Sentenza n.  70/2008/A

 

REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe         DAVID                                   Presidente

Dott. Davide              MORGANTE                         Consigliere

Dott.ssa Maria          FRATOCCHI                        Consigliere

Dott.ssa Rita             LORETO                               Consigliere

Dott. Piergiorgio       DELLA VENTURA              Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello, iscritto al n. 26773 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Graziella G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio D'Alessio e Robero Scirocco ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 163, presso l'avv. Giuseppe Frataccia,

avverso

la sentenza 23.3.2006, n. 159/06 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Friuli-Venezia Giulia, e nei confronti dell'IPOST.

Visti l'atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2008, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Roberto Scirocco per l'appellante e l'avv. Giampaolo Ruggiero per l'IPOST;

Ritenuto in

F A T T O

La Sig.ra G.C., già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Poste Italiane s.p.a., presentava ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, contestando il provvedimento del Ministero delle Poste e delle  Telecomunicazioni n. ULA/5408/E/53387 del 10.12.1993, comunicato all'interessata il 12.03.1994, con il quale erano state accolte le sue dimissioni, rassegnate il 27.08.1993, a decorrere dal 03.01.1994; veniva altresì contestata la comunicazione dell'IPOST dell'11.03.1994, relativa alla liquidazione della pensione, in applicazione e con le riduzioni di cui al comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537/1993.

L'interessata lamentava violazione di diritti acquisiti e disparità di trattamento rispetto a dipendenti dell'Amministrazione i quali, a parità di versamenti contributivi, avendo avuto riscontro alla domanda di dimissioni in tempi più solleciti, non avevano subìto decurtazioni nella pensione. Contestava anche l'utilità della facoltà di revoca dell'istanza di dimissioni, concessa dallo stesso art. 11, non essendo assicurata in tal caso la medesima sede di servizio, con conseguente gravosità del rimedio. Nell'invocare la legge n. 241 del 1990 e l'art. 124 ultimo comma del TU n. 3 del 1957, rilevava che l'Amministrazione era tenuta entro 30 gg dalla presentazione della domanda di dimissioni a contestare eventuali addebiti disciplinari od in mancanza ad accettare le dimissioni. Più in generale, evidenziava che l'art. 11 commi 16 e 18 sarebbe non rispettoso del principio di irretroattività della legge e non conforme ai principi posti dalla Costituzione negli artt. 3, 36, 38 e 97.

La ricorrente, in conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento di accoglimento delle dimissioni e la liquidazione della pensione senza le applicate decurtazioni; in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per i rilevati aspetti di illegittimità costituzionale dell'art. 11 commi 16 e 18 della L. 537/1993.

Con la sentenza n. n. 159/06, il Giudice adito rilevava, in via preliminare, la carenza di giurisdizione di questa Corte dei conti in materia.

Argomentava in particolare la decisione che il gravame proposto, con cui si chiedeva in via principale l'annullamento del provvedimento di accettazione della domanda di dimissioni, pur diretto in definitiva ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione senza la decurtazione prevista dall'art. 11, comma 16, della legge del 1993, n. 537, comportava in realtà una prodromica pronunzia in ordine illegittimità dell'atto di accoglimento della domanda di dimissioni, perché intempestivo.

Il petitum, dunque, non sarebbe riconducibile alla materia pensionistica rientrante nell'ambito della giurisdizione di questa Corte: l'atto di collocamento a riposo, che ha natura costitutiva e segna il cessare dello status impiegatizio, come tale inerisce al rapporto di servizio attivo e non riguarda il rapporto pensionistico (cita Cass. SS.UU. n. 5806 del 29.10.1980; id n. 5293 del 28.10.1985; C.conti SS.RR. n. 101/C del 14.09.1994; id. Sez. Lombardia n.1844 del 2001 cit.; id Sez. Emilia Romagna n. 1522 dell'11.06.2003).

Ricorda poi che anche le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 6/2000/QM del 17 maggio 2000, pronunciata su questione di massima avente ad oggetto, per tardivo accoglimento della domanda di collocamento a riposo, le riduzioni previste  dall'art. 11 comma 16 della legge 537/1993, hanno affermato che in tali controversie “non è consentito al giudice pensionistico di statuire nemmeno incidenter tantum sulla legittimità dell'atto di collocamento a riposo, ove esistente, né di disapplicarlo per assunta illegittimità”.

