Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Circolare n. 109
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea
tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1°
luglio 2013. Premessa 1. Ambito di applicazione ratione personae del
regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 2.
Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n.
883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 3. Prestazioni di
pensionamento anticipato o prepensionamenti 4. Prestazioni in denaro
non contributive 4.1 Maggiorazioni sociali ed assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità
SOMMARIO:
4.2 Integrazione al trattamento minimo 5. Prestazioni familiari al
pensionato 6. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria 7.
Totalizzazione dei periodi assicurativi 8. Disposizioni delle
convenzioni previgenti che continuano ad essere applicabili anche dopo
l'adesione degli Stati all'Unione europea totalizzazione dei periodi
assicurativi degli Stati terzi 9. Disposizioni della previgente
convenzione italo-croata che continuano ad essere applicabili dopo il
1° luglio 2013 - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati
terzi ai fini pensionistici 10. Pensione autonoma e prorata di pensione
11. Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed Accordo tra la Comunità
europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera 12.
Regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, che adegua il
regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all'adesione della Croazia
all'Unione europea 12.1 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13
maggio 2013, parte 2, lettera c), iii) - riconoscimento di periodi
assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954 e prima del 5 ottobre
1956 12.2 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013,
parte 2, lettera e) - legislazioni croate di tipo A soggette al
coordinamento speciale 12.3 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013
del 13 maggio 2013, parte 2, lettera f) - periodi assicurativi croati e
di altri Stati membri non rilevanti ai fini del calcolo di determinate
prestazioni croate 13. Domande di pensione già definite o in corso di
definizione alla data del 1° luglio 2013 14. Competenza in materia di
domande di pensione, emissione dei formulari E 205I, autorizzazioni
alla prosecuzione volontaria e riscatti 15. Formulari della serie E e
Istituzione competente in materia di pensioni 16. Aggiornamento
procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale
procedura UNICARPE
Premessa La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione
europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il
Trattato del 9 dicembre 2011 relativo alla sua adesione all'Unione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e
Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n.
42). I trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione
europea prima di tale data sono vincolanti per la Croazia e si
applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione, che
costituisce parte integrante del Trattato. Inoltre, il regolamento (UE)
n. 517/2013 del 13 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013, in vigore dal 1°
luglio 2013, ha adeguato taluni regolamenti, tra cui il regolamento
(CE) n. 883/2004, in relazione al Trattato di adesione. Pertanto, a
decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e
987/2009 e successive modifiche, si applicano anche alla Croazia e
sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia
del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12
settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Tuttavia, alcune
disposizioni della previgente convenzione continuano ad essere in
vigore secondo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 12.1. In base
al Trattato, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche il regolamento (UE)
n. 1231/2010 vincola la Croazia.
Si ricorda, ad ogni buon fine, cheè possibile acquisire il diritto a
prestazioni in virtù della regolamentazione dell'Unione anche se tale
diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1° luglio
2013. La decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non
può essere fissata in data anteriore al 1° luglio 2013. Ne consegue
che, a decorrere da tale data, le decisioni e le raccomandazioni
adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, le disposizioni trasmesse dall'Istituto
in relazione all'applicazione dei regolamenti comunitari tra gli Stati
membri - ad eccezione delle disposizioni riguardanti l'Accordo sullo
Spazio economico europeo e l'Accordo tra la Comunità europea, ciascuno
dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera - sono applicabili
alla Croazia. Dal 1° luglio 2013, inoltre, la Croazia partecipa
all'Unione economica e monetaria quale Stato membro. Tuttavia, poiché
tale Stato non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione
dell'euro, la valuta ufficiale continua a essere la kuna, in virtù
della deroga prevista dall'articolo 139 del Trattato per il
funzionamento dell'Unione europea. 1. Ambito di applicazione ratione
personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n.
1231/2010 Come noto, secondo quanto previsto dall'articolo 3
dell'Accordo bilaterale con la Croazia, il campo di applicazione
ratione personae risultava limitato ai cittadini italiani e croati,
oltre che, a determinate condizioni, agli apolidi e ai profughi nonché
ai loro familiari e superstiti. A decorrere dal 1° luglio 2013,
l'ambito di applicazione soggettivo è determinato in base all'articolo
2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (vedi in particolare la circolare n.
82 del 1° luglio 2010). Inoltre, come indicato in premessa, poiché il
regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende i regolamenti (CE) nn.
