Rapporto tra l’iscrizione alla gestione dei commercianti  per rapporti di lavoro autonomo e iscrizione alla gestione separata per rapporto di lavoro parasubordinato.

1) Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613/66 e successive modificazioni ed integrazioni a tutti i soggetti che operano nel settore previsto dall’art. 49, lettera d, legge  9 marzo 1989 n.88; 2) La previsione per i lavoratori autonomi d’iscrizione all'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; 3) Relazione tra quanto previsto dall’art. 1 comma 2008  legge n. 662/96 e  iscrizione alla gestione separata ex art – 2 comma 26 legge n. 335/95; 4) L'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati.

 

 

 

1) Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613/66 e successive modificazioni ed integrazioni a tutti i soggetti che operano nel settore previsto dall’art. 49, lettera d, legge  9 marzo 1989 n.88.

La legge n. 662/96 all’art.1, comma 202, prevede che “a decorrere  dal primo gennaio  1997, l’assicurazione  obbligatoria per l’invalidità vecchiaia  e i superstiti  di cui  alla legge  22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni  è estesa  ai soggetti  che esercitano  in qualità  di lavoratori autonomi  le attività  di cui  all’art. 49,  comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989 n. 88, con esclusione dei professionisti  e artisti”.

Le attività previste dall’art. 49 (classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali),  comma 1, lettera  d della legge  9 marzo  1989 n. 88[1] alle quali è estesa l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità vecchiaia  e i superstiti  di cui  alla legge 22 luglio 1966 n. 613 sono per il settore terziario: “commerciali ivi comprese quelle turistiche; di produzione intermediazione e prestazioni di servizi anche finanziari; nonché per le relative attività ausiliarie”.

Dunque, per effetto dell’art. 1 comma 202, legge n. 662/96, l’obbligo assicurativo ex lege 613/66 è esteso a tutti i soggetti che operano nel settore previsto dall’art. 49, lettera d), (con esclusione dei solo professioni e artisti), compreso quelli che esercitano le relative attività ausiliarie.

I soggetti che operano nel settore del commercio in modo abituale e prevalente, pertanto, sono obbligatoriamente iscritti all’assicurazione generale obbligatoria prevista per i commercianti, senza alcuna distinzione di ruoli.

Che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613/66 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa a tutti i soggetti  che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui al all’art. 49, comma 1 lettera d della legge 9 marzo 1989 n. 89, si desume dallo stesso significato letterale della norma, (art. 1 comma 202 cit.) che, senza distinzioni di ruoli,  estende a “tutti i soggetti che esercitano in qualità di lavoratore autonomi le attività”. L’estensione  a tutti i soggetti che operano come autonomi, significa infatti, che per tutte le attività autonome esplicate nel settore commercio opera quel regime previdenziale assicurativo con esclusione di altri.

 Oltre che da quanto sopra evidenziato, che l’assicurazione è estesa a tutti i predetti soggetti si ricava ancora da quanto disposto per gli artisti e i professionisti, ossia dalla espressa esclusione per questi ultimi dell’estensione del regime assicurativo dei commercianti.

Tali soggetti, (artisti e i professionisti)  infatti erano già esclusi dal regime assicurativo dei commercianti in quanto non rientranti nella previsione dell’originario testo dell’art. 51 del T.U. sulle imposte dirette n. 917/86, ma rientranti invece nella previsione dell’originario dell’art. 49, comma 1, e quindi assoggettabili ad un diverso regime assicurativo. Essendo già esclusi, la precisazione si è resa necessaria, proprio perché con l’art. 1, comma 2002 il legislatore ha inteso includere tutti i lavoratori autonomi del settore commercio, anche quelli che prima non vi rientravano, fatta eccezione degli artisti e dei professioni espressamente esclusi e, quindi assicurabili, in quanto rientranti nella originaria previsione dell’art. 49 comma, ad un diverso regime assicurativo proprio dei professionisti e degli artisti.

