LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 19 aprile 2013,  n. 9603


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                       -  Presidente   -

Dott. NOBILE         Vittorio                  -  rel. Consigliere  -

Dott. FILABOZZI      Antonio                        -  Consigliere  -

Dott. MANCINO        Rossana                        -  Consigliere  -

Dott. TRICOMI        Irene                          -  Consigliere  -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26264/2007 proposto da:


I.N.P.S. - ricorrente -


contro C.M.S.; - intimata -


e sul ricorso 27683/2007 proposto da:


C.M.S., - controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


I.N.P.S. - intimata


e sul ricorso 28820/2007 proposto da:


MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,  AGENZIA DELLE  ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA,  VIA  DEI  PORTOGHESI  12, presso L'AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti


contro


C.M.S., R.S., (nella rispettiva qualità di vedova e di orfana del Sig. R.G.), - controricorrenti -

 

avverso  la sentenza n. 3455/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 09/10/2006 r.g.n. 12950/05;

udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE.

                

FATTO


C.M.S. e R.S., rispettivamente vedova e figlia di R.G., assassinato da componenti delle "brigate rosse" in (OMISSIS), adivano il Tribunale di Genova nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Inps per ottenere il riconoscimento del loro diritto a determinate prestazioni in applicazione della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari (L. n. 206 del 2004).

Nel corso del giudizio, su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della ASL n. (OMISSIS) di Genova.

Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 9.10.2006, precisato che alla controversia, per quanto non espressamente disciplinato dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, trovava applicazione il rito civile ordinario e non il rito del lavoro; ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia; dato atto che relativamente ad alcune delle domande la materia del contendere era cessata, totalmente (per la richiesta dell'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3) o parzialmente (per l'integrazione della speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1); per quanto ancora rileva provvedeva nei termini seguenti.

Poichè il R. era stato dipendente non di una pubblica amministrazione ma dell'Italsider, quanto all'integrazione in favore della vedova del TFR maturato dal R., prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 2, il Tribunale affermava che sussisteva la legittimazione del Ministero dell'Interno in applicazione della norma di chiusura di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2.

Ai fini della determinazione dell'importo della integrazione dalla (già richiamata) speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, il cui importo era stato elevato dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, da L. 150.000.000 ad Euro 200.000,00, il Tribunale riteneva fondata la tesi delle ricorrenti, secondo cui doveva tenersi conto, ai fini del percepito, solo delle somme corrisposte in linea capitale e non anche degli importi corrisposti a titolo di rivalutazione, dato che questa componente era imputabile al ritardo con il quale era avvenuto il pagamento rispetto alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 8, la cui ratio era quella di evitare che il tempo necessario per l'eventuale istruttoria (e comunque dovuto a ritardi dell'amministrazione) potesse recare nocumento ai beneficiari. Ne derivava il diritto a un conguaglio in linea capitale di Euro 4.280,35 per ciascuna delle ricorrenti, oltre accessori per il ritardo su tali importi (e integrazione degli analoghi accessori relativi alle somme già corrisposte).

Quanto ai criteri per l'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3, che stabilisce regole particolari per la determinazione, rispettivamente, delle pensioni dirette a favore dei soggetti che abbiano subito per effetto di atti di terrorismo un'invalidità pari almeno all'80 per cento della capacità lavorativa e delle pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti di vittime di atti di terrorismo, il Tribunale riteneva che l'espressione "in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 "fosse da interpretare nel senso che la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all'ultima retribuzione percepita, rideterminata con le maggiorazioni previste da detto art. 2, comma 2. Riconosceva quindi il diritto della signora C. ad una pensione dell'importo di Euro 2.116,00 mensili dall'1.9.2004, e al pagamento dei relativi arretrati con i relativi accessori per il ritardo. Disattendeva pertanto la tesi dell'Inps secondo cui l'ultima retribuzione, con le previste maggiorazioni, dovesse essere presa come base di calcolo della pensione, con applicazione sotto gli altri profili delle regole generali dell'ordinamento pensionistico, e con correlazione quindi della pensione sia all'anzianità maturata dalla vittima che alla decurtazione prevista per le pensioni indirette (60% della pensione diretta di riferimento).