883/2004 e 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti
non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità,
vincola la Croazia dal 1° luglio 2013, da tale data si applicano anche
nei confronti di tale Stato le disposizioni della circolare n. 51 del
15 marzo 2011. Infine, a differenza dell'accordo bilaterale previgente
- limitato alle legislazioni di sicurezza sociale per i lavoratori del
settore privato, cittadini italiani o croati - i regolamenti
dell'Unione europea si applicano anche ai dipendenti pubblici. 2.
Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n.
883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010 L'ambito applicativo del
regolamento n. 883/2004 comprende, come noto, oltre alle legislazioni
già previste dalla convenzione bilaterale italo-croata, le legislazioni
relative alle prestazioni di pensionamento anticipato, alle prestazioni
di maternità e paternità assimilate, agli assegni in caso di morte e
alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, non
incluse nell'ambito applicativo della convenzione con la Croazia. 3.
Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti In materia
di prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti, a
decorrere dal 1° luglio 2013, le disposizioni contenute nelle circolari
nn. 88 del 2 luglio 2010, punto 21, 127 del 30 settembre 2011, 64 del 7
maggio 2012, trovano applicazione anche nei confronti della Croazia. In
proposito si ritiene utile ricordare che i prepensionamenti previsti
dalla legislazione italiana sono qualificabili come "prestazione
anticipata di vecchiaia" ai sensi del diritto comunitario e ad essi si
applicano, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi. Ne consegue che, ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento
anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2013, sono da considerare utili
anche i periodi assicurativi fatti valere in Croazia. 4. Prestazioni in
denaro non contributive L'ambito ratione materiae della previgente
convenzione bilaterale italo-croata non comprendeva le prestazioni non
contributive ad esclusione dell'integrazione al trattamento minimo,
che, in presenza dei prescritti requisiti reddituali e contributivi,
era posta a carico dello Stato di residenza del pensionato (vedi
articoli 2 e 20 della convenzione con la Croazia e la circolare n. 15
del 23 gennaio 2004). A decorrere dal 1° luglio 2013, le disposizioni
del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia d'integrazione al
trattamento minimo e di prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo, contenute rispettivamente negli articoli 58 e 70, trovano
applicazione anche nei confronti della Croazia (vedi allegato XI dello
stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e
la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 22). 4.1 Maggiorazioni
sociali ed assegni per l'assistenza personale e continuativa ai
titolari di pensione di inabilità Si evidenzia che - analogamente a
quanto disposto con circolare n. 10 del 30 gennaio 2006 per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 647/2005 alle maggiorazioni
sociali già in pagamento negli Stati dell'Unione europea diversi
dall'Italia alla data del 1° giugno 2005 - a decorrere dal 1° luglio
2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia
le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime
nazionale che di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla
cittadinanza del beneficiario. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013,
in applicazione delle norme comunitarie, tali prestazioni sono divenute
inesportabili anche in Croazia (messaggio n. 7898 del 14 maggio 2013).
Restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e
continuativa ai titolari di pensione di inabilità. 4.2 Integrazione al
trattamento minimo Così com'è stato disposto per i residenti nei Paesi
dell'Unione europea dal regolamento n. 1247/92 (vedi circolare n. 15
del 16 gennaio 1993), anche per i residenti in Croazia gli importi
riconosciuti a titolo d'integrazione al trattamento minimo, già
spettantialla data del 30 giugno 2013, continuano ad essere corrisposti
ai beneficiari. Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo
d'integrazione a decorrere dal 1° luglio 2013, in base ai regolamenti
comunitari non possono più essere corrisposti al titolare di pensione
residente in Croazia. L'integrazione al trattamento minimo spetta dal
1° luglio 2013, in base a quanto previsto dal suindicato articolo 58,
alla persona residente in Italia che soddisfi i requisiti reddituali, a
prescindere dal requisito di 10 anni di contribuzione italiana di cui
alla legge n. 724/94 (circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 10). Si
chiarisce, inoltre, che, dalla data in cui è in vigore la convenzione
italo - croata, secondo quanto previsto all'articolo 45.2 della stessa,
cessa di essere in vigore "in tutte le sue parti, la Convenzione sulle
assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti
salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a
quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza". Ne
consegue che alle domande di pensione liquidate in base alla