Una corretta e coerente interpretazione della norma deve portare a ritenere che, ove il legislatore non avesse espressamente escluso l’estensione dell’obbligo assicurativo ai professioni e agli artisti, anche questi ultimi avrebbero dovuto, al pari di tutti gli altri lavoratori autonomi del settore commercio, essere assicurati all’assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 613/66.

Questa parte della norma in esame, (“con esclusione dei professioni e degli artisti”) conferma, dunque, che il legislatore, riformando quanto previsto dalla precedente disciplina, ha ampliato la categoria dei soggetti iscrivibili all’assicurazione generale dei commercianti, includendo tutti i lavoratori autonomi di tale settore; che si tratti di allargamento a tutti i soggetti si desume da questa espressa esclusione. L’esclusione, infatti, ha senso in quanto modifica il quadro normativo precedente in virtù del quale alcuni lavoratori del commercio erano sottoposti ad altro regime assicurativo.

Con il comma 202, perciò il legislatore ha esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commerciante a tutti i soggetti (lavoratori autonomi) che operano nel settore commercio, escluso gli artisti e i professionisti.

Il comma 203[2], una volta introdotto dal comma 2002 l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti per nuovi soggetti che operano nel settore commercio, si limita, semplicemente, proprio in virtù di quanto previsto dal comma precedente a ridisciplinare, riformulando l’art. 29 della legge n. 160/75, i requisiti che devono essere posseduti anche dai “nuovi” obbligati per l’iscrizione alla gestione dei commercianti, ex legge 613/66. Quindi la novità è rappresentata dal comma 202 e non già da comma 2003.

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2) La previsione per i lavoratori autonomi d’iscrizione all'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Chiarita la portata normativa della legge n. 613/66 come modificata dall’art. 1, commi 2002   della legge n. 662/96, occorre prendere in esame il comma 208 del medesimo articolo 1, legge n. 662/96.

Il predetto comma dispone: ”Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

Dunque, il comma 208, in coerenza con quanto già previsto prima della legge n. 613/66, altro non fa che confermare che qualora i soggetti iscrivibili obbligatoriamente alla gestione dei commercianti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

La norma non fa altro che rimarcare quanto già previsto dalla legge n. 613/66 e cioè l’obbligo di iscrizione alla gestione cui il lavoratore si dedica in modo abituale e prevalente, ribadendo che, in caso di più attività di lavoro autonomo, i soggetti interessati devono iscriversi alla sola gestione assicurativa prevista  per l’attività alla quale essi si dedicano in misura prevalente.

Questa previsione, infatti, era già contenuta nell’art. 2 del regolamento di attuazione della legge n. 1397/60 (Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 87- - Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali)[3]

 L’indicazione del criterio della prevalenza contenuto, prima nell’originaria formulazione dell’art. 1 della legge n. 1397/60 e poi nell’art. 29 della legge n. 160/75 non aveva altro significato che quello di prevedere, per i lavoratori autonomi, l’iscrizione ad una sola gestione previdenziale obbligatoria; quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, conferma che già allora, e non con il comma 208, il legislatore aveva previsto per i lavoratori autonomi l’obbligo di iscriversi ad una sola gestione.

Il legislatore del 1996 ha esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti per altri soggetti (quali i soci si una s.r.l.) non compresi nella disciplina precedente, estendendo, anche sotto il profilo della incompatibilità di doppia iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi la previsione già stabilita dalla disciplina originaria per i lavoratori autonomi in generale.

Quello che appare evidente, perché possa trovare applicazione il comma 208, è che il soggetto interessato debba svolgere, oltre all’attività del settore commerciale, anche un’altra attività di lavoro autonomo che esuli, sotto il profilo assicurativo, dal settore commercio; quindi un’attività per la quale è prevista un altro regime assicurativo per i lavoratori autonomi, diverso per settore ed inquadramento, e, comunque, esclusa dall’obbligo di assicurazione alla gestione dei commercianti. Tale attività, diversa sotto il profilo assicurativo può essere svolta anche in un’unica impresa e quindi nella stessa in cui viene svolta l’attività per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti.

