REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE – Sezione Lavoro
In nome del popolo italiano
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Il Giudice del Lavoro dr. Raffaele Bazzoffi, pronunciando nella causa promossa da xx con l'Avv. Forconi e Rosa Rita Gallo
CONTRO
XXXX con avv. Caroti e Brandi
XXXX con avv. Ciardetti
visto l'art. 429, 281 sexies c.p.c. Accoglie il ricorso, condanna la XXXXX al pagamento di €. 30.350,70 in favore di ….. , con la rivalutazione monetaria ed interessi dalla cessazione del rapporto al saldo e delle spese di lite liquidate in euro 3.000 di cui 1.100 f onorari oltre iva e cap.
Compensa le spese di lite nei confronti della XXXX
Firenze, 17.6.2009
Il Giudice
R. Bazzoffi
MOTIVAZIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che il ricorrente avesse accumulato, all'atto della cessazione del rapporto con l'Azienda Ospedaliera un monte ore di lavoro straordinario pari a 1.586,55 non retribuito dalla convenuta e non recuperato in altro modo. Tale monte orario è infatti attestato dalla medesima azienda nel riepilogo orario prodotto da XXXX come doc. 3 e non è stato in alcun modo contestato dalle controparti; così come nessuna contestazione è stata sollevata circa il fatto che tale orario eccedente non fosse stato interamente recuperato all'atto delle dimissioni, residuando nella misura appena specificata;
Ai fini di causa, anche sotto l'aspetto dell'eccepito difetto di giurisdizione, risulta irrilevante che la prestazione in questione sia stata in parte (e precisamente per ore 983,3) resa a favore della XXX , alle dipendenze della quale il ricorrente aveva lavorato fino al 31.12.1994 per poi transitare presso il nuovo soggetto XXXX a questo succeduto dal 1.1.1995.
Invero, come correttamente ha osservato la difesa attrice, l'azienda medesima, confermando mensilmente la sussistenza e l'entità delle ore eccedenti tramite i prospetti paga consegnati alla controparte, non ha fatto altro che riconoscere come proprio il relativo debito anche se maturato in epoca anteriore alla propria costituzione, rendendone una confessione stragiudiziale pienamente utilizzabile in questa sede ex art. 2735 c.c. Ed inoltre ponendolo al riparo dalla prescrizione, decorrente nel rapporto assistito da stabilità. La piena assunzione dell'intero debito da parte della XXX fa si che esso sia interamente rivendicabile nei confronti della stessa, senza necessità di distinguere i vari periodi lavorativi ai fini della legittimazione passiva e della giurisdizione: come affermato dal teste xxxx le ore che eccedono l'orario ordinario costituiscono un monte ore al quale in teoria possiamo attingere per fruire di permessi, tuttavia di norma questo non avviene. Il modo normale di usufruirne è quello di anticipare il pensionamento. Di norma non vengono retribuite se non godute, ma ce le portiamo dietro fin dall'inizio del rapporto di lavoro. Il che appunto dimostra come l'azienda xxx abbia sempre considerato il monte ore straordinarie come patrimonio del lavoratore permanente fino alla cessazione del rapporto, solo suscettibile di incrementi o diminuzioni a seconda della prestazione di ulteriore straordinario, o della fruizione di permessi compensativi.
Altrettanto certo deve poi ritenersi l'obbligo della convenuta di retribuire lo straordinario non recuperato. Al proposito le sue affermazioni circa l'omnicomprensività della retribuzione contrattuale del dirigente medico (svincolata quindi da un preciso orario da considerare ordinario) sembrano smentite sia dalla contrattazione specifica – che conferma in 38 ore settimanali l'orario settimanale di tale figura e che prevede la prestazione di ore eccedenti il dovuto per il raggiungimento di determinati obiettivi (art. 14 ccnl 2005) - sia dalla stessa evidenza data nei prospetti paga dell'orario eccedente.
Inoltre non è possibile negare che lo straordinario fosse autorizzato, ed anzi adirittura richiesto come indispensabile per assicurare i servizi del reparto: come riferito da XXXX i servizi erano articolati in turni stabiliti da un responsabile delegato del primario, ed avevano carattere del tutto vincolante, tali da costituire orario di lavoro a tutti gli effetti (testimone xxxxx se uno è malato od ha problemi può chiedere può chiedere di essere sostituito altrimenti non è possibile rifiutarsi).
Da tutto quanto sopra deriva il diritto del ricorrente a ricevere, a titolo di retribuzione dello straordinario nella misura contrattuale da esso indicata (euro 19,13 l'ora) e non contestata dalle controparti, la somma complessiva di euro 30.350,70 con accessori dalla cessazione del rapporto (data nella quale si è definito il credito) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
Firenze, 17.6.2009
Il Giudice – Bazzoffi
Il Canelliere – Diana
Depositato in cancelleria 17.6.2009