E' stata, conclusivamente, dichiarata la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti.

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Avverso la sentenza di cui innanzi ha interposto appello l'interessata.

Ha ricordato in rito l'appellante che la giurisprudenza delle Sezioni territoriali di questa Corte dei conti, ma anche dello stesso Giudice amministrativo, ha costantemente riconosciuto che in questo genere di ricorsi la parte interessata, pur facendo riferimento al provvedimento di collocamento a riposo, ha inteso in realtà gravarsi contro i successivi atti con i quali la pensione è stata determinata in applicazione dei commi 16 e 18 dell'art. 11 della Legge n. 537/1993. Trattandosi allora di questione che concerne la materia pensionistica è da ritenere pertanto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti che ha i caratteri, riconosciuti sempre dalla giurisprudenza, di giurisdizione esclusiva e piena sul rapporto pensionistico, che è rapporto paritetico nell'ambito del quale l'atto amministrativo di liquidazione va considerato come semplice elemento che rende concreto l'interesse ad agire, piuttosto che come presupposto processuale.

Nel merito, parte appellante ha sostanzialmente ripropostole censure già avanzate in primo grado sulla pretesa falsa applicazione del ripetuto art. 11 L. n. 537/1993, comprese le censure di costituzionalità della norma, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

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Si è costituito in giudizio l'IPOST, chiedendo il rigetto del gravame nel merito. Deduce in proposito l'appellato la sicura applicabilità alla fattispecie delle decurtazioni di cui all'art. 11 della legge n. 537/1993, essendo stata l'istanza di dimissioni accolta dopo il 15.10.1993, ma pur sempre entro la data di cessazione chiesta dall'interessata (3.1.1994). Ha poi ritenuto infondati i dubbi sulla costituzionalità della norma, sollevati dalla ricorrente.

Con recente memoria integrativa, parte appellante ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento della pensione senza le decurtazioni di cui alla legge n. 537/1993.

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All'odierna pubblica udienza, l'avv. Scirocco per la parte appellante ha insistito in particolare sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti in materia. In proposito, oltre a richiamare gli scritti ha evidenziato che la sig.ra G.C. era stata già destinataria di una prima liquidazione della pensione, in misura intera, e poi di una riliquidazione con le decurtazioni di cui alla legge n. 537/1993, che sono state appunto oggetto delle sue doglianze: in ordine a tale situazione, non si potrebbe ritenere la carenza di giurisdizione del Giudice delle pensioni. Per il resto, ha confermato l'atto scritto.

L'avv. Ruggiero, per l'IPOST, ha confermato la richiesta di rigetto dell'appello nel merito.

D I R I T T O

La questione sulla quale il collegio è chiamato oggi a decidere investe la problematica, più volte esaminata dalla Sezione, sollevata da dipendenti pubblici con meno di 35 anni di anzianità contributiva, le cui domande di dimissioni, presentate prima del 15 ottobre 1993, siano state accettate in data successiva, dando così luogo alla decurtazione del loro trattamento pensionistico, di cui all' articolo 11, commi sedicesimo e diciottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La Sezione giurisdizionale di primo grado, con la pronuncia oggi all' esame, ha ritenuto di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nell'implicito presupposto di non poter conoscere della domanda pensionistica se non attraverso una previa valutazione della legittimità del provvedimento di accettazione delle dimissioni, rimessa, invece, alla esclusiva delibazione del competente giudice del rapporto di lavoro pubblico.

L'assunto ad avviso del Collegio non è condivisibile, per l'erroneità del presupposto sul quale esso si basa.

Compito del giudice unico delle pensioni non è, infatti, quello di valutare il grado di tempestività dell'amministrazione nell'accoglimento delle dimissioni, onde farne scaturire, per l'ipotesi di un ritardo ritenuto eventualmente “colpevole”, la sanzione della non applicabilità della decurtazione del trattamento pensionistico, né tanto meno è quello di valutare se il problema relativo al lamentato “colpevole” ritardo sia superabile ritenendo implicitamente accettate le dimissioni, all'atto stesso della loro presentazione o nei sessanta giorni successivi a tale presentazione.