In presenza di diverse e distinte attività diversamente inquadrate sotto il profilo assicurativo, l’iscrizione deve essere effettuata, in base al’attività che risulta prevalente, ad una sola gestione: o alla gestione dei commercianti o alla diversa gestione, non sono compatibili distinte iscrizioni per ogni attività.

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3) Relazione tra quanto previsto dall’art. 1 comma 2008  legge n. 662/96 e  iscrizione alla gestione separata ex art – 2 comma 26 legge n. 335/95.

Occorre verificare, alla luce di quanto previsto dal citato comma 2008, quale è il rapporto che si viene a creare tra l’iscrizione alla gestione dei commercianti e l’iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge n. 335/95[4], occorre cioè verificare se in presenza di iscrizione alla gestione separata trova applicazione, sempre e comunque, il comma 208 dell’art. 1 legge n. 662/96 e pertanto occorre effettuare l’iscrizione in base al criterio della prevalenza ad una sola delle due gestioni assicurative anziché ad entrambe.

L’esame della disciplina contenuta nella legge n. 613/66 e della disciplina contenuta nell’art. 2, comma e seguenti della legge n. 335/95°, anche alla luce del diverso indirizzo del Supremo Collegio che ha ritenuto incompatibile la doppia iscrizione alla gestione dei commercianti ed alla gestione separata per “colui che  nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore” ad avviso dello scrivente, porta ad escludere che l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti e di iscrizione alla gestione separata siano sempre e comunque incompatibili tra loro.

Ed infatti, l’iscrizione alle due gestioni assicurative diventa incompatibile solo in presenza di attività di lavoro autonomo assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità dei lavoratori autonomi. Diversamente, se una delle due attività non è di lavoro autonomo, ma, quantomeno sotto il profilo fiscale e previdenziale, diversa, perché diversamente inquadrata, le due assicurazioni non sono tra loro incompatibili.

In base a tale distinzione, nei casi, come quello esaminato dalla Suprema Corte, la doppia iscrizione non è incompatibile in quanto non ha come presupposto (necessario per essere incompatibile) lo svolgimento di attività di lavoro autonomo assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità dei lavoratori autonomi, ma ha, invece, una delle due, (quella dei commercianti) come presupposto, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà luogo alla produzione di reddito da lavoro autonomo per il quale il lavoratore deve obbligatoriamente iscriversi ad una gestione dei lavoratori autonomi ed assolvere direttamente e personalmente l’obbligo contributivo, l’altra, invece, (l’iscrizione alla gestione separata), ha come presupposto rapporti di collaborazione, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione (lavoro parasubordinato) in favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; lavoro quest’ultimo affatto diverso da quello da lavoro autonomo che fa sorgere l’obbligo di iscrizione ad una delle gestione previdenziali dei lavoratori autonomi e rientrante nella previsione del comma 208 dell’art. 1 della legge n. 662/96.

Si tratta non di rapporti di lavoro autonomo ex art. 2, comma 26, prima parte, legge n. 335/95, ma di rapporti diversi, previsti dalla seconda parte dell’art. 2 comma 26 e, come tali, non rientranti tra quelli di lavoro autonomo distintamente contemplati dalla prima parte dell’art. 2 comma 26 legge n. 335/95 e dall’art. 1 commi 202 e seguenti legge n. 662/96, che danno luogo alla produzione di reddito diverso da quello dei lavoratori autonomi  per il quale non è possibile, per le modalità, e perché diversi sono i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo contributivo, iscriversi ad una sola gestione previdenziale obbligatoria ex art. 1, comma 208 legge n. 662/96.