Il Tribunale rigettava poi la domanda della C. diretta al riconoscimento del suo diritto a due annualità del trattamento pensionistico a norma della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, ritenendo tale prestazione riconosciuta a favore dei superstiti di vittime di atti terroristici già titolari dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dal comma 3 dello stesso articolo per avere contratto un'invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La erogazione una tantum in questione, secondo il giudicante, aveva lo scopo di compensare la cessazione di tale beneficio al momento della morte del congiunto vittima del terrorismo e non aveva ragione di essere nel caso in cui l'atto di terrorismo avesse determinato la morte della vittima, poichè in tal caso i congiunti diventavano direttamente beneficiari di assegni vitalizi.

In relazione alle domande dirette all'applicazione delle esenzioni tributarie previste dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo, il Tribunale preliminarmente esaminava e disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la L. n. 206 del 2004, art. 11, abbia previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di "tutti" i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge stessa debbano essere proposte davanti al Tribunale in composizione monocratica, introducendo così una deroga, in via di eccezione, alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, in particolare con riguardo alla controversie tra sostituito e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo.

Nel merito, infine, riteneva che sia la L. n. 407 del 1998, che la L. n. 206 del 2004 comportavano il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione e quindi condannava l'Agenzia delle entrate alla restituzione delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione erogata alla C. dal 1999 al 2004 e l'Inps a restituire alla medesima le trattenute operate per Irpef, non ancora versate all'agenzia tributaria.

Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M.S., a cui quest'ultima ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale con un motivo.

Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia per le Entrate hanno proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 10.10.2007 ma non depositato, su cui questa Corte, Sez. 2^, ha provveduto con ordinanza 22 dicembre 2008 n. 30030, dichiarativa dell'improcedibilità; e successivamente un'ulteriore ricorso nei confronti di C.M. S. e R.S., nonchè dell'INPS, affidato a quattro motivi e notificato l'8.11.2007. La C. e la R. hanno resistito con controricorso. Anche l'Inps si è costituito con controricorso.

Sui tre ricorsi, previa riunione degli stessi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 8-8-2011 n. 17078, hanno provveduto in ordine alla questione di giurisdizione posta (tra l'altro) dal terzo motivo del ricorso proposto dalle amministrazioni statali.

In particolare il Supremo Collegio, dopo aver affermato che "non sussistono ragioni di inammissibilità di detto ricorso in quanto esso è stato notificato prima del decorso non solo del termine lungo di impugnazione, ma anche del termine breve decorrente dalla data di notificazione del primo ricorso per cassazione delle medesime parti, non depositato, e della declaratoria di improcedibilità del medesimo (cfr. l'art. 387 c.p.c. e Cass. n. 22561 del 2004, 13267/2007 e 12898/2010)", ha rigettato il terzo motivo "per la parte relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione" ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa "alla Sezione Lavoro per l'esame delle altre censure di cui allo stesso motivo e degli ulteriori motivi dello stesso e degli altri ricorsi".

Così proseguito il giudizio, l'INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e all'esito della udienza pubblica del 27-9-2012, il Collegio, rilevato che "successivamente alla sentenza impugnata la L. n. 206 del 2004, della cui applicazione si controverte nel presente giudizio, è stata oggetto di varie modifiche legislative", con ordinanza interlocutoria depositata l'11-10-2012, ritenuta la necessità di un contraddittorio al riguardo tra le parti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 3, ha riservato la decisione, assegnando al pubblico ministero e alle parti il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della detta ordinanza, per il deposito di osservazioni in cancelleria.

Tali osservazioni sono state poi depositate dalla C. e dalla R., da un lato, e dall'INPS dall'altro.

Il pubblico ministero non ha depositato osservazioni.

La causa è stata infine decisa nella camera di consiglio del 13/2/2013.


DIRITTO


Preliminarmente va rilevato che la sentenza del Tribunale di Genova viene impugnata direttamente dinanzi a questa Corte di Cassazione ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 12, comma 2.

Premesso che i ricorsi avverso la stessa sentenza sono stati già riuniti ex art. 335 c.p.c. dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio che il ricorso dell'Inps, denunciando violazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 4, in relazione all'art. 12, comma 2, della stessa legge, censura il criterio recepito dalla sentenza impugnata per la determinazione della pensione di reversibilità o indiretta spettante alla vedova del R., sostenendo che la formulazione letterale della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3 autorizza a ritenere che la "ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto" non rappresenti immediatamente l'importo del trattamento pensionistico diretto e di reversibilità (in virtù del richiamo di cui al comma 3), ma costituisca piuttosto la base sulla quale calcolare, applicando le consuete regole vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale, l'ammontare della pensione stessa. In particolare si osserva che l'interpretazione criticata è in contrasto con la precisazione della legge che la pensione è "calcolata in base all'ultima retribuzione".

