Cassazione Sezioni Unite Civili n. 25254 del 1 dicembre 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso - Nota di Francesco Orecchioni
Nel rapporto di lavoro di dirigenti pubblici la disciplina del licenziamento non è quella dell'art. 2118 cod. civ., propria dei dirigenti privati, ma segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica impiegatizia, con la conseguenza che l'illegittimità del recesso (o della revoca) comporta gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 Stat. Lav.
Spetta all'A.G.O. la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego. La giurisdizione del Giudice amministrativo si radica solo quando la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi.
Avv. Francesco Orecchioni
LaPrevidenza.it, 20/01/2010
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