In buona sostanza, l’attività che fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dei soggetti previsti dalla seconda parte dell’art. 2 comma 26, legge n. 335/95, attualmente elencati dall’art. 50 comma 1 lettera c-bis del d.p.r. n. 917/86,  non è una attività di lavoro autonomo rientrante tra quelle previste dall’art. 1, comma 208 della legge n. 662796, ma una diversa attività che dà luogo ad un reddito diverso da quello da lavoro autonomo.

 In presenza di attività, diverse da quella da lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 d.p.r. n. 917/86, e redditi diversi, i lavoratori che svolgono anche attività di lavoro autonomo, rientrante nel settore commercio, non possono iscriversi soltanto alla gestione assicurativa relativa all’attività cui gli stessi, come lavoratori autonomi, dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

 Non possono iscriversi ad una sola gestione perché si tratta di distinte attività, una di lavoro autonomo e una di lavoro parasubordinato, diversamente disciplinato sia sotto il profilo fiscale (che poi è determinate per la disciplina previdenziale), sia sotto il profilo previdenziale.

In proposito, si deve rilevare come proprio il ragionamento posto dalla Suprema Corte di Cassazione a fondamento della propria decisione per confutare la tesi dell’INPS della doppia iscrizione, paradossalmente, se ulteriormente sviluppato con l’esame completo delle disposizioni normative che disciplinano l’obbligo di iscrizione alle due gestioni previdenziali obbligatorie, evidenzia come una delle due attività (quella dei lavoratori parasubordinati) non è riconducibile alla previsione dell’art. 1, comma 208 legge n. 662/96.

La disciplina contenuta nell’art. 2, commi 26 e seguenti legge n. 335 del 1995, istituisce la specifica gestione previdenziale (la gestione separata) anche per soggetti diversi dei lavoratori autonomi che producono un reddito non autonomo, ma assimilabile al reddito dal lavoro subordinato.

La norma non prevede soltanto l’obbligo di iscrizione “per i soggetti che esercitano per professione ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”, ma prevede, altresì, l’obbligo di iscrizione anche per altre categorie di soggetti che vengono contemplati in maniera del tutto distinta dai lavoratori autonomi.

 Per questa seconda categoria di soggetti, proprio perché devono iscriversi anche in presenza di altra attività alla gestione separata, il legislatore, senza precisare come invece fa per i primi, “ancorché non esclusiva”, prevede l’obbligo di iscrizione in quanto, diversamente dai primi, l’obbligo contributivo in massima parte, per la natura del rapporto e del reddito prodotto, grava su un soggetto diverso del lavoratore (grava sul committente).

 La norma (art. 2 comma 26 legge n. 662/96), nella sua formulazione originaria  stabiliva: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

La norma, dunque, distingueva (e distingue) i rapporti di lavoro autonomo dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in modo netto, i primi indicati come i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 49 del T.U. 917/86 ed, i secondi come i soggetti di cui al comma 2 lettera a del medesimo T.U.

La distinzione tra lavoro autonomo di cui al primo comma dell’originaria previsione dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/95, è ancora più netta per effetto di quanto disposto dall’art. 34 legge n. 342/2000, norma con la quale i redditi di questi  soggetti, diversi dei lavoratori autonomi di cui al comma 1 dell’art. 49 d.p.r. n. 917/86, sono stati espunti dai redditi assimilati ai redditi da lavoro autonomo e sono stati assimilati al reddito da lavoro dipendente e collocati sotto la rubrica di cui all’art. 47 comma 1 lett. c-bis del medesimo testo unico, e attualmente sotto la rubrica dell’art. 50, comma 1 lettera c-bis[5].

Il legislatore collocando, a partire dal primo gennaio 2001, con l’art. 34 legge n. 342/00, questi redditi sotto la rubrica dell’art. 47, ora 50 comma 1, lettera c-bis del d.p.r. n. 917/86, distingue nettamente le attività da cui essi traggono origine dalle attività di lavoro autonomo tradizionali che, invece, sono espressamente elencate dall’attuale art. 53 comma 1 d.p.r. n. 917/86 e prima, in precedenza, dall’art. 49 del medesimo testo unico.

