premesso in fatto:
- Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ.:
"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania-Sez.
dist. di Paternò- ha condannato al risarcimento dei danni in favore
di........,per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio,
nella misura di € 9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed
alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla la Corte di
appello ha poi condannato i al risarcimento dei danni non patrimoniali,
liquidati in € 30.000,00. Quest'ultimo propone sette motivi di ricorso
per cassazione. L'intimata non ha depositato difese.
2.- I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di
motivazione e violazione degli art. 79, 80 e 81 cod. civ. nel capo in
cui la sentenza impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese,
sono inammissibili perché generici ed apoditticamente formulati.
Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame
le sue deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento
e non abbia tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura
in cui dette spese avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun
riferimento alla concreta motivazione della sentenza, che ha ritenuto
non provate le eccezioni da lui sollevate, né illustra le ragioni per
cui la motivazione si dovrebbe ritenere insufficiente, illogica o
contraddittoria.
3.- Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione
degli art. 81 e 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, sul rilievo che
il risarcimento dei danni conseguenti all'ingiustificata rottura della
promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle
obbligazioni contratte dal promissario; non può essere esteso oltre
questi limiti - e men che mai al risarcimento dei danni non
patrimoniali - poiché il recesso dalla promessa non costituisce
illecito, in quanto la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la
piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre
matrimonio. Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. Civ, Sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9052).
3.- I motivi sono fondati.
Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e
solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla
richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie,
ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della
data fissata per la celebrazione delle nozze) - non può considerarsi
comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorché avvenga senza
giustificato motivo.
E' indubbio che tale comportamento non genera l'obbligazione civile di
contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo
configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento
creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e
di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o
giuridicamente irrilevanti.
Poiché, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena
ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze,
l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è
assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile,
contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità
risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime
potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente
nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si
vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto
irrisarcito.
Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione
a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità
per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte
quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni
contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno
patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non
patrimoniali.
La motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli
interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona
del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente
protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è
irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia,
poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire
rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l'assoggettamento della
promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in
tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai
soli effetti espressamente previsti dall'art. 81 cod. civ.
4.- Gli altri motivi, che censurano i criteri dì liquidazione del danno non patrimoniale, risultano assorbiti.
4.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedura in camera di
consiglio, nel senso dell'accoglimento del terzo e quarto motivo; dei
rigetto del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
-Il PM. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
II Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.
In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il
ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo e il
secondo motivo vanno rigettati e gli altri motivi risultano assorbiti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, 2° comma, cod. proc.
civ.
Il capo della sentenza di appello che ha accolto l'appello incidentale
della condannando il al risarcimento dei danni non patrimoniali, deve
essere annullato, mentre va confermata la condanna del ricorrente a
rimborsare alla le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del
matrimonio, nell'importo quantificato dal Tribunale e confermato dalla
Corte di appello.
Considerata la reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio di appello si compensano per intero.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente e
si liquidano complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per
esborsi ed € 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese
generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso;
rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri
motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta da con l'atto di appello
incidentale e conferma il rigetto dell'appello principale, proposto da
Compensa per intero le spese del giudizio di appello.
Condanna a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre alle spese generali, ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi deciso in Roma, il 15 dicembre 2011
Il Presidente