martedì, 13 ottobre 2026

Vittime del dovere: risarcimento, interessi legali e imposizione fiscale dei relativi trattamenti

Cassazione sez. lavoro, sentenza 19.4.2013 n. 9603

 

C.M.S. e R.S., rispettivamente vedova e figlia di R.G., assassinato da componenti delle "brigate rosse" in (OMISSIS), adivano il Tribunale di Genova nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Inps per ottenere il riconoscimento del loro diritto a determinate prestazioni in applicazione della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari (L. n. 206 del 2004). Nel corso del giudizio, su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della ASL n. (OMISSIS) di Genova.

Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 9.10.2006, precisato che alla controversia, per quanto non espressamente disciplinato dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, trovava applicazione il rito civile ordinario e non il rito del lavoro; ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia; dato atto che relativamente ad alcune delle domande la materia del contendere era cessata, totalmente (per la richiesta dell'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3) o parzialmente (per l'integrazione della speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1); per quanto ancora rileva provvedeva nei termini seguenti.

Poichè il R. era stato dipendente non di una pubblica amministrazione ma dell'Italsider, quanto all'integrazione in favore della vedova del TFR maturato dal R., prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 2, il Tribunale affermava che sussisteva la legittimazione del Ministero dell'Interno in applicazione della norma di chiusura di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2.

Ai fini della determinazione dell'importo della integrazione dalla (già richiamata) speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, il cui importo era stato elevato dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, da L. 150.000.000 ad Euro 200.000,00, il Tribunale riteneva fondata la tesi delle ricorrenti, secondo cui doveva tenersi conto, ai fini del percepito, solo delle somme corrisposte in linea capitale e non anche degli importi corrisposti a titolo di rivalutazione, dato che questa componente era imputabile al ritardo con il quale era avvenuto il pagamento rispetto alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 8, la cui ratio era quella di evitare che il tempo necessario per l'eventuale istruttoria (e comunque dovuto a ritardi dell'amministrazione) potesse recare nocumento ai beneficiari. Ne derivava il diritto a un conguaglio in linea capitale di Euro 4.280,35 per ciascuna delle ricorrenti, oltre accessori per il ritardo su tali importi (e integrazione degli analoghi accessori relativi alle somme già corrisposte).

Quanto ai criteri per l'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3, che stabilisce regole particolari per la determinazione, rispettivamente, delle pensioni dirette a favore dei soggetti che abbiano subito per effetto di atti di terrorismo un'invalidità pari almeno all'80 per cento della capacità lavorativa e delle pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti di vittime di atti di terrorismo, il Tribunale riteneva che l'espressione "in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 "fosse da interpretare nel senso che la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all'ultima retribuzione percepita, rideterminata con le maggiorazioni previste da detto art. 2, comma 2. Riconosceva quindi il diritto della signora C. ad una pensione dell'importo di Euro 2.116,00 mensili dall'1.9.2004, e al pagamento dei relativi arretrati con i relativi accessori per il ritardo. Disattendeva pertanto la tesi dell'Inps secondo cui l'ultima retribuzione, con le previste maggiorazioni, dovesse essere presa come base di calcolo della pensione, con applicazione sotto gli altri profili delle regole generali dell'ordinamento pensionistico, e con correlazione quindi della pensione sia all'anzianità maturata dalla vittima che alla decurtazione prevista per le pensioni indirette (60% della pensione diretta di riferimento).

 

Il Tribunale rigettava poi la domanda della C. diretta al riconoscimento del suo diritto a due annualità del trattamento pensionistico a norma della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, ritenendo tale prestazione riconosciuta a favore dei superstiti di vittime di atti terroristici già titolari dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dal comma 3 dello stesso articolo per avere contratto un'invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La erogazione una tantum in questione, secondo il giudicante, aveva lo scopo di compensare la cessazione di tale beneficio al momento della morte del congiunto vittima del terrorismo e non aveva ragione di essere nel caso in cui l'atto di terrorismo avesse determinato la morte della vittima, poichè in tal caso i congiunti diventavano direttamente beneficiari di assegni vitalizi.

In relazione alle domande dirette all'applicazione delle esenzioni tributarie previste dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo, il Tribunale preliminarmente esaminava e disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la L. n. 206 del 2004, art. 11, abbia previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di "tutti" i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge stessa debbano essere proposte davanti al Tribunale in composizione monocratica, introducendo così una deroga, in via di eccezione, alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, in particolare con riguardo alla controversie tra sostituito e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo.

Nel merito, infine, riteneva che sia la L. n. 407 del 1998, che la L. n. 206 del 2004 comportavano il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione e quindi condannava l'Agenzia delle entrate alla restituzione delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione erogata alla C. dal 1999 al 2004 e l'Inps a restituire alla medesima le trattenute operate per Irpef, non ancora versate all'agenzia tributaria.

Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M.S., a cui quest'ultima ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale con un motivo.

Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia per le Entrate hanno proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 10.10.2007 ma non depositato, su cui questa Corte, Sez. 2^, ha provveduto con ordinanza 22 dicembre 2008 n. 30030, dichiarativa dell'improcedibilità; e successivamente un'ulteriore ricorso nei confronti di C.M. S. e R.S., nonchè dell'INPS, affidato a quattro motivi e notificato l'8.11.2007. La C. e la R. hanno resistito con controricorso. Anche l'Inps si è costituito con controricorso.

Sui tre ricorsi, previa riunione degli stessi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 8-8-2011 n. 17078, hanno provveduto in ordine alla questione di giurisdizione posta (tra l'altro) dal terzo motivo del ricorso proposto dalle amministrazioni statali.

In particolare il Supremo Collegio, dopo aver affermato che "non sussistono ragioni di inammissibilità di detto ricorso in quanto esso è stato notificato prima del decorso non solo del termine lungo di impugnazione, ma anche del termine breve decorrente dalla data di notificazione del primo ricorso per cassazione delle medesime parti, non depositato, e della declaratoria di improcedibilità del medesimo (cfr. l'art. 387 c.p.c. e Cass. n. 22561 del 2004, 13267/2007 e 12898/2010)", ha rigettato il terzo motivo "per la parte relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione" ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa "alla Sezione Lavoro per l'esame delle altre censure di cui allo stesso motivo e degli ulteriori motivi dello stesso e degli altri ricorsi".


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LaPrevidenza.it, 22/05/2013

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