Nelle osservazioni depositate ex art. 384 c.p.c., comma 3, l'INPS, in sostanza, rileva che "la sentenza impugnata merita di essere cassata, giacchè ha disposto che la pensione di reversibilità di controparte debba essere riliquidata, a decorrere sino dal 1 settembre 2004, in un "importo pari" alla ultima retribuzione percepita, determinata ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 2, comma 2 mentre un siffatto criteri di determinazione non può operare che dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007.

In particolare, nelle dette osservazioni, l'INPS rileva:

che "la L. n. 206 del 2004, art. 2, comma 1, della nella sua originaria formulazione estendeva a favore della vittima del terrorismo i benefici pensionistici già apprestati dalla L. n. 336, art. 2 agli ex combattenti" e che tali benefici si applicavano anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, "non decurtabili ad ogni effetto di legge" (L. n. 206, art. 4, comma 3), e quindi pari al trattamento diretto;

che, a seguito della difficile attuazione di tali benefici nella pratica, "con il D.Lgs. n. 159 del 2007, art. 3, lett. b), si è pertanto stabilito di rimodulare il beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 2, comma 1", sostituendo "ai benefici combattentistici un incremento della retribuzione pensionabile in misura percentuale fissa, pari ad "una quota del 7,5%", con efficacia retroattiva, fin dal 1-9-2004 (come previsto dall'art. 34, comma 3 bis, del detto decreto legge);

che in sostanza è stata prevista una "speciale retribuzione pensionabile" ("ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto", "incrementata della quota del 7,5%"), che "funge da base di calcolo della pensione ("calcolata in base") e che, quindi, "deve essere pur sempre rapportata, come è nelle regole generali, all'anzianità contributiva dell'interessato, nel senso che ad ogni anno di anzianità contributiva (e sino ad un massimo di 40 anni, pari a 2080 settimane) corrisponde una aliquota percentuale della predetta retribuzione";

che, successivamente, con la L. n. 296 del 2006, con efficacia dal 1/1/2007, è stato esteso il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (originariamente previsto solo per coloro che avessero "subito un'invalidità permanente inferiore all'80%") "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado", con conseguente applicazione anche ai titolari della speciale pensione diretta di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 4, comma 2, fermo restando "il limite generale dei 40 anni";

che, da ultimo, al riguardo, con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 106, lett. a) si è stabilito che "la pensione non è più "calcolata in base" all'ultima retribuzione percepita, ma piuttosto è liquidata "in misura pari" all'ultima retribuzione percepita ed assoggettata a contribuzione";

che in tal modo, non rilevando più i parametri della retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, l'importo della pensione è stato "immediatamente equiparato all'ultima retribuzione percepita" come sopra incrementata;

che tale ultima "modifica" è stata apportata con efficacia dal 1/1/2008, considerato che quando il legislatore ha inteso modificare la L. n. 206 con efficacia ex tunc lo ha espressamente dichiarato.

Viceversa, dal canto suo, la C., nelle osservazioni ex art. 384 c.p.c., comma 3, rileva che "l'introduzione della locuzione "in misura pari", all'art. 4, comma 2, è stata dettata unicamente dall'intento di chiarire una volta per tutte ciò che era già rinvenibile da una più generale analisi della normativa vigente", alla luce dei lavori preparatori e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in G. U. n. 178 del 2-8-2007), in specie anche con riferimento al comma 2 bis, dello stesso art. 4, aggiunto con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 792 (riguardante il trattamento di quiescenza dei soggetti, con invalidità riconosciuta non inferiore ad un quarto, che abbiano proseguito l'attività lavorativa, previsto, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile anche con il concorso dell'aumento figurativo, in misura "pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 1").

