martedì, 13 ottobre 2026

Promessa di matrimonio e risarcimento dei danni

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 2.1.2012 n. 9

 

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania-Sez. dist. di Paternò- ha condannato al risarcimento dei danni in favore di........,per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di € 9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla la Corte di appello ha poi condannato i al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in € 30.000,00. Quest'ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L'intimata non ha depositato difese. I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli art. 79, 80 e 81 cod. civ. nel capo in cui la sentenza impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese, sono inammissibili perché generici ed apoditticamente formulati. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame le sue deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento e non abbia tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura in cui dette spese avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun riferimento alla concreta motivazione della sentenza, che ha ritenuto non provate le eccezioni da lui sollevate, né illustra le ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere insufficiente, illogica o contraddittoria. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 81 e 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, sul rilievo che il risarcimento dei danni conseguenti all'ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario; non può essere esteso oltre questi limiti - e men che mai al risarcimento dei danni non patrimoniali - poiché il recesso dalla promessa non costituisce illecito, in quanto la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio. Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ, Sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9052)...

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LaPrevidenza.it, 11/01/2012

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