mercoledì, 14 ottobre 2026

Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013

Inps, Circolare 18.7.2013 n. 109

 

Premessa La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011 relativo alla sua adesione all'Unione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42). I trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea prima di tale data sono vincolanti per la Croazia e si applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione, che costituisce parte integrante del Trattato. Inoltre, il regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013, in vigore dal 1° luglio 2013, ha adeguato taluni regolamenti, tra cui il regolamento (CE) n. 883/2004, in relazione al Trattato di adesione. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Tuttavia, alcune disposizioni della previgente convenzione continuano ad essere in vigore secondo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 12.1. In base al Trattato, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 vincola la Croazia.

 

 

Si ricorda, ad ogni buon fine, cheè possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione dell'Unione anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1° luglio 2013. La decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° luglio 2013. Ne consegue che, a decorrere da tale data, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le disposizioni trasmesse dall'Istituto in relazione all'applicazione dei regolamenti comunitari tra gli Stati membri - ad eccezione delle disposizioni riguardanti l'Accordo sullo Spazio economico europeo e l'Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera - sono applicabili alla Croazia. Dal 1° luglio 2013, inoltre, la Croazia partecipa all'Unione economica e monetaria quale Stato membro. Tuttavia, poiché tale Stato non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro, la valuta ufficiale continua a essere la kuna, in virtù della deroga prevista dall'articolo 139 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. 1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 Come noto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo bilaterale con la Croazia, il campo di applicazione ratione personae risultava limitato ai cittadini italiani e croati, oltre che, a determinate condizioni, agli apolidi e ai profughi nonché ai loro familiari e superstiti. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'ambito di applicazione soggettivo è determinato in base all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010). Inoltre, come indicato in premessa, poiché il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, vincola la Croazia dal 1° luglio 2013, da tale data si applicano anche nei confronti di tale Stato le disposizioni della circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Infine, a differenza dell'accordo bilaterale previgente - limitato alle legislazioni di sicurezza sociale per i lavoratori del settore privato, cittadini italiani o croati - i regolamenti dell'Unione europea si applicano anche ai dipendenti pubblici. 2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 L'ambito applicativo del regolamento n. 883/2004 comprende, come noto, oltre alle legislazioni già previste dalla convenzione bilaterale italo-croata, le legislazioni relative alle prestazioni di pensionamento anticipato, alle prestazioni di maternità e paternità assimilate, agli assegni in caso di morte e alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, non incluse nell'ambito applicativo della convenzione con la Croazia. 3. Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti In materia di prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti, a decorrere dal 1° luglio 2013, le disposizioni contenute nelle circolari nn. 88 del 2 luglio 2010, punto 21, 127 del 30 settembre 2011, 64 del 7 maggio 2012, trovano applicazione anche nei confronti della Croazia. In proposito si ritiene utile ricordare che i prepensionamenti previsti dalla legislazione italiana sono qualificabili come "prestazione anticipata di vecchiaia" ai sensi del diritto comunitario e ad essi si applicano, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Ne consegue che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2013, sono da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in Croazia. 4. Prestazioni in denaro non contributive L'ambito ratione materiae della previgente convenzione bilaterale italo-croata non...

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LaPrevidenza.it, 19/07/2013

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