Innanzitutto osserva il Collegio che la sentenza impugnata (depositata il 9-10-2006), in merito alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante alla C. (a decorrere dal 1- 9-2004), ha ritenuto che, per coerenza con lo spirito della legge, "la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all'ultima retribuzione percepita rideterminata con le maggiorazioni di cui al citato art. 2" della L. n. 206 (nella formulazione all'epoca). In sostanza il Tribunale ha ritenuto che "il legislatore abbia introdotto una perfetta equiparazione tra tutte le vittime del terrorismo e che non possa quindi tenersi conto nè dell'anzianità di servizio della vittima, nè dell'ammontare dei contributi versati".

Tanto premesso, considerato che la C. aveva chiesto che la pensione venisse calcolata (L. n. 336 del 1970, ex art. 2) con riferimento alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella che aveva il marito al 24-1-1979, il Tribunale, in base alla retribuzione integralmente percepita al momento del decesso del R. maggiorata della differenza tra la paga base del suo livello (5) e la paga base spettante ad un lavoratore con qualifica immediatamente superiore (5 livello Super), con gli stessi scatti maturati e con "l'adeguamento" "al trattamento in godimento dei lavoratori in attività" nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità" (ai sensi della L. n. 206, art. 7), ha determinato una differenza sui ratei di pensione in favore della C. nella misura di Euro 2.116,00 mensili (a decorrere dal 1/9/2004).

Orbene, pur soffermandosi al quadro vigente al tempo della sentenza (e fatte salve le modifiche normative intervenute con efficacia successiva), va rilevato che la decisione impugnata non risulta conforme a diritto ed il ricorso dell'INPS va accolto come di seguito.

Invero la L. n. 206 del 2004, per quanto qui interessa, nella sua formulazione originaria, ha così stabilito:

"Articolo 2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonchè alle vedove e agli orfani, sì applica la L. 24 maggio 1970, n. 336, art. 2 e successive modificazioni.

2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge....

Articolo 3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente....

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Articolo 4. 1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 14....

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2....

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6, in materia di esenzione dall'IRPEF. "......

Articolo 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità....

Successivamente, con la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 794 e 795, (entrata in vigore 1-1-2007, v. art. 1, comma 1364 della stessa legge), la L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 1, è stato così modificato:

3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente....

Con la stessa L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 792, è stato inoltre introdotto nella L. n. 206, art. 4, comma 2 bis, sopra richiamato, riguardante il trattamento diretto dei soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa.

Con il D.L. n. 159 del 2007, art. 34, comma 3, nel testo integrato dalla relativa Legge di conversione n. 222 del 2007, la L. n. 206, art. 2, comma 1, è stato poi così modificato:

"2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonchè alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento".

Con l'art. 34, comma 3 bis, dello stesso D.L. come convertito, è stato nel contempo espressamente previsto che "3. bis La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui alla L. 3 agosto, n. 206, artt. 2 e 3" (1-9-2004).

Successivamente, con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 106 (entrata in vigore il 1-1-2008, v. art. 3, comma 164, della stessa legge) della L. n. 206, art. 4, comma 2 è stato così modificato:

"2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dell'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2".

Nel contempo è rimasto immutato la stessa L. n. 206, art. 4, comma 3, sopra citato, che rinviava al comma 2 per la determinazione della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti.

Orbene va in primo luogo rilevato che il punto di partenza per la determinazione della pensione è comunque "l'ultima retribuzione percepita integralmente" dalla vittima, secondo la nozione già contenuta nel testo originario dell'art. 4, comma 2, della L. in esame, di guisa che a tale nozione va riferita la retribuzione pensionale. Peraltro, in base al successivo comma 3 (rimasto immutato), è indubbio che la pensione in esame "non è decurtabile" ed è, quindi, pari al trattamento diretto.

Un secondo dato certo, perchè espressamente chiaro ed inequivoco, è la efficacia retroattiva della modifica della L. n. 206, art. 2, comma 1, essendo evidente che il legislatore, ha abbandonato ex tunc il criterio di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2 e ha stabilito che "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento", fin dal 1-9-2004.

Tale dato (nelle osservazioni, evidenziato dall'INPS ed ignorato dalla C.) è già di per sè sufficiente per ritenere non conforme a diritto, alla luce dello ius superveniens retroattivo, la riliquidazione operata dal Tribunale di Genova (sulla base del criterio di cui alla L. n. 336 del 1970).

