giovedì, 15 ottobre 2026

Riforma Fornero: differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals. Le nuove disposizioni in materia previdenziale

Inps, Circolare 14.3.2012 n. 36

 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals..... 
Ai lavoratori assoggettati alla nuova disciplina pensionistica che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applicano le disposizioni in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata.
Per tutti i lavoratori che saranno oggetto del processo di armonizzazione di cui al comma 18 dell’art 24 della legge n 214/2011, punto 6 della presente circolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010)...

Documento integrale

Allegato: Circolare numero 36 del 14-03-2012_Allegato n 1.pdf
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LaPrevidenza.it, 15/03/2012

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