L'art. 34 della legge 342/00, ridefinendo i redditi da collaborazioni coordinate e continuative, li configura quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma 1 dell’art. 47 del TUIR.(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 3 del citato art. 34 dispone che tutti i riferimenti all’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all’art. 47, comma 1, lettera c bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati al lavoro dipendente.

Risultano conseguentemente modificati i riferimenti alla normativa fiscale contenuti nella legge n. 335/1995 e relative disposizioni di attuazione; in particolare, diviene inoperante il rinvio all’art. 50, comma 8, (testo originario) del TUIR, previsto, al fine dell’individuazione della base imponibile dei contributi previdenziali, dall’art. 1 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281.

 Nel nuovo contesto normativo, il reddito imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, é il reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente.

La norma dispone (art. 50. comma 1 c-bis, già art. 47) “1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

I redditi prodotti da questi soggetti, a decorrere dal primo gennaio 2001, proprio perché redditi derivanti da quelle attività specifiche di collaborazione elencate dall’attuale articolo 50 del citato d.p.r. n. 971/86, e nettamente distinti dai redditi da lavoro autonomo, sono dunque redditi, non da lavoro autonomo, ma redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

I “titolari di rapporti…” cui si riferisce l’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, dal primo gennaio 2001, sono quelli individuati dall’art. 34 della legge n. 342/2000 e non più  rientranti nella previsione dell’art. 49 del d.p.r. n. 917/86, ora articolo 53.

Poiché diverse e distinte sono le attività e la natura dei redditi da lavoro autonomo, (le attività di cui all’attuale comma 1 dell’art. 53 d.p.r. n. 917/86) rispetto a quelle attività non di lavoro autonomo, ma parasubordinate (le attività di cui all’art. 50 comma 1 lettera c-bis), non sono entrambi riconducibili alla previsione dell’art. 1, comma 208 legge n. 662/96.

 Alla previsione del comma 208 legge n. 662/96 sono riconducibili (vi rientrano) le varia attività di lavoro autonomo e cioè quelle elencate, prima dal primo comma dell’art. 49 del d.p.r. n. 917/86 ed ora, attualmente, dal primo comma dell’art, 53 d.p.r. n. 917/86; attività, queste, tra le quali possono rientrare quelle previste dalla prima parte dell’art. 2 comma 26 legge n. 335/95, ma non quelle previsti dalla seconda parte della medesima norma.

Solo i soggetti contemplati dalla prima parte dell’art. 2 comma 26 legge n. 335/95 “esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”.

Il comma 208 è coerente solo con la prima parte dell’art. 2 comma 26, non  con il resto della previsione normativa, sempre contenuta nel medesimo comma 26, che si presenta del tutto distinta dalla prima parte.

Per utilizzare la terminologia usata dalla Corte, “nell’ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione” possono rientrare anche i soggetti di cui all’art. 2 comma 26 legge n. 335/95 che “esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ma solo questi, non vi rientrano invece gli altri soggetti contemplati dall’art. 2 comma 26, seconda parte, in relazione ai quali la Corte ha completamente trascurato ogni esame della disciplina che regola tutta la fattispecie, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale.

L’unicità dell’obbligo assicurativo ai fini previdenziali, con esclusione di altre iscrizioni obbligatorie, è previsto dal legislatore ed è razionale per rapporti di lavoro e redditi da essi derivanti che sono omogenei sia sotto il profilo fiscale e, avuto riguardo anche alle disciplina delle modalità di adempimento dell’obbligo previdenziale e dei soggetti onerati di tale obbligo, omogenei tra loro anche sotto il profilo previdenziale.