La controversia si sposta, quindi, sulla questione ulteriore relativa alla rideterminazione della pensione, che secondo l'INPS soltanto dal 1-1-2008 è "in misura pari" all'ultima retribuzione percepita integralmente incrementata del 7,5%, costituendo in precedenza quest'ultima soltanto la "base di calcolo" della pensione, che andava all'epoca comunque rapportata alla anzianità contributiva (pur con l'aumento figurativo previsto, con decorrenza dal 1-1-2007), mentre secondo la C., la equiparazione di cui alla nuova formulazione della L. n. 206, art. 4, comma 2, "era già rinvenibile da una più generale analisi della normativa in materia".

Posto che, come si è visto, la sentenza impugnata va comunque cassata per quanto si è già detto (in ragione della inapplicabilità, ex tunc, del criterio di cui alla L. n. 336 del 1970), è indubbio che tale ulteriore questione assume rilevanza anche con riferimento al periodo considerato nell'impugnata sentenza (che va dal 1-9-2004 alla data della pronuncia).

Sul punto, rileva il Collegio che nella specie non si ravvisa alcun elemento idoneo a configurare una efficacia retroattiva della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 106.

Al di là, infatti, delle difficoltà interpretative e applicative scaturenti da una scoordinata sovrapposizione normativa, innanzitutto l'elemento letterale ("Alla L. 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, comma 2, le parole "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione"; "la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni.... ") e la mancanza di una disposizione che deroghi al principio generale della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 preleggi (come quella contenuta nel D.L. n. 159 del 2007, art. 34, comma 3 bis, conv. nella L. n. 222 del 2007), depongono chiaramente nel senso della irretroattività della modifica normativa in esame.

Peraltro al riguardo, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, non appare concludente in senso contrario la equiparazione "ad ogni effetto di legge" ai grandi invalidi di guerra di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 14 (contenuta nella L. n. 206, art. 4, comma 1), atteso che anche per i detti soggetti "l'ultimo stipendio" o "l'ultima paga" costituisce pur sempre la "base pensionabile" ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza.

Nè appare pertinente il richiamo al trattamento previsto per i militari deceduti in attività di servizio (L. n. 629 del 1973, ex art. 1).

D'altra parte (contrariamente a quanto si sostiene nelle osservazioni della C.) neppure possono trarsi argomenti, in favore della tesi della retroattività, dalla Dir. P.C.M. 27 luglio 2007 - in G.U. n. 178 del 2-8-2007 - (anteriore alla modifica legislativa de qua), dalla quale, del resto, neppure emerge in qualche modo una retroattività della estensione dell'aumento figurativo prevista della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 794 e 795.

Nella detta direttiva, infatti, si legge semplicemente che "la legge finanziaria per il 2007 ha, inoltre, ampliato la platea dei destinatari" del detto aumento figurativo e che tale "beneficio, prima limitato alle sole vittime che avevano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è stato ora esteso a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente ed ai loro familiari (ivi compresi i superstiti), anche sui loro trattamenti diretti, prescindendo dall'entità e dal grado di invalidità medesima".

In tali sensi va, pertanto, accolto il ricorso dell'INPS, dovendo in sostanza affermarsi che la equiparazione della pensione all'ultima retribuzione percepita integralmente dalla vittima è stata introdotta solo con effetto dal 1-1-2008, costituendo in precedenza tale retribuzione (con l'incremento del 7,5% fin dal 1-9-2004) soltanto la base di calcolo della pensione, rapportata alla anzianità contributiva.

Passando all'esame del ricorso incidentale della C. rileva il Collegio che, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, la ricorrente incidentale con l'unico motivo censura il rigetto della domanda relativa alla corresponsione delle due annualità di pensione prevista dalla richiamata disposizione.

Al riguardo la C., in particolare, deduce che il riferimento da parte della norma alla pensione di reversibilità anzichè alla pensione indiretta è dovuto all'utilizzo della stessa terminologia della L. 23 novembre 1998, n. 407, che, correlandosi alle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare al "trattamento privilegiato di reversibilità" di cui all'art. 92, per pensioni di reversibilità intende anche quelle in favore di superstiti di lavoratori in attività. La ricorrente incidentale richiama inoltre, a sostegno della interpretazione proposta, la Dir. P.C.M. 27 luglio 2007 e nelle osservazioni da ultimo depositate ribadisce che la fondatezza della propria tesi è stata riconosciuta anche dall'INPS con la circolare n. 122 del 2007.