convenzione con la ex Repubblica di Jugoslavia non risultano
applicabili le disposizioni della convenzione bilaterale con la
Croazia, non essendo state previste da quest'ultima disposizioni
transitorie che consentano la riliquidazione delle pensioni già
liquidate ai sensi della convenzione con la ex Jugoslavia. Pertanto,
alla data da cui sono applicabili i regolamenti comunitari alla
Croazia, l'Istituto ha in gestione due tipologie di prestazioni:
pensioni esaminate e definite in base alla convenzione con la ex
Jugoslavia e pensioni esaminate e definite secondo la convenzione con
la Croazia. Al riguardo si fa presente che in entrambi i casi -
analogamente a quanto disposto con messaggio n. 6932 del 14 marzo 2007,
punto 1, in relazione all'applicazione dei regolamenti comunitari alla
Slovenia e alle domande di pensione definite in base alla convenzione
con la ex Jugoslavia e tenendo conto, altresì, di quanto disposto con
messaggio n. 17774 del 5 agosto 2009 in materia d'integrazione al
trattamento minimo le pensioni possono essere riesaminate, dal 1°
luglio 2013, secondo quanto previsto al successivo punto 13. Infine,
nei confronti della Croazia trovano applicazione, dal 1° luglio 2013,
le decisioni della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e, quindi, anche la decisione H3 del 15
ottobre 2009 che, nell'indicare i criteri in base ai quali determinare
il tasso di cambio da utilizzare, prevede l'applicazione del tasso
giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea (vedi le circolari
nn. 82 del 1° luglio 2010, punto 14, e 70 del 22 maggio 2012, punto 3).
5. Prestazioni familiari al pensionato Nel confermare quanto disposto
in merito alle prestazioni familiari (vedi circolare n. 137 del 28
novembre 2006, punto 2, messaggio n. 4932 del 23 febbraio 2007,
circolare n. 86 del 2 luglio 2010, punto 9, e circolare n. 15 del 23
gennaio 2004), si ritiene opportuno evidenziare in particolare che, a
decorrere dal 1° luglio 2013, la residenza all'estero del familiare non
preclude il diritto del pensionato alle prestazioni familiari. 6.
Autorizzazione alla prosecuzione volontaria Come noto, in base alla
convenzione bilaterale italo-croata, l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria nell'assicurazione italiana era subordinata al possesso di
almeno un anno di contribuzione in Italia. A decorrere dal 1° luglio
2013, ai fini della totalizzazione con i periodi croati, per
l'accertamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria sarà sufficiente far valere nell'assicurazione
italiana un contributo effettivamente versato (vedi messaggio n. 13245
del 18 luglio 1987 e, da ultimo, circolare n. 83 del 1° luglio 2010,
punto 22). 7. Totalizzazione dei periodi assicurativi Nel confermare le
disposizioni già trasmesse riguardanti la totalizzazione dei periodi
assicurativi (vedi in particolare le circolari nn. 82 del 1° luglio
2010, 88 del 2 luglio 2010, 41 del 25 febbraio 2011 e 71 del 22 maggio
2012), si rinvia ai successivi punti 8 e 9 la trattazione della
totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi in base alle
disposizioni della previgente convenzione con la Croazia. Analogamente
a quanto disposto in relazione all'applicazione del regolamento CEE n.
1408/71 nei confronti della Slovenia, si ribadisce, come da indicazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, essendo la
pensione ai superstiti una prestazione spettante jure proprio, il
superstite del pensionato a nome del quale risulti un periodo
assicurativo italiano inferiore ad un anno non ha diritto alla pensione
di reversibilità a carico dell'assicurazione italiana, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 57 del regolamento n. 883/2004 (vedi in
particolare i messaggi nn. 6932 del 14 marzo 2007 e 3435 del 3 febbraio
2010). 8. Disposizioni delle convenzioni previgenti che continuano ad
essere applicabili anche dopo l'adesione degli Stati all'Unione europea
- totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi Nel suo
ambito di applicazione il regolamento n. 883/2004 - secondo quanto
previsto dall'articolo 8 e illustrato con circolare n. 82 del 1° luglio
2010, punti 13, 13a - sostituisce le convenzioni di sicurezza sociale
già in vigore tra gli Stati membri. Tuttavia, alcune disposizioni delle
previgenti convenzioni continuano ad essere applicabili se più
favorevoli ai beneficiari oppure se derivano da circostanze storiche
specifiche ed hanno effetto limitato nel tempo, a condizione che siano
indicate nell'allegato II del regolamento n. 883/2004. Può verificarsi
che, per ragioni oggettive, le disposizioni non possano essere estese a
tutte le persone cui si applica il regolamento n. 883/2004 e continuino
ad essere in vigore soltanto nei confronti di determinate categorie di
soggetti; la limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle
norme che continuano ad essere in vigore è indicata nell'allegato II
(vedi punto 9). Si ricorda, inoltre, che il regolamento n. 883/2004
nulla prevede per quanto concerne la totalizzazione dei periodi
assicurativi risultanti secondo le legislazioni degli Stati membri
dell'Unione europea e secondo le legislazioni degli Stati terzi (c.d.
