Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo - Avvocati in Firenze
Lo straordinario del dirigente medico: va pagato anche in assenza della preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione
Di Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo avvocati
Una sentenza rivoluzionaria. È quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Firenze che, in accoglimento del ricorso presentato da un dirigente medico chirurgo contro la Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, condanna la datrice di lavoro al pagamento integrale delle ore di straordinario prestate dal dipendente. A fondamento della domanda il medico poneva l’ultimo prospetto mensile rilasciato da Careggi nel quale veniva evidenziato un certo monte ore di straordinario. Il carattere saliente della vicenda è che quelle ore di straordinario sono maturate nel corso di oltre dieci anni di attività, prima sotto l’egida della USL 10 e poi sotto l’Azienda Careggi, e sono state prestate sempre in difetto di una preventiva autorizzazione scritta.
La sentenza si pone pertanto in assoluta controtendenza rispetto alla costante giurisprudenza tanto del Giudice Ordinario, ma soprattutto del Giudice Amministrativo le cui pronunce rispondevano al principio secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione. Solo in tal modo, difatti, si renderebbe possibile controllare, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente. Inoltre, la preventiva autorizzazione rappresenterebbe lo strumento per evitare che, attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio.
Ostativo al riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario sarebbe anche il D.Lvo 502/1992 che ha introdotto per la dirigenza medica il concetto di “retribuzione onnicomprensiva”, intendendo con tale dizione una retribuzione correlata non tanto all’orario svolto, quanto al raggiungimento dell’obiettivo assegnato. Concetto questo che svincolerebbe il medico da un preciso orario da considerarsi “ordinario”. In forza di tutto ciò, finora la circostanza che il dirigente medico avesse effettuato prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio di lavoro, non veniva intesa come sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, ostando a tale riconoscimento, tanto la preventiva autorizzazione, quanto la c.d. “retribuzione onnicomprensiva”.
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, supera completamente le considerazioni sopra esposte e, con argomentazioni assolutamente condivisibili, giunge al riconoscimento della domanda del medico.
Il monte di ore di straordinario, osserva il Giudicante, non è stato oggetto di riposo compensativo, non è stato retribuito, non è stato recuperato all’atto delle dimissioni e comunque non è contestato dalla datrice di lavoro. Anzi, tale monte ore straordinario rappresenta per il lavoratore una sorta di patrimonio permanente che, fino alla cessazione del rapporto, è solo suscettibile di incrementi e diminuzioni. Prova ne sia il fatto che quel monte ore venga aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione proprio in funzione di quelle diminuzioni e/o incrementi e venga mensilmente specificato a mezzo dei prospetti mensili consegnati regolarmente al dipendente. Aderendo alla tesi del ricorrente, il Giudice del Lavoro accorda a tale documento il valore di un autentico riconoscimento di debito: trattandosi di dichiarazioni svantaggiose per il dichiarante, queste faranno piena prova a carico del soggetto da cui provengono. Queste considerazioni assorbono completamente ogni obiezione circa la presunta necessità di distinguere l’ente pubblico sotto le cui dipendenze lo straordinario sia stato prestato: poiché è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi a riconoscerlo, è nei suoi confronti che potranno essere interamente rivendicati quei diritti allo stesso conseguenti.
Infine, vengono agilmente superate anche le obiezioni sulla presunta retribuzione onnicomprensiva accordata al dirigente medico e sul difetto di preventiva autorizzazione.
Sul primo punto, osserva il Giudice come da un lato, il contratto collettivo di riferimento sancisca all’art. 14 che “l'orario di lavoro dei dirigenti .. è confermato in 38 ore settimanali ” e che le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario dovuto debbano essere oggetto di contrattazione, dall’altro come la prestazione di lavoro straordinario emerga proprio da quel prospetto orario fornito dalla stessa datrice di lavoro.
Quanto alla preventiva autorizzazione, questa emergerebbe dal fatto che lo straordinario sia stato prestato esclusivamente in ottemperanza di una turnazione oraria stabilita dal primario del reparto, e non per un mero e arbitrario motus del medico. I turni di servizio stabiliti dal superiore gerarchico, avendo carattere vincolante, costituivano orario di lavoro a tutti gli effetti.
Con questa sentenza si apre dunque, nell’ambito della dirigenza medica, una nuova prospettiva: il lavoro straordinario, pur reso in assenza di preventiva autorizzazione, ma in ottemperanza di ordini di servizio superiori, può essere retribuito.
(Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo - Avvocati)
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LaPrevidenza.it, 07/09/2009
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