Avvocato Ilario Maio - Legale della sede Inps di Lucca
La legge n. 662/96 all’art.1, comma 202, prevede che “a decorrere dal primo gennaio 1997, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all’art. 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989 n. 88, con esclusione dei professionisti e artisti”.
Le attività previste dall’art. 49 (classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali), comma 1, lettera d della legge 9 marzo 1989 n. 88[1] alle quali è estesa l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 sono per il settore terziario: “commerciali ivi comprese quelle turistiche; di produzione intermediazione e prestazioni di servizi anche finanziari; nonché per le relative attività ausiliarie”.
Dunque, per effetto dell’art. 1 comma 202, legge n. 662/96, l’obbligo assicurativo ex lege 613/66 è esteso a tutti i soggetti che operano nel settore previsto dall’art. 49, lettera d), (con esclusione dei solo professioni e artisti), compreso quelli che esercitano le relative attività ausiliarie.
I soggetti che operano nel settore del commercio in modo abituale e prevalente, pertanto, sono obbligatoriamente iscritti all’assicurazione generale obbligatoria prevista per i commercianti, senza alcuna distinzione di ruoli.
Che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613/66 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa a tutti i soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui al all’art. 49, comma 1 lettera d della legge 9 marzo 1989 n. 89, si desume dallo stesso significato letterale della norma, (art. 1 comma 202 cit.) che, senza distinzioni di ruoli, estende a “tutti i soggetti che esercitano in qualità di lavoratore autonomi le attività”. L’estensione a tutti i soggetti che operano come autonomi, significa infatti, che per tutte le attività autonome esplicate nel settore commercio opera quel regime previdenziale assicurativo con esclusione di altri.
Oltre che da quanto sopra evidenziato, che l’assicurazione è estesa a tutti i predetti soggetti si ricava ancora da quanto disposto per gli artisti e i professionisti, ossia dalla espressa esclusione per questi ultimi dell’estensione del regime assicurativo dei commercianti.
Tali soggetti, (artisti e i professionisti) infatti erano già esclusi dal regime assicurativo dei commercianti in quanto non rientranti nella previsione dell’originario testo dell’art. 51 del T.U. sulle imposte dirette n. 917/86, ma rientranti invece nella previsione dell’originario dell’art. 49, comma 1, e quindi assoggettabili ad un diverso regime assicurativo. Essendo già esclusi, la precisazione si è resa necessaria, proprio perché con l’art. 1, comma 2002 il legislatore ha inteso includere tutti i lavoratori autonomi del settore commercio, anche quelli che prima non vi rientravano, fatta eccezione degli artisti e dei professioni espressamente esclusi e, quindi assicurabili, in quanto rientranti nella originaria previsione dell’art. 49 comma, ad un diverso regime assicurativo proprio dei professionisti e degli artisti.
LaPrevidenza.it, 02/02/2009
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