REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

rappresentata ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.205 dal Primo Referendario dr. Stefano PERRI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 1000/2008

nel giudizio iscritto al n. 1365 del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto dal sign. C.C., nato a Roma il 15 ottobre 1923 e residente in Roma via Madonna dei Monti n. 50;

avverso

il Ministero della Difesa- Direzione generale delle pensioni;

Visti gli atti ed i documenti tutti della causa;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto a questo Giudice di accertare il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme arretrate corrisposte a titolo di rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo in applicazione della sentenza n. 1/91 della Corte costituzionale.

La pretesa è stata azionata in via amministrativa e l'Amministrazione, con nota prot. 26800 del 18 maggio 1993, ha negato tale liquidazione, specificando che tale possibilità era ammissibile solo in virtù di giudicati favorevoli.

Ha precisato, altresì, di aver corrisposto comunque le somme a titolo di quota capitale con il D.M. n. 11 del 1 febbraio 1989 in virtù di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 468/87.

Nel ricorso il ricorrente ha insistito, invece, per la richiesta degli emolumenti accessori che devono essere attribuiti automaticamente, come da sentenza di questa Corte dei conti n. 525/A del 5 novembre 1986.

Nella precedente udienza, questa Sezione in composizione collegiale provvedeva, con ordinanza n. 791/2000, a sospendere il presente giudizio in quanto erano state deferite alla Corte costituzionale le disposizioni di legge ( articolo 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448) che prevedevano la impossibilità di corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate erogate in conseguenza dell'applicazione della precitata sentenza della Corte costituzionale.

Con sentenza n. 136/2001 le norme sono state dichiarate incostituzionali e sono state espunte dal sistema.

Nelle more del giudizio, l'Amministrazione della difesa ha chiarito che il ricorrente non era destinatario della sentenza della Corte costituzionale n. 1/91 per essere stato collocato nella riserva a decorrere dal 16 ottobre 1987 e, quindi, di essere stato immediatamente destinatario delle disposizioni normative di rideterminazione del trattamento pensionistico di cui alla legge 468/87, a prescindere da quanto statuito dalla Corte costituzionale che ha provveduto a favore dei dirigenti militari cessati dal servizio ante 1 gennaio 1979, per cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare il petitum del presente giudizio, quale emergente dal ricorso introduttivo nel quale il ricorrente ha chiarito di aver ricevuto delle somme arretrate a titolo di rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 468/87 ma di non aver ottenuto i benefici accessori su dette somme, e ciò a prescindere dal riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/91 erroneamente citata dal ricorrente.

La questione può quindi intendersi riferita alla mancata erogazione degli emolumenti accessori sulle somme arretrate corrisposte in virtù delle disposizioni riliquidative di cui alla legge 468/87.

Questo Giudice ritiene di dover fare applicazione, nella presente fattispecie, della consolidata giurisprudenza della Sezione, in base alla quale le domande dirette ad ottenere gli interessi legali come la rivalutazione monetaria di assegni pensionistici corrisposti in ritardo non cessano di essere accessorie rispetto al trattamento di pensione, appartenendo per tale motivo alla giurisdizione di questa Corte dei conti, ancorché siano state proposte autonomamente per non esservi mai stata controversia in ordine al trattamento di quiescenza già erogato (cfr. Cass. SS.UU. n. 646/1990).

Si fa inoltre riferimento alla decisione n. 525/A del 27 gennaio 1987 con la quale le Sezioni riunite, nell' affermare la giurisdizione della Corte dei conti nella materia de qua, hanno esattamente evidenziato che la rivalutazione monetaria non introduce elementi ulteriori rispetto a quelli da accertare per la sussistenza delle ragioni creditorie, ma "attiene alla quantificazione stessa del trattamento pensionistico nei valori monetari idonei a salvaguardare il potere d' acquisto al momento della maturazione dei crediti stessi",  deducendone che "i crediti di pensione ordinaria a carico dello Stato, ... avendo natura di retribuzione differita ..., non si sottraggono ai normali principi che sono applicati nei confronti dei crediti retributivi vantati  dai lavoratori" e sono quindi soggetti al principio (definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 marzo 1986, sulla scia dell' indirizzo fissato dall' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato  con decisioni nn. 2 e 7 del 7 aprile e 30 ottobre 1981)  della rivalutazione monetaria automatica.

Deve peraltro aggiungersi che tali emolumenti hanno lo scopo di conservare il valore originario dell'obbligazione pensionistica-(cfr.sentenza 156 del 12.4.91 Corte costit.)- e prescindono completamente dalle cause del ritardo essendo dovuti di pieno diritto per il solo decorso del tempo.

Occorre, altresì, precisare che gli interessi di natura corrispettiva trovano la loro ragion d'essere nella naturale fecondità del denaro non corrisposto alle scadenze d'obbligo e rimasto nella disponibilità dell'Amministrazione.

Pertanto essi spettano nella misura legale al ricorrente in ordine ai singoli ratei pensionistici a questo dovuti con decorrenza dalla maturazione di essi medesimi e fino all'effettivo soddisfo ( cfr. sezione 1^ appello n. 407/2002, e n. 337/2003).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., richiamato dall'articolo 5 della legge 21.7.2000 n. 205, nell'interpretazione datane da SS.RR. n. 10/QM/2002, competono, oltre agli interessi legali, l'eventuale maggior danno conseguente alla diminuzione del valore del credito, ritenuto in re ipsa, per il fatto dell'esistenza della svalutazione monetaria e ciò senza bisogno di richiesta di parte o di messa in mora della pubblica Amministrazione.

Le somme accessorie, quindi, spettano al ricorrente anche se non cumulativamente: in particolare l'Amministrazione dovrà provvedere a liquidare il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stabiliti rispettivamente in misura percentuale per anno e secondo il parametro di cui all'articolo 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.

Ne consegue che sulle somme corrisposte a titolo di arretrati, spetta, oltre agli interessi legali, l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente detti interessi, con capitalizzazione annua, decorrente dalla data in cui il credito è divenuto esigibile e senza che l'interessato debba provare l'esistenza del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c.

Nulla per le spese

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal sig. C.C. e per l'effetto riconosce il diritto alla percezione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte come in motivazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2008.

IL GIUDICE

F.to PRIMO REFERENDARIO DOTT. STEFANO PERRI

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12/06/2008

 

 

Per il Dirigente F:to Domenica LAGANA'