lunedì, 19 ottobre 2026

Pubblicato il Regolamento di revisione per il rilascio del modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013 n. 159

 

Art. 5  Indicatore della situazione patrimoniale 

1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato  sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del  patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio  mobiliare di cui al comma 4. 

2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati,  delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche  non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31  dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU,  indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e'  cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento  dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato,  area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare  dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per  l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i  nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore  della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo  residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se  inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per  ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle  predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della  parte eccedente. 

3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito  ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di  cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2,  indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi'  determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza,  l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre  dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti  per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 

4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di  seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data  del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della  DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a  singole componenti: 

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va  assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli  interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di  presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della  consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno  precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio  immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento  di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente  comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della  consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere  assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno  precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media  annua va comunque indicato; 

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di  deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va  assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31  dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU; 

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di  risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il  valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di  gestione alla data di cui alla lettera b); 

d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate  in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato  alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno  antecedente piu' prossimo; 

e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati  regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le  quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto,  determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio  approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio,  determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi  ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; 

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non  relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato  ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali  va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo  rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal  gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera  b); 

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il  valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti  di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di  capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi  complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali  riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta  la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio  versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita  per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di  riscatto; 

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in  contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del  costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in  contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita'  indicate alla lettera e). 

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione  cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,  il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del  comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000  euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo  familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La  predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio  componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia  non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della  situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6  Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a  persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al  nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al  comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7. 

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente  articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario  di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui  all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal  coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,  secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo  continuativo, valgono le seguenti regole: 

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c),  non si applicano; 

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel  nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una  componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della  situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle  necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita'  di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del  presente decreto. La componente non e' calcolata: 

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia  stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3; 

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla  pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la  estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici; 

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del  beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle  prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate  nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel  patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti  la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone  tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7  Prestazioni agevolate rivolte a minorenni 

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali  agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo  familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto  il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non  ricorra uno dei seguenti casi:  a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa  dall'altro genitore;  b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa  dall'altro genitore;  c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato  stabilito il versamento di assegni periodici destinato al  mantenimento dei figli;  d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato  adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il  provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;  e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla  pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la  estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;  2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti  minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano  i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione  economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui  all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del  presente decreto.

Art. 8  Prestazioni per il diritto allo studio universitario 

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate  nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano  applicazione le modalita' definite ai commi successivi. 

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei  genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 

a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,  da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda  di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in  alloggio non di proprieta' di un suo membro; 

b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con il  decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto  legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi  fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le  modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di  cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui  all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi  di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente  aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del  genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2,  comma 2, parte integrante del presente decreto. 

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di  dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso  richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai  figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5  dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per il  beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole  ordinarie di cui all'articolo 3. 

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o  degli studenti italiani residenti all'estero viene definita  attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente  all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero  e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati  secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto  legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Allegato: Regolamento ISEE - DPR_159_2013.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 3.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 2.pdf Allegato: regolamento ISEE - ALLEGATO 1.pdf
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LaPrevidenza.it, 29/01/2014

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