Si deve trattare di professioni di lavoro autonomo che producono reddito che, sotto il profilo fiscale e previdenziale, sono assoggettati alla medesima disciplina.

Si deve cioè trattare di reddito che, qualunque sia il settore in cui esso è stato prodotto, ai fini fiscali e previdenziali, rileva solo nel suo ammontare complessivo, senza alcuna necessità di distinzione ai fini della disciplina fiscale, per cui ai fini dell’imposizione rileva nel suo ammontare complessivo e, allo stesso modo, ai fini della determinazione dell’imposizione contributiva.

In questi casi, inoltre, i lavoratori autonomi, secondo la specifica disciplina dettata per i lavoratori autonomi, devono provvedere all’adempimento dell’obbligo contributivo direttamente e cioè versare la contribuzione sul minimale contributivo del reddito complessivo dell’attività di lavoro autonomo e sul reddito, superiore al minimale effettivamente prodotto.

Diversamente disciplinata è, invece, la fattispecie prevista dall’art. 2 comma 26, seconda parte, legge n, 335/95 e, perciò, non rientrante nella previsione del comma 208.

Nella previsione del comma 208, non  possono rientrare le attività di collaborazione coordinata e continuativa e, più in generale quelle attività di cui all’art. 50 comma 1 lettera c-bis del d.p.r. n. 917/86, perché  diversa è la disciplina fiscale e previdenziale.

Dunque, non essendo le attività della stessa natura (cioè entrambe di lavoro autonomo) che danno luogo a redditi della stessa natura, ma  solo una di lavoro autonomo e l’altra di natura diversa (parasubordinata), non si può applicare la disciplina della prevalenza dell’attività a cui il soggetto si dedica; non si può applicare tale disciplina perché i rapporti di lavoro non hanno in comune rapporti di lavoro autonomo rientranti nella medesima disciplina e, inoltre, il rapporto previdenziale per i lavoratori parasubordinati è diversamente disciplinato da quello dei lavoratori autonomi, con una disciplina che ricalca, anche per l’assolvimento dell’onere contributivo, quella dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, solo per i rapporti di lavoro autonomo tradizionale appare coerente con quanto già peraltro in precedenza previsto, come si specificherà oltre, la previsione per i soggetti “di cui ai precedenti commi” (commi 202 e seguenti) contenuta nel comma 208.

Per questi soggetti tenuti ad adempiere direttamente l’obbligo contributivo, che grava interamente sul reddito prodotto dagli stessi e non di soggetti terzi ( i committenti), è possibile sommare i redditi, così come ritenuto dalla suprema Corte di Cassazione ed adempiere l’obbligo contributivo, senza rischio di duplicazione, ad una sola gestione previdenziale.

Diversa, invece, è la disciplina per i soggetti che svolgono attività non di lavoro autonomo e tenuti, per legge, ad iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata; per questi lavoratori, contrariamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, la disciplina è diversa sotto il profilo fiscale e l’obbligo contributivo non grava interamente sui medesimi, ma così come avviene per i lavoratori dipendenti, è ripartito tra il committente ed il lavoratore: il committente è onerato del pagamento dei due terzi della contribuzione previdenziale, mentre a carico del collaboratore è posto solo un terzo della contribuzione.

Ed, infatti, l’articolo 2 comma 30 della legge n. 662/96 dispone: “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26.”.

 Come per i lavoratori dipendenti, e diversamente dei lavoratori autonomi, nella fattispecie, poiché coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, l’obbligo contributivo verso l’ente di previdenza deve essere assolto direttamente dal committente che deve quindi provvedere a trattenere dal compenso fisso mensile anche la quota a carico del lavoratore e provvedere all’adempimento dell’obbligo contributivo mediante versamento  con il modello “F24” entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui è stato erogato il compenso. 