Il motivo è fondato e va accolto.

In base alla L. n. 206, art. 5, comma 3, "A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile...".

Il successivo comma 4 stabilisce che: "In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico"....

Nella direttiva citata (in G.U. n. 178 del 2007) si legge testualmente: "In caso di decesso della vittima che ha riportato un'invalidità permanente di grado non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4). Anche in questo caso, peraltro, non rileva, ai fini della individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. E, dunque, ininfluente ai fini dell'applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto alla pensione di reversibilità o di pensione indiretta".

E' indubbio, quindi, che, come del resto ormai riconosciuto anche dall'INPS (v. circ. n. 122 del 2007 sopra richiamata) il termine "pensione di reversibilità" adottato dal legislatore, in ragione della finalità della legge (intesa ad "apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari", "in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria" - vedi in tal senso la premessa della citata direttiva -), deve essere inteso in senso lato (e non rigorosamente tecnico), come tale comprensivo anche della pensione indiretta.

Anche in relazione al beneficio in esame va quindi cassata l'impugnata sentenza che ha rigettato la relativa domanda della C..

Passando all'esame del ricorso del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate, rileva il Collegio che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., e insufficienza di motivazione in ordine alla ritenuta legittimazione del Ministero dell'interno e non del datore di lavoro quanto alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto. Al riguardo si attribuisce rilievo alla natura retributiva e non previdenziale o assistenziale del t.f.r. e alla sua non riconducibilità alle categorie per le quali provvede il Ministero dell'interno.

Il motivo è infondato.

Anche la riliquidazione della "indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente" rientra, infatti, nel sistema "speciale" dei "benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali" previsti dalla L. n. 206 (v. la premessa della direttiva citata) e la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno è rimasta prevista dal D.P.R. n. 510 del 1999, art. 2, comma 3, ("All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonchè degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno...).

Il secondo motivo del ricorso delle amministrazioni statali, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 de 2004, art. 5, e insufficienza di motivazione, censura i criteri seguiti nel computo dell'importo dovuto a titolo di riliquidazione della speciale elargizione. Ricordato che in occasione della riliquidazione di tale prestazione trova applicazione anche l'istituto della rivalutazione, come regolato dalla L. n. 302 del 1990, art. 8, in virtù del rinvio della L. n. 206 del 2004 alle disposizioni di tale precedente legge, si sostiene che, in coerenza con la previsione da parte del citato art. 8, comma 2, di un'automatica rivalutazione annuale delle elargizioni in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, in occasione della riliquidazione dell'elargizione in virtù della legge che ne ha aumentato l'ammontare dovrà essere detratto quanto già percepito non in termini di valore nominalistico, ma di valore reale commisurato al potere di acquisto al momento in cui si procede alla rideterminazione della differenza spettante. Al riguardo richiama un parere del Consiglio di Stato.

Il motivo è fondato e va accolto.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito (v. Cass. 22-7-2010 n. 17238), "in tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, il meccanismo di rivalutazione di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 8, comma 2, non si applica alle riliquidazioni, operate con le L. n. 407 del 1998 e L. n. 206 del 2004, relative ad eventi terroristici intervenuti anteriormente all'entrata in vigore della norma, dovendosi ritenere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che la ridefinizione normativa del capitale elargibile anche per gli eventi pregressi abbia abrogato, per incompatibilità, il meccanismo di rivalutazione automatica. Ne consegue che, in sede di corresponsione dell'importo come riliquidato per effetto delle leggi successive a quella originaria L. n. 302 del 1990, debbono essere detratti gli importi già corrisposti, ivi compresi quelli derivanti dalla rivalutazione della somma originariamente spettante".

Con il terzo motivo delle amministrazioni statali si denuncia, poi, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, in ordine all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per la domanda di rimborso dell'IRPEF e al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda generica di accertamento. Si deduce anche l'inammissibilità della domanda, perchè formulata in termini generici e di accertamento, in assenza di impugnazione dei singoli atti impositivi (rispetto a cui, peraltro, era maturata la decadenza a proporre l'istanza di rimborso per il decorso del termine di 18 mesi dalla data del versamento, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, tenuto anche conto della previsione dei benefici già da parte della previgente legislazione in materia). Si prospetta anche la mancanza di un interesse a far valere il diritto alle agevolazioni fiscali nell'ambito dello speciale procedimento per il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del terrorismo, in quanto l'applicazione delle norme di carattere tributario compete immediatamente al soggetto che eroga i trattamenti economici decisi dal giudice.

