Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetani - Presidente -
Dott. SAVANI Piero - Consigliere -
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Torino il 15.11.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato il difensore di fiducia, avv. Violante Francesca del Foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza del 15.4.2010 il tribunale di Torino, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato F.C. per il reato di atti persecutori aggravati commessi in danno di S.C., alla pena di giustizia, previo assorbimento in esso delle altre due ipotesi di reato di minaccia grave e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere pure in contestazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, che venivano liquidati in Euro 5000,00. Con sentenza del 15.11.2011 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta in senso più favorevole per l'imputato, previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravante e recidiva, confermando nel resto la menzionata sentenza di primo grado.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, attraverso il proprio difensore, personalmente, l'imputato, articolando distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il F. eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto nella sua condotta non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis c.p., sia sotto il profilo oggettivo (con particolare riferimento all'evento del reato), che soggettivo, ma solo quelli della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p. Con il secondo egli lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al capo C) dell'imputazione.
Con il terzo motivo, infine, il F., eccepisce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena inflitta, che, invece, andava concessa tenuto conto: che il precedente penale considerato ostativo è molto risalente nel tempo; che il ricorrente, al quale veniva contestato di avere proseguito nella condotta persecutoria anche nel corso del procedimento penale, all'udienza del 15.4.2010 aveva formalizzato una dichiarazione di resipiscenza, astenendosi da ulteriori comportamenti molesti, come riconosciuto dalla stessa persona offesa all'udienza del 15.11.2011; che la sospensione della pena poteva essere concessa una seconda volta, ai sensi dell'art. 165, comma 2, avendo il F. manifestato segnali di ravvedimento e provveduto a corrispondere alla parte civile, a titolo di parziale ristoro del danno subito, la somma di mille Euro.
Il ricorso proposto nell'interesse di F.C. non può essere accolto.
Manifestamente infondato e, quindi, inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, l'imputato non ha riportato condanna per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, di cui al capo C) dell'imputazione, ritenuto dal giudice di primo grado assorbito in quello di cui all'art. 612 bis. c.p.. Infondato appare, invece, il primo motivo di ricorso. Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni escussi, ha evidenziato come i comportamenti posti in essere dal F. in danno della S., a lui in precedenza legata da una relazione affettiva, si inquadrano nella tipologia del c.d. stalking, essendo consistiti in "una nutrita serie di episodi di pesante interferenza dell'imputato" nella vita privata della persona offesa, "con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività" ("frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, con intollerabile esercizio di potere di veto sulle scelte di frequentazione sociale della vittima, intrusioni moleste nella vita privata di persone vicine alla vittima"), che si sono susseguiti, senza soluzione di continuità sino alla fine del 2009, costringendo la F. in tale periodo "a modificare le sue abitudini di vita quotidiana - rarefazione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali, messa in atto di manovre diversive, sensazione costante di essere seguita ed osservata e conseguente predisposizione di cautele difensive (nella scelta degli orari, nei percorsi da compiere, etc.), diversa gestione dei rapporti con i familiari", pure coinvolti nelle moleste attività dell'imputato (cfr. pp. 4-10 dell'impugnata sentenza).
Tanto premesso non può non riconoscersi come, attraverso tale apparato motivazionale, la corte territoriale, concludendo per la configurabilità dell'ipotesi di reato oggetto della contestazione, si sia inserita nel consolidato alveo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo cui è configurabile il delitto di "stalking" quando, come previsto dall'art. 612 bis c.p., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora (ed è l'ipotesi verificatasi nel caso in esame secondo la corte territoriale) abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (cfr. Cass., sez. 5, 01/12/2010, n. 8832, R.,, rv 250202; Cass., sez. 5, 11/01/2011, n. 7601, O.; Cass., sez. 5, 10/01/2011, n. 16864, C, rv 250158; Cass., sez. 5, 19/05/2011, n. 29872, L, rv 250399; Cass., sez. 5, 09/05/2012, n. 24135, G.).
Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo (cfr. Cass., sez. 5, 19/05/2011, n. 29872, L, rv. 250399), dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui (quali la utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti;
la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte; il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni et similia), finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore.
Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, le doglianze difensive non appaiono condivisibili.
Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal F. e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa.
Invece, come affermato da una dottrina condivisibile non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.
Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso con il quale vengono prospettate mere censure in fatto, non consentite in sede di legittimità.
Ed invero la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi di ravvedimento di cui all'art. 164 c.p., comma 1.
La sospensione condizionale della pena può, essere concessa una seconda volta, ma il giudice ben può negare la reiterazione del beneficio formulando un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura recidiva dell'imputato, desunto, come nel caso in esame, da un giudizio negativo sulla personalità del reo fondato su di un grave precedente penale specifico per atti di libidine violenti, lesioni personali e danneggiamento (commessi nel (OMISSIS)) e dalla circostanza che il F. abbia proseguito nella condotta persecutoria anche nel corso del procedimento penale instaurato nei suoi confronti (cfr. p. 11 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Il giudizio operato sul punto dalla corte territoriale, apparendo immune da vizi logici o di motivazione, è, pertanto, insindacabile in Cassazione (cfr. Cass., sez. 3, 09/01/1991, Greco). Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di F.C. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013