Corte dei Conti, sez. I^ appello, Sentenza 8.2.2008 n. 70
A distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge 537/93
e dalla cessazione dei suoi effetti si e' rilevato un certo
contenzioso sul tema della validita' della domanda di dimissioni
presentate prima del 15.10.93 e accolte successivamente
dall'Amministrazione di appartenenza. Nella fattispecie entrano in
gioco due elementi fondamentali: la validita' delle dimissioni date
prima di una certa data ma accolte dopo e gli effetti conseguenti sul
trattamento di pensione.
Come piu' avanti evidenziato dal collegio giudicante nella parte
della sentenza testualmente riprodotta ... Compito del giudice
unico delle pensioni non e', infatti, quello di valutare il
grado di tempestivita' dell'amministrazione nell'accoglimento
delle dimissioni, onde farne scaturire, per l'ipotesi di un ritardo
ritenuto eventualmente colpevole, la sanzione della non
applicabilita' della decurtazione del trattamento
pensionistico, ne tanto meno e' quello di valutare se il
problema relativo al lamentato colpevole ritardo sia
superabile ritenendo implicitamente accettate le dimissioni, all'atto
stesso della loro presentazione nei sessanta giorni successivi a
tale presentazione. In verita', una tale pregiudiziale
valutazione, relativa ad eventuali profili di presunta illegittimita'
per tardivita' dell'atto di accettazione delle dimissioni, come
pure la valutazione inerente ad una implicita accettazione per
decorso dei termini (che, nel caso di specie, si sovrapporrebbe
all'atto formale, effettivamente adottato in epoca successiva).
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LaPrevidenza.it, 29/02/2008
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