totalizzazione multipla) per il
raggiungimento di un determinato beneficio, disponendo all'articolo 6
solo la totalizzazione dei periodi assicurativi risultanti negli Stati
membri. Pertanto, non comprendendo il regolamento succitato norme
relative alla totalizzazione multipla, in base all'articolo 8 continua
ad applicarsi quanto stabilito dalle previgenti convenzioni (circolare
n. 82 del 1° luglio 2010, punto 13a). Al riguardo si osserva che, in
assenza di specifiche norme del regolamento n. 883/2004, le
disposizioni delle convenzioni bilaterali previgenti sulla
totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi, si applicano
alle persone assoggettate alle convenzioni bilaterali previgenti oltre
che ai soggetti ricompresi nell'ambito applicativo ratione personae del
regolamento n. 883/2004 (vedi punto 1). 9. Disposizioni della
previgente convenzione italo-croata che continuano ad essere
applicabili dopo il 1° luglio 2013 - totalizzazione dei periodi
assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici Le disposizioni
relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi
non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza
sociale dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009. Pertanto, quanto
previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, lettera c) della convenzione
italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi,
continua ad essere applicabile dopo il 1° luglio 2013, anche se non
indicato nell'allegato II del regolamento n. 883/2004 relativo alle
disposizioni di convenzioni mantenute in vigore. Ne consegue in
particolare che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati
terzi, continuano a essere in vigore dopo il 1° luglio 2013 nei
confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo -
croata (vedi articolo 3 della convenzione) e devono essere estese a
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea tenendo conto della
raccomandazione della Commissione amministrativa P1 del 12 giugno 2009,
concernente l'applicazione dei principi della sentenza della Corte di
Giustizia relativa al caso Elide Gottardo (circolari nn. 104 del 9
luglio 2004 e 88 del 2 luglio 2010). Al riguardo si evidenzia, a
parziale modifica della circolare n. 104 del 9 luglio 2004, che,
secondo quanto stabilito dalla Decisione del Comitato misto SEE n.
76/2011 del 1° luglio 2011, rientrano nel campo di applicazione della
sentenza, della previgente raccomandazione n. 22/2003 e della
raccomandazione P1, anche i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e
della Norvegia, a decorrere dal 1° giugno 2012. Restano esclusi i
cittadini svizzeri i quali, pur essendo destinatari dell'Accordo tra
Comunità Europea e Svizzera, non sono cittadini di uno Stato membro.
Tenuto conto di quanto comunicato con circolare n. 15 del 23 gennaio
2004 e dell'adesione all'Unione europea della Croazia, a decorrere dal
1° luglio 2013, gli Stati vincolati da accordi bilaterali sia con
l'Italia che con la Croazia sono: Bosnia - Erzegovina, Canada e Quebec,
Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro e Svizzera. Alla luce di quanto
sopra, dal 1° luglio 2013, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n.
