OGGETTO:
Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si comunicano le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti.
Nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011è stata pubblicatala Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. La legge in oggetto apporta una serie di interventi in materia previdenziale anche con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.
Si precisa, a tale proposito, che per i lavoratori iscritti ai suddetti fondi non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
(Cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia
nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi
lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello
spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al
perfezionamento dei requisiti di cui alle successive tabelle, in
presenza di un’anziantià contributiva minima pari a 20 anni.
a) per le donne
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dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
62 anni |
|
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
62 anni e 3 mesi* |
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dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
63 anni e 9 mesi* |
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dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
65 anni e 3 mesi** |
|
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6
dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per gli uomini:
|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
66 anni |
|
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 |
66 anni e 3 mesi* |
|
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi ** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6
dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011
(Cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni.
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi;
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del Dlgs n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011,
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia
nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi
lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello
spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso
delle seguenti anzianità contributive:
|
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
|
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
42 anni e 5 mesi* |
41 anni e 5 mesi* |
|
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi* |
41 anni e 6 mesi* |
|
Dal 1° gennaio 2016 |
42 anni e 6 mesi* |
41 anni e 6 mesi* |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6
dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore
dell’assicurato. Ai fini della maturazione del requisito dei 35 anni di
contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità resta
ferma la previgente disciplina secondo la quale dalla contribuzione
utile resta esclusa quelle figurativa per malattia e per disoccupazione.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età
inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento
pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno
di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni;
tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento
pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per
coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla
quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater
dell’articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito dalla
legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni
dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte
citato decreto-legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale
dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva
utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la
pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere
valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater
del predetto articolo 6.
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia
nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi
lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello
spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1°
gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
|
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
|
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
|
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
42 anni e 5 mesi* |
41 anni e 5 mesi* |
|
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi* |
41 anni e 6 mesi* |
|
Dal 1° gennaio 2016 |
42 anni e 6 mesi** |
41 anni e 6 mesi* |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6
dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la
contribuzione versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo
restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del
1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella
derivante dalla prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per
periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è
moltiplicata per 1,5.
b) al compimento di 63 anni, a condizione che
risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione
“effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione
risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per
l'anno2012, a2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno
sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile
solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria,
da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai lavoratori assoggettati alla nuova disciplina pensionistica che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applicano le
disposizioni in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di
cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione
di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in
cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità
assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta
dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale è stata presentata la domanda.
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la
pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è
richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di
vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n.
153 del 1969 per la pensione anticipata.
Per tutti i lavoratori che saranno oggetto del processo di
armonizzazione di cui al comma 18 dell’art 24 della legge n 214/2011,
punto 6 della presente circolare, continuano a trovare applicazione sia
i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle
decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile” di cui
all’art 12 della legge n.122/2010),
Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in
esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter,
2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216/2011 convertito dalla
legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto
riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei
limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data
di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai
seguenti soggetti:
a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarietà.
In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei
Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché
maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per
l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133;
f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in
congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo
42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al
pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo
1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni;
g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31
dicembre 2011, inragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,
o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la
data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto
ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze saranno definite
le modalità di attuazione della disposizione di cui sopra.
Inoltre, in via eccezionale, ai sensi del comma 15 bis dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011.
gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il
trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243;
le lavoratrici iscritte al fondo lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento di vecchiaia, in via alternativa:
- al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1;
- al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Al requisito anagrafico di 64 anni si applica l’adeguamento
agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente
della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a
quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.
I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, ai fini
del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e possono chiedere al proprio Ente
previdenziale la certificazione di tale diritto.
A tal proposito si rileva che la certificazione del diritto ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Inoltre, alla luce della vigente normativa così come risulta modificata dall’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011 secondo il quale le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti rilasciate da P.A. sono valide esclusivamente nell’ambito di rapporti fra privati, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sia ai fini del diritto all’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità o vecchiaia sia ai fini della decorrenza del relativo trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Nei confronti degli iscritti ai fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, in attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010).
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
Per gli iscritti ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente a tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il sistema contributivo. Ai sensi della suddetta disposizione, quindi, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, fermo restando l’applicazione del sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2011, la quota di pensione relativa alle anzianità maturate a partire dal 1.1.2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
Analogo criterio è applicato ai supplementi di pensione con decorrenza successiva all’1.1.2012.
Il comma 13 del citato art. 24, stabilisce che gli adeguamenti agli incrementi della “speranza di vita”, intervenuti all’età di 65 anni per la media della popolazione residente italiana dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che saranno stabiliti successivamente a quello che sarà effettuato con decorrenza 1.1.2019, avverranno con cadenza biennale. Tali adeguamenti verranno stabiliti, come previsto dall’art 12 della Legge n.122/2010, con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali decreti dovranno essere emanati almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Pertanto, a partire dalla medesima data, i riferimenti al triennio per la determinazione degli incrementi intervenuti sulla “speranza di vita” all’età di 65 anni relativamente alla media della popolazione residente in Italia (comma 12-ter del citato articolo 12) dovranno riferirsi al biennio.
Il Direttore Generale
Nori