Nota di Mariagabriella Corbi
La gran parte dei poteri previsti dalle singole norme tributarie per gli uffici finanziari ed estesi alla G. di F. provengono dall’art.1 R.D.L. n.63/1926, come sostituito dall’art.1 R.D.L. n.1290/37, tuttora vigente, da esso agli appartenenti al Corpo “sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d’informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell’applicazione dei tributi diretti ed indiretti”. Il dovere della G. di F. all’accertamento delle violazioni alle deroghe inserite nelle leggi finanziarie discende dall’art.34 Legge n.4/1929, che attribuisce tale compito agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria, come: ufficiali, ispettori e sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo; Per gli appuntati e finanzieri del Corpo la stessa Legge n.4/1929, all’art.35, autorizza, al fine di assicurarsi dell’adempimento delle funzioni previste dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, di libero accesso negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi controlli e verifiche...
LaPrevidenza.it, 20/06/2009
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