mercoledì, 14 ottobre 2026

Pensione di guerra agli eredi e richiesta di somme indebite

Corte dei Conti, Sez. Riunite, 23.6.2009 4/QM

 

Con la sentenza n. 607 del 10 ottobre 2006 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha accolto il ricorso della sig.ra Pietruccia S., riconoscendole il diritto al trattamento pensionistico di guerra tab. G a decorrere dal 31 dicembre 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle “spese e degli onorari di giudizio”, liquidati nella misura di Euro 1.500,00 al netto di IVA e degli oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti degli eredi della sig.ra Pietruccia S., (sig.ri G. Eugenio, Annita, Maria e Giovanna), deducendone l’infondatezza limitatamente al punto della condanna alle “spese ed onorari di giudizio”.  Sul punto ha osservato che “se in linea di principio nel nuovo processo pensionistico si rendono applicabili nei limiti della compatibilità gli articoli 91 e seguenti del c.p.c., in tema di responsabilità delle parti per le spese ed i danni processuali, tuttavia, per quanto riguarda l’Amministrazione, il provvedimento impugnato è stato emanato a seguito di un procedimento amministrativo nel quale sono intervenuti con effetti decisori organi tecnico-giuridici connotati da elementi di terzietà e di tutela neutrale degli interessi”. Per tali ragioni ha ritenuto che anche nel nuovo giudizio pensionistico deve essere riaffermata la gratuità del processo pensionistico di guerra che, precedentemente, per pacifica ultraquarantennale giurisprudenza era divenuta diritto vivente. Conclusivamente ha chiesto l’annullamento della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, siccome giuridicamente infondata.  La Sezione III Giurisdizionale centrale d’Appello, innanzi alla quale è stato incardinato il gravame, con l’ordinanza n. 066/09, premessa la distinzione tra spese legali e spese di giustizia, rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni giurisdizionali di appello (in particolare all’interno della Prima Sezione Centrale) in punto di condanna alle spese legali nel processo pensionistico di guerra e ritenuto che tale questione presenta, comunque, carattere di generalità ed aspetti di difficile soluzione e di particolare rilevanza, ha sospeso il giudizio disponendo la trasmissione degli atti a queste Sezioni Riunite per addivenire alla risoluzione della questione di massima concernente la possibilità o meno per il giudice delle pensioni di condannare, nel giudizio pensionistico di guerra, l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e, in particolare, delle spese c.d. legali.  Ha rimesso, poi, a questo organo nomofilattico di valutare se la questione, insorta in un processo pensionistico di guerra, sia suscettibile di una soluzione di carattere più generale con conseguente possibile estensione anche al giudizio pensionistico civile e militare. Con memoria depositata in data 15 maggio 2009, la Procura generale rilevato, preliminarmente, che sulla questione, ad avviso del giudice remittente, sussiste un contrasto tra le pronunce delle Sezioni giurisdizionali di appello, ha sottolineato che dal contesto normativo...

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LaPrevidenza.it, 20/07/2009

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