lunedì, 19 ottobre 2026

Pubblicato il Regolamento di revisione per il rilascio del modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013 n. 159

 

Art. 9  ISEE corrente 

1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere  calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu'  ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi  sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai  sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno  dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la  richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della  situazione lavorativa: 

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia  intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione  dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa; 

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con  tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla  data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere  stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno  120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo  rapporto di lavoro; 

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione  della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto  l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 

2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni  superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale  corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore  della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi  dell'articolo 4. 

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto  aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare  nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d),  facendo riferimento ai seguenti redditi: 

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti  nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; 

b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo,  svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati  secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i  compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta  della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo  nell'esercizio dell'attivita'; 

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse  carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni  pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a),  conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della  prestazione.  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al  presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi  conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale  corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di  cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3,  sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati  per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il  parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto  sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in  via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo  della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la  variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le  componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 

7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della  presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della  successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10  Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in  riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive  modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la  determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della  presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 

2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo  di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far  rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini  del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti  erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la  decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque  lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di  una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero  in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile  verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9. 

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante  per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo  della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per  la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con  il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui  l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi  disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati  della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede  di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene  data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri  uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.  4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 

a) un modello base relativo al nucleo familiare; 

b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 

c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora  rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di  cui all'allegato 2; 

d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di  cui all'articolo 9; 

e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui  all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo  periodo, del presente articolo.  I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere  compilati in via complementare successivamente alla presentazione  della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e  8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il  richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura  socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al  nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui  all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU  sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del  calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali  agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita'  mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai  componenti del nucleo non gia' inclusi. 

6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale  previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente  erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede  dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la  presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a  cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita'  di compilazione telematica assistita della DSU. 

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal  dichiarante: 

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni  necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di  equivalenza; 

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del  calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le  informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad  essi riferite;  c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di  cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; 

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare,  di cui all'articolo 5, comma 2; 

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della  dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a  causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui  all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi  da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,  al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in  mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di  lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di  immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma  della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere  c), d), e), g), ed i); 

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; 

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di  cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); 

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4,  comma 4, lettera a); 

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei  servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita'  alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c); 

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5,  commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale  debito residuo; 

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma  3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; 

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e  superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le  finalita' di cui all'articolo 11, comma 12. 

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle  informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e  del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni  disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono  altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio  mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della  semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della  evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente  comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi  dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle  entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono  identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e'  possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,  direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista  dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste  le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.  9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il  calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o  piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia  delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in  relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei  relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle  informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del  dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il  modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei  dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere  rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4,  comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e  conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della  DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Allegato: Regolamento ISEE - DPR_159_2013.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 3.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 2.pdf Allegato: regolamento ISEE - ALLEGATO 1.pdf
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LaPrevidenza.it, 29/01/2014

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