883/2004, sono totalizzabili nell'assicurazione italiana, in favore
delle persone soggette ai regolamenti comunitari, oltre ai periodi
italiani, croati e degli altri 26 Stati membri dell'Unione europea, i
periodi maturati secondo le legislazioni di Bosnia-Erzegovina, Canada e
Quebec, Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro e Svizzera, come già
indicato nella circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 7.3. A tali
Stati devono essere aggiunti l'Australia, vincolata da accordi di
sicurezza sociale sia con l'Italia che, dal 1° luglio 2004, con la
Croazia, e la Turchia, il cui accordo bilaterale con la Croazia è
entrato in vigore il 1° giugno 2012. 10. Pensione autonoma e prorata di
pensione In base all'articolo 18 della convenzione con la Croazia, le
istituzioni croate e italiane non dovevano procedere al calcolo
dell'importo teorico e, successivamente, del prorata di pensione, nei
casi in cui i requisiti contributivi per il diritto a pensione croata o
italiana fossero perfezionati in base ai soli contributi croati o in
base ai soli contributi italiani (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004,
punto 7). Al riguardo, occorre tenere presente che i regolamenti
dell'Unione europea attualmente prevedono l'obbligatorietà del calcolo
del prorata nei casi in cui sussista diritto a pensione in base ai soli
periodi assicurativi italiani, ai fini dell'attribuzione
all'interessato del trattamento più favorevole tra il prorata e
l'importo derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola
contribuzione italiana, senza tener conto dell'eventuale integrazione
al trattamento minimo (vedi in particolare la circolare n. 88 del 2
luglio 2010, punto 5). 11. Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed
Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera La Croazia non ha attualmente aderito né
all'Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e
la Confederazione svizzera, né all'Accordo SEE. Pertanto, le
disposizioni emanate dall'Istituto relative a tali Accordi non
risultano ad oggi applicabili alla Croazia. 12. Regolamento (UE) n.
517/2013 del 13 maggio 2013, che adegua il regolamento (CE) n. 883/2004
in relazione all'adesione della Croazia all'Unione europea Secondo
quanto evidenziato in premessa, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013 ha previsto le
modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all'adesione
della Croazia all'Unione europea. Le modifiche, elencate nell'allegato
al regolamento n. 517/2013, sono di seguito illustrate. 12.1 Allegato
al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera
c), iii) - riconoscimento di periodi assicurativi maturati prima del 18
dicembre 1954 e prima del 5 ottobre 1956 In base all'articolo 1.1,
lett. b) e all'allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio
2013, parte 2, lettera c), iii), per quanto concerne la Croazia e
l'Italia, rimangono in vigore, in quanto inserite nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 883/2004, le seguenti disposizioni: Accordo tra
Jugoslavia e Italia sul regolamento delle obbligazioni reciproche in
materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7
dell'allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note
del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati
prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è
limitata alle persone coperte dall'accordo; Articolo 44, paragrafo 3,
della convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia
e la Repubblica italiana, del 27 giugno 1997, relativa all'ex zona B
del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi
assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale
disposizione è limitata alle persone coperte dall'accordo. Al riguardo
si richiama quanto disposto con circolari nn. 1501 Prs del 31 agosto
1970 e 15 del 23 gennaio 2004. 12.2 Allegato al regolamento (UE) n.
517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera e) - legislazioni croate
di tipo A soggette al coordinamento speciale Le legislazioni di
determinati Stati che prevedono che non si debba tener conto dei
periodi assicurativi ai fini del calcolo delle prestazioni sono
denominate di tipo A. Tali legislazioni, coordinate da specifiche
disposizioni del regolamento n. 883/2004, sono indicate nel relativo
allegato VI. Legislazione croata di tipo A è quella relativa
all'indennità per danni fisici della legge sull'assicurazione pensioni
e alla pensione di invalidità per infortunio sul lavoro o malattia.
12.3 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte
2, lettera f) - periodi assicurativi croati e di altri Stati membri non
rilevanti ai fini del calcolo di determinate prestazioni croate.
Le norme concernenti il calcolo della pensione teorica, del prorata,
della pensione autonoma non si applicano ai regimi nazionali nei quali
i periodi assicurativi sono irrilevanti per determinare la misura della
prestazione, a condizione che tali regimi siano indicati nell'allegato
VIII, parte 2, in base a quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 5,
del regolamento (CE) n. 883/2004. Conseguentemente ai regimi nazionali
di cui trattasi non si applicano neppure le disposizioni dell'articolo
57, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004, relative ai periodi
assicurativi inferiori all'anno. In tali casi, pertanto, il calcolo
della prestazione avviene soltanto secondo la legislazione nazionale
croata (circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 8). Tenendo conto
dell'articolo 1.1, lettera b) del regolamento (UE) n. 517/2013 e di
quanto indicato alla lettera f) del relativo allegato con cui è stato
modificato l'allegato VIII, parte 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
al regime di assicurazione obbligatorio croato - con esclusione delle
norme concernenti le pensioni per inabilità generale al lavoro e le
pensioni ai superstiti non si applicano le disposizioni citate
concernenti il calcolo degli importi della pensione teorica, in prorata
ed autonoma e dell'articolo 57, prescindendo la misura delle
prestazioni croate dai periodi assicurativi. Ne consegue che, nei casi
suindicati, l'istituzione croata calcola le prestazioni unicamente in
base alla legislazione croata, indipendentemente dai periodi italiani o
di altri Stati dell'Unione, e non utilizza i periodi, italiani o di
altri Stati membri, inferiori all'anno per il diritto e la misura delle
prestazioni, mentre da parte italiana si utilizzano i periodi croati
inferiori all'anno (vedi circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, punto 7,
e 88 del 2 luglio 2010, punti 4 e 8). Le prestazioni di cui trattasi
sono indicate nell'allegato II del regolamento n. 883/2004 come
"Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi
capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni
obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge
sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni
in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale
modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge
sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'inabilità basata
sull'inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti)". 13.
Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data
del 1° luglio 2013 Le domande di pensione già definite, alla data del
1° luglio 2013, in base alla convenzione italo-croata o italo-jugoslava
possono essere riesaminate, in applicazione dei regolamenti dell'Unione
europea, su domanda degli interessati. Nell'ipotesi in cui le domande
di riesame siano presentate entro due anni dal 1° luglio 2013, la
decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire da tale
data. Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la scadenza
del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorreranno dalla
data di presentazione della domanda, a condizione che non sia
intervenuta decadenza o prescrizione. Si procederà, poi, ad attribuire
il trattamento pensionistico derivante dai regolamenti comunitari, se
più favorevole rispetto a quello precedentemente attribuito. Pertanto,
in relazione alle domande di riesame presentate entro due anni, dovrà
essere effettuata una doppia liquidazione: per il periodo anteriore al
1° luglio 2013, ai sensi della convenzione italo-croata o
italojugoslava; per il periodo dal 1° luglio 2013 in poi, ai sensi
della regolamentazione comunitaria. L'importo calcolato ai sensi della
convenzione bilaterale, se più favorevole rispetto a quello calcolato
ai sensi della regolamentazione comunitaria, sarà mantenuto anche
successivamente al 1° luglio 2013. In tale situazione il regime di
liquidazione continuerà a essere quello della convenzione bilaterale,
ferma restando l'inesportabilità delle maggiorazioni sociali. Le
domande di pensione in corso di definizione al 1° luglio 2013 devono
essere esaminate, a partire da tale data, anche in applicazione dei
regolamenti comunitari. Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento
pensionistico più favorevole tra quello determinato in base ai
regolamenti comunitari e quello determinato in base alla convenzione
bilaterale. In particolare dovrà essere effettuata una doppia
liquidazione: per il periodo anteriore al 1° luglio 2013, ai sensi
della convenzione bilaterale; per il periodo dal 1° luglio 2013 in poi,
ai sensi della regolamentazione comunitaria. Tale criterio andrà
applicato anche nei confronti delle domande di pensione che, benché
presentate successivamente al 1° luglio 2013, abbiano una decorrenza
anteriore alla predetta data. 14. Competenza in materia di domande di
pensione, emissione dei formulari E 205I, autorizzazioni alla
prosecuzione volontaria e riscatti Si conferma l'attuale competenza
delle strutture territoriali per le istanze presentate dai residenti in
Italia e della Direzione provinciale di Trieste in relazione alle
richieste di residenti in Croazia. 15. Formulari della serie E e
Istituzione competente in materia di pensioni Per le domande di
pensione esaminate in base ai regolamenti dell'Unione, si utilizzano i
formulari della serie E emessi dalla stazione di lavoro. Si ricorda che
l'istituzione croata competente in materia di pensioni, già presente
nell'archivio delle Istituzioni estere di sicurezza sociale C.I. 81, è
la seguente : HZMO ( HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDISNJA
SLUZBA) SREDISNJA SLUZBA UL. ANTUNA MIHANOVICA, 3 HR-10000 ZAGREB 16.
Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime
internazionale procedura UNICARPE Le procedure di liquidazione delle
pensioni in regime internazionale sono state aggiornate per consentire
la liquidazione, con decorrenza luglio 2013, delle pensioni in
convenzione 12 con la Croazia ed è in corso di aggiornamento anche la
procedura UNICARPE.
Il Direttore Generale Nori