Per rendersi conto della diversa disciplina degli obblighi previdenziali prevista per l’assolvimento dell’onere contributivo alla gestione separata per i rapporti di collaborazione è sufficiente esaminare le previsioni contenute nei commi 26 e seguenti dell’art. 2 legge n. 335 del 1995.

Dalla diversa disciplina e dalla distinzione dei soggetti tenuti all’adempimento dell’onere contributivo sopra evidenziato, si ricava, altresì, che i due diversi redditi, derivanti uno da lavoro autonomo e l’ altro da rapporti di lavoro parasubordinati non sono, ai fini dell’assolvimento dell’onere fiscale e previdenziale, suscettibili di essere sommati tra loro; non possono essere sommati, ai fini previdenziali, perché diversi sono i soggetti tenuti all’assolvimento dell’onere contributivo; diversi sono per ognuno dei due soggetti gli imponibili contributivi.

Quanto fini qui evidenziato circa la diversa natura delle attività che fanno sorgere due distinti obblighi assicurativi tra loro compatibili è ulteriormente confermato dalla previsione dell’art. 59, comma 15 della legge n. 449/87 che, proprio perché possibile la coesistenza di un’altra posizione assicurativa per i soggetti che producono redditi diversi da quelli da lavoro autonomo, distingue per gli iscritti alla gestione separata la percentuale della contribuzione, di importo maggiore per i titolari di una sola posizione assicurativa e di importo minore per i soggetti che risultano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria[6].

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4) L'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati.

Ulteriore distinzione dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dai lavoratori parasubordinati, parimenti iscritti alla gestione separata è rinvenibile nella previsione dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38[7] che, in attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), prevede l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965.

I soggetti destinatari della norma in esame, sono i percettori di: "redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 2), il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico.

Pertanto egli dovrà provvedere alla iscrizione del lavoratore mediante la:

• denuncia di esercizio, nella quale debbono essere indicati la natura dei lavori nonché tutti gli elementi idonei alla valutazione del rischio ed alla determinazione del premio di assicurazione, con accensione di un'apposita posizione assicurativa, se l'attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato non rientra fra le lavorazioni già denunciate;

• denuncia della modificazione di estensione del rischio già coperto dall'assicurazione, conseguente alla variazione dei soggetti da assicurare e quindi della base imponibile di cui tenere conto ai fini della determinazione del premio, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente.

• al pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall'Istituto, nella misura integrale prevista, gravando l'obbligo del versamento sul committente per il premio totale dovuto (comprensivo quindi della quota a carico del collaboratore) e restando demandata alle parti la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;

• alla denuncia dell'infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico;

• alla denuncia di cessazione della lavorazione - da effettuarsi entro i termini di legge - finalizzata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificatamente accesa per l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato[8].

 

 

 



[1] Legge 9 marzo 1989, n. 88 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60). - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[2] . Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

 

[3] “Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli artt. 1 e 2 della legge, qualora esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attività personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati”.

 

[4] Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[5] Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presitente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) nell'art. 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b ) è sostituita dalla seguente:

" b ) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c ), c-bis ), f ), h ), h-bis ), i ) e l ) del comma 1 dell'art. 47;";

b ) all'art. 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c ), è inserita la seguente:

" c-bis ) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;";

c ) all'art. 13, concernente altre detrazioni, al comma 2- ter , le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata continuativa" sono soppresse;

d ) all'art. 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a ) è abrogata;

e ) all'art. 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;

f ) all'art. 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2 dell'art. 49".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c ), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento";

b) all'art. 24, dopo il comma 1- bis , è inserito il seguente:

"1- ter . Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento";

c) all'art. 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a ) e c ) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c ) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f ) e g ) dell'art. 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c ) e d ) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata".

3. Tutti i riferimenti all'art. 49, comma 2, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'art. 47, comma 1, lettera c-bis ), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

[6] 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali.

[7] Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. articolo 55. Articolo 5 .Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

 

[8] INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI : Circolare n. 32 dell'11 aprile 2000 Oggetto: Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.