Pensioni: gli arretrati spettanti per differenza tra pensione provvisoria e definitiva devono essere maggiorati dalle somme accessorie
Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, Sentenza 9.5.2008 n. 1013
Questo Giudice ritiene di dover fare applicazione, nella presente fattispecie, della consolidata giurisprudenza della Sezione, in base alla quale le domande dirette ad ottenere gli interessi legali come la rivalutazione monetaria di assegni pensionistici corrisposti in ritardo non cessano di essere accessorie rispetto al trattamento di pensione, appartenendo per tale motivo alla giurisdizione di questa Corte dei conti, ancorché siano state proposte autonomamente per non esservi mai stata controversia in ordine al trattamento di quiescenza già erogato (cfr. Cass. SS.UU. n. 646/1990).
Si fa inoltre riferimento alla decisione n. 525/A del 27 gennaio 1987 con la quale le Sezioni riunite, nell' affermare la giurisdizione della Corte dei conti nella materia de qua, hanno esattamente evidenziato che la rivalutazione monetaria non introduce elementi ulteriori rispetto a quelli da accertare per la sussistenza delle ragioni creditorie, ma "attiene alla quantificazione stessa del trattamento pensionistico nei valori monetari idonei a salvaguardare il potere d' acquisto al momento della maturazione dei crediti stessi", deducendone che "i crediti di pensione ordinaria a carico dello Stato, ... avendo natura di retribuzione differita ..., non si sottraggono ai normali principi che sono applicati nei confronti dei crediti retributivi vantati dai lavoratori" e sono quindi soggetti al principio (definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 marzo 1986, sulla scia dell' indirizzo fissato dall' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisioni nn. 2 e 7 del 7 aprile e 30 ottobre 1981) della rivalutazione monetaria automatica....
LaPrevidenza.it, 30/06/2008