Risarcibilità dei danni da ritardo alla luce della legge 18.6.2009 n. 69 - L'articolo 2 bis della legge 241/90 nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009 n 69
Avv. Giuseppe De Luca - Dott. Ciro Amato
Introduzione articolo avv. De Luca
La sentenza 01 luglio 2009 n. 15388 della Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili. La Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, si trova a dirimere la seguente controversia:
- L’ente comunale è obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di approvazione da parte di un privato di una lottizzazione?
- Il silenzio del Comune è un mero comportamento e, pertanto, è sindacabile dal giudice ordinario, ovvero è un comportamento la cui valutazione rientra nella giurisdizione del G.A.?
Alla base della vicenda si trova un piano particolareggiato di iniziativa privata con destinazione residenziale e commerciale presentato al Comune di Genova circa 23 anni fa.
Il piano, ricevuta una prima approvazione da parte della Giunta comunale di allora, corredata dai pareri, evidentemente favorevoli dei tecnici per essere conforme allo strumento urbanistico, portato, poi, all’attenzione del Consiglio non è stato mai approvato.
Dopo qualche tempo la regolamentazione urbanistica del territorio è mutata e la zona destinata a insediamento residenziale (e da cui l’intervento lottizzante) si era poi trasformata in agricola, quindi con specifici vincoli di inedificabilità.....
Introduzione articolo Dott. Amato
Sul punto è altresì recentemente intervenuto il TAR Puglia con sentenza 17 settembre 2009 n 2100.
L’assunto alla base della pronuncia è lo stesso affermato dalle Sezioni Unite nell’arresto del 1 luglio 2009 n 15388 ed espresso in massima: “Nella formazione della convenzione di lottizzazione, i privati conservano sempre e solo posizioni di interessi legittimi pretesivi, sui quali la cognizione e tutela spetta al giudice amministrativo anche al di fuori delle materie di giurisdizione esclusiva, come è quella urbanistica”.
Questa volta, tuttavia, la conclusione del giudizio prognostico è di segno contrario, affermando la responsabilità del Comune di Bari per il silenzio serbato sull’ istanza rivolta ad ottenere l’approvazione di un piano di lottizzazione.
Come afferma il giudice amministrativo “emerge pertanto l’assoluta e ingiustificata inerzia dell’amministrazione intimata, che a fronte di ripetute istanze, non ha ancora adempiuto al dovere di darvi risposta, fatto idoneo ad integrare oltre la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio, la responsabilità penale per il reato di cui all’art 328 c.p. (ex multis Cassazione penale 2 aprile 2009 sent. n 14466)”. Ma vi è di più, soccorrendo, al riguardo, la recentissima previsione della responsabilità risarcitoria per il danno da ritardo in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ( art 2 bis L. 241/90 nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009 n 69).....
LaPrevidenza.it, 04/05/2010