In verità, una tale pregiudiziale valutazione, relativa ad eventuali profili di presunta illegittimità per tardività dell'atto di accettazione delle dimissioni, come pure la valutazione inerente ad una implicita accettazione per decorso dei termini (che, nel caso di specie, si sovrapporrebbe all'atto formale, effettivamente adottato in epoca successiva) è sicuramente preclusa al giudice delle pensioni, come anche ribadito, proprio sulla specifica questione che ne occupa, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 6/QM del 17 maggio 2000, emessa in sede di risoluzione di apposita questione di massima.

La questione, però, che viene in evidenza nella fattispecie, non è quella della legittimità dell'atto di collocamento a riposo (su cui la Corte è effettivamente carente di giurisdizione) bensì quella della corretta applicazione, da parte dell'Amministrazione, della disposizione limitativa, operativa ai soli fini pensionistici, posta dall' articolo 11, commi sedicesimo e diciottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In altri termini, il giudice delle pensioni non è stato chiamato a stabilire se l'accettazione delle dimissioni della ricorrente, intervenuta mesi dopo la sua presentazione, sia o meno legittima in relazione ad un eventuale colpevole ritardo dell'amministrazione, ma solo a verificare se la legge pensionistica sia stata correttamente applicata, previa delibazione della sua compatibilità con i principi posti dalla Costituzione.

E' pertanto da accogliere il primo motivo di censura proposto dall'appellante, la quale opportunamente richiama varie pronunzie affermative della contestata giurisdizione in materia.

In effetti, più volte, e anche di recente, la suprema Corte regolatrice della giurisdizione (v. Cassazione civile, SS.UU., n. 1312/1993, n. 99/1999 e n. 12722/2005), nel riaffermare il principio che riserva esclusivamente a questa Corte dei conti l'accertamento dei presupposti del diritto ad un determinato trattamento di quiescenza, ha chiarito che il non consentito esame, anche solo incidentale, relativo alla legittimità dei provvedimenti del pregresso rapporto di lavoro divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini non implica, in questa sede, l' automatica preclusione di ogni delibazione sul contenuto degli atti stessi, purchè essa sia strumentale unicamente all'identificazione della disciplina del trattamento di quiescenza e cioè, nel circoscritto ambito delle questioni che non si estendono alla legittimità degli atti, tenda esclusivamente a verificare l' esattezza dei criteri determinativi dell' ammontare del trattamento pensionistico.

In particolare, merita di essere qui riportato quanto affermato dal Giudice regolatore nell'ultima delle pronunzie prima ricordate (sentenza n. 12722 del 14.6.2005): “Più volte questa Corte ha osservato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. 18 marzo 1999 n. 152, 16 gennaio 2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001 n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343). In tali controversie la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego e relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego (Cass. 23 febbraio 1999 n. 99, 15 maggio 2001 n. 191). Nel caso di specie e come qui risulta dalla parte narrativa, la pubblica dipendente, attuale ricorrente principale, non impugna nè chiede la disapplicazione di alcun atto incidente sul rapporto di impiego ma soltanto contesta alcuni atti concernenti decorrenza ed ammontare del trattamento pensionistico onde, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, la sentenza va cassata”. Negli stessi termini, si richiamano le pronunzie in sede d'appello di questa Corte dei conti, Sezione III, 23 luglio 2003, n. 338 e 4 agosto 2003, n. 359; v., inoltre, questa Sezione I, 17 ottobre 2007, n. 341.

Affermata la giurisdizione della Corte dei conti, gli atti debbono essere tuttavia rimessi al giudice di prime cure, per la pronunzia di merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato dall'articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Sussistono infine motivi, in considerazione della natura della presente controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.   Q.   M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reiette, in parziale accoglimento dell' appello in epigrafe,

DICHIARA

la giurisdizione di questa Corte nella fattispecie;

DISPONE

nel contempo il rinvio degli atti al primo giudice, ai sensi dell' articolo 105 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1033, come modificato dall' articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2008.

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe DAVID

IL RELATORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

 

 

Depositata in Segreteria

il …8/2/2008………………………….

Il Dirigente

 

                       F.to Maria FIORAMONTI