Per la parte relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione il motivo è stato respinto dalle Sezioni Unite con la sopra citata sentenza che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Per il resto il motivo è parimenti infondato e va respinto.

Sulla eccezione di nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza delle amministrazioni competenti in relazione ai singoli benefici, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che le ricorrenti hanno identificato specificamente i vari benefici richiesti ed hanno chiesto la condanna nei confronti di tutti i soggetti convenuti "solidalmente o come meglio", di guisa che non si poneva alcun problema di nullità della domanda "dovendosi invece risolvere nel merito l'individuazione del soggetto legittimato passivo in relazioni ai singoli benefici richiesti".

Circa, poi, l'eccezione di improponibilità e di decadenza della domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute dall'INPS a titolo di Irpef, sulle somme erogate a titolo di pensione (il cui interesse in capo alle originarie ricorrenti è indubbio), rileva il Collegio che, nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, legittimamente il Tribunale ha affermato che trattasi di "normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973" e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" (cfr. Cass. 18-3-2002 n. 3925, Cass. 26-4-2004 n. 7943, Cass. 29-1-2008 n. 1934) -, di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo Irpef non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 19073, ex art. 38), bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi.

Infine con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2, e insufficienza di motivazione, le amministrazioni censurano il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dall'IRPEF per l'intero ammontare del trattamento pensionistico erogato dal 1999 al 2004 invece che limitatamente alla parte di quest'ultimo corrispondente all'aumento figurativo. Si sostiene che la L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2, nel prevedere l'esenzione dall'Irpef della "pensione maturata ai sensi del comma 1", si riferisca solo alla quota di pensione derivante dall'aumento figurativo dell'anzianità contributiva riconosciuto in favore delle persone che abbiano subito a causa di atti di terrorismo un'invalidità inferiore all'80%, e ai loro familiari, e non l'esenzione dal tributo dell'intero trattamento pensionistico, così come previsto invece, anche a favore dei superstiti, dall'art. 4 per l'ipotesi di invalidità superiore all'80% per cento o del decesso per analoga causale.

Il motivo è inconferente e, peraltro, anche infondato.

Invero il trattamento pensionistico in causa è proprio quello previsto dalla L. n. 206, art. 4, commi 2 e 3, il cui successivo comma quarto ha ribadito l'esenzione totale dell'Irpef già prevista dalla L. n. 407 del 1998 (v. art. 2, commi 5 e 6, ivi richiamati).

D'altra parte non va trascurato che, anche con riferimento ai trattamenti di cui all'art. 3, la più volte citata direttiva, richiamando anche il parere al riguardo dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'Irpef si applica "sull'intera pensione".

Così accolti il ricorso dell'INPS, nei sensi di cui in motivazione, e quello incidentale della C. nonchè il secondo motivo del ricorso del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate e rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà ai seguenti principi:

1) "anche per il coniuge superstite di vittima di atto di terrorismo già pensionato alla data di entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, il criterio della equiparazione della pensione all'ultima retribuzione percepita integralmente dalla vittima (con l'incremento del 7,5%) è stato introdotto solo con effetto dal 1-1-2008, costituendo in precedenza tale retribuzione (con il detto incremento del 7,5% fin dal 1-9-2004) soltanto la base di calcolo della pensione, rapportata alla anzianità contributiva (con l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili, a decorrere dal 1-1-2007);

2) "il beneficio delle due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, spetta anche ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, dovendo intendersi in senso lato e non rigorosamente tecnico, in ragione della finalità della legge, il termine "pensione di reversibilità" adottato dal legislatore";

3) "in sede di corresponsione dell'importo della speciale elargizione come riliquidato L. n. 204 del 2006, ex art. 5 debbono essere detratti gli importi già corrisposti, ivi compresi quelli derivanti dalla rivalutazione della somma originariamente spettante".

Il giudice del rinvio statuirà, infine, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso dell'INPS nei sensi di cui in motivazione; accoglie il ricorso incidentale della C.; accoglie il secondo motivo del ricorso del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate e rigetta gli altri motivi del ricorso stesso; cassa l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Genova in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2012 e il 13 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013