasciata il 20-8-2001 dal Prefetto di Trieste di deportazione del G.G. il 9-9-1943 nel campo di lavoro di Luckenwalde, suo trasferimento a Neribka, Hammerstein e Asch fino al gennaio 1945  quindi a Eger e Karlsbad fino all'aprile 1945;

-legge tedesca n.64 del 24 settembre 1977, ove alla pagg. 1807, al numero progressivo 494 dell'elenco dei sottocampi riconducibili alla classe definita KZ si legge “GRASLITZ =Kraslice/Eger bei Karlsbad/Tschech (Ravensbrűck) ;

-legge tedesca n.46 del 3.12.1982;

-dichiarazione del Comandante la Polizia di Sicurezza di Reichenberg-Sezione Centrale distaccata di Karlsbad -IV, 6 b, in data 19.4.1945-Ufficio Annonario, attestante, fra l'altro, la scarcerazione del G.G. da Asch e la sua destinazione a Karlsbad, ove risulta destinatario di razioni alimentari dal 19 al 26 aprile 1945;

-dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà, resa il 6.6.1991 avanti al funzionario incaricato del Comune di Bari da tale Domenico Di Pietro, altro ufficiale italiano internato in Germania, attestante che il G.G., unitamente al medesimo Di Pietro, agli inizi del 1945, venne punito dalla polizia nazista e deportato nello Stafflager di Karlsbad IV, 6 b), ove rimase chiuso per oltre un mese, oltre qualche settimana anche in luogo di detenzione Eger.

         Tale produzione documentale, già versata al Primo Giudice, secondo il Collegio, appare sufficientemente probante, alla stregua del contenuto della sentenza n.6/1998/Q.M. delle Sezioni Riunite, non solo della avvenuta restrizione del G.G. in campi o sottocampi di sterminio, ma, altresì, della causa ideologica di tale restrizione, destinata a neutralizzare un supposto nemico politico del regime nazista.

         Né, onde contrastare la forza probante di tali alligazioni, possono ritenersi idonee le apodittiche affermazioni del  Primo Giudice, il quale, negando l'esigenza di ogni approfondimento sul punto, ha escluso la natura KZ dei campi in questione, nonché, nella ritenuta assenza di concorrenti indicazione probatorie, ha escluso ogni validità alla dichiarazione del Di Pietro, in quanto coinvolto nella vicenda e potenziale cointeressato alla concessione di analogo beneficio pensionistico.

         Al riguardo, osserva il Collegio che in disparte ogni valutazione e pronuncia sull'esteso apprezzamento del Giudice di prime cure, che restano precluse a questi Giudici in ragione della limitazione del sindacato dell'appello pensionistico alle sole questioni di diritto, sono proprio l'evidente apoditticità di quella esclusione e la natura non giuridica delle considerazioni  dirette a negare ogni valenza probatoria alla dichiarazione del Di Pietro, che costituiscono vizi motivazionali della sentenza i quale rendono privi della necessaria logica argomentativa l'indicato assunto del Primo Giudice sulla natura dei campi di concentramento de quibrus  ed il superamento, da parte del medesimo, della forza applicativa dell'art.4, co.3, della L.n.791/1980 (ribadita anche dall'art.15 della L.n.656/1986) ove consente all'interessato in ipotesi, quale quella all'esame, di difficile reperimento di certificazioni, atti e documenti ufficiali, di comprovare le proprie ragioni con atti notori e testimonianze redatti nei modi di legge.

         L'esigenza motivazionale, sotto il profilo logico-giuridico appariva, peraltro, imprescindibile nel caso di specie, ove la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà era stata resa dal Di Pietro in epoca di  molto antecedente (oltre dieci anni) dalla domanda del G.G. volta alla concessione del  beneficio di legge.

         Alla stregua delle estese considerazioni, l'appello merita accoglimento e, in annullamento della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto di G.G. all'attribuzione benefici previsti dall'art.1 della L.18 novembre 1980, n.791, con decorrenza degli stessi dal primo giorno del mese successivo alla data (18 aprile 2001) della relativa domanda.

         Va, altresì, precisato che, come chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sent. n.10/2002/Q.M., risolutiva di apposita questione di massima, sugli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze dalla indicata decorrenza e fino al soddisfo, al G.G. va corrisposto il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria, calcolato ex art.429, co.3, cod. proc.civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art.150 disp. att.cod.proc.civ., rivalutati anno per anno.

         Nulla per le spese del doppio grado.

P.Q.M.

         La Corte dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello dichiara il diritto di G.G. alla attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1 della L.18 novembre 1980, n.791, con decorrenza degli stessi dall'1 maggio 2001, primo giorno del mese successivo alla data (18 aprile 2001) della relativa domanda.

         Dichiara, altresì, il diritto di G.G. a veder corrisposto sugli importi pensionistici al medesimo spettanti alle singole scadenze, dalla indicata data di decorrenza e fino al soddisfo, il  maggior importo tra interessi e rivalutazione, calcolato ex art.429, co.3, cod. proc.civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'Indice ISTAT ex art.150 disp. att. cod. proc. civ. rivalutati anno per anno.

         Nulla per le spese del doppio grado.

         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2005.

L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE

F.to Davide MORGANTE         F.to Claudio DE ROSE

         Depositata in Segreteria il 8/11/2005

         IL DIRIGENTE         F.to Maria FIORAMONTI

                  (Dott.ssa MARIA FIORAMONTI)

                          

 

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