martedì, 13 ottobre 2026

Stalking: per ipotesi di reato basta la volontà e la consapevolezza di assumere atteggiamenti minacciosi in grado di condizionare la vittima

Cassazione penale  sez. V, Sentenza 27 novembre 2012 (udienza), n. 20993

 

Con sentenza del 15.4.2010 il tribunale di Torino, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato F.C. per il reato di atti persecutori aggravati commessi in danno di S.C., alla pena di giustizia, previo assorbimento in esso delle altre due ipotesi di reato di minaccia grave e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere pure in contestazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, che venivano liquidati in Euro 5000,00. Con sentenza del 15.11.2011 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta in senso più favorevole per l'imputato, previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravante e recidiva, confermando nel resto la menzionata sentenza di primo grado.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, attraverso il proprio difensore, personalmente, l'imputato, articolando distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il F. eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto nella sua condotta non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis c.p., sia sotto il profilo oggettivo (con particolare riferimento all'evento del reato), che soggettivo, ma solo quelli della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p. Con il secondo egli lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al capo C) dell'imputazione.

Con il terzo motivo, infine, il F., eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena inflitta, che, invece, andava concessa tenuto conto: che il precedente penale considerato ostativo è molto risalente nel tempo; che il ricorrente, al quale veniva contestato di avere proseguito nella condotta persecutoria anche nel corso del procedimento penale, all'udienza del 15.4.2010 aveva formalizzato una dichiarazione di resipiscenza, astenendosi da ulteriori comportamenti molesti, come riconosciuto dalla stessa persona offesa all'udienza del 15.11.2011; che la sospensione della pena poteva essere concessa una seconda volta, ai sensi dell'art. 165, comma 2, avendo il F. manifestato segnali di ravvedimento e provveduto a corrispondere alla parte civile, a titolo di parziale ristoro del danno subito, la somma di mille Euro...

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LaPrevidenza.it, 30/05/2013

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