IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Lucio Todaro Marescotti Presidente
dr. Mario Pischedda Consigliere
dr. Mariano Grillo Consigliere
dr. Maria Fratocchi Consigliere rel.
dr. Enrico Torri Consigliere
dr. Giacinto Dammicco Consigliere
dr. Stefano Perri Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(NUMERO 4/QM)
nel giudizio per questione di massima iscritto al n. 256/SR/QM, proposto dalla Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello con l’ordinanza n. 066/2009 del 6 febbraio 2009, emessa sull’appello iscritto al n. 28246 del registro di segreteria della stessa Sezione.
-Viste le conclusioni del Procuratore generale;
-Vista la memoria difensiva dell’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi, rappresentato dalla d.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato legalmente domiciliato presso i propri uffici siti in Roma, via Casilina n.3
-Visti tutti gli altri atti e documenti di causa;
-Uditi, nella pubblica udienza del 27 maggio 2009, il relatore consigliere dr. Maria Fratocchi, la d.ssa Anna Maria Alimandi in rappresentanza e difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il P.M. nella persona le V.P.G. dr. Fiorenzo Santoro.
FATTO
Con la sentenza n. 607 del 10 ottobre 2006 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha accolto il ricorso della sig.ra Pietruccia S., riconoscendole il diritto al trattamento pensionistico di guerra tab. G a decorrere dal 31 dicembre 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle “spese e degli onorari di giudizio”, liquidati nella misura di Euro 1.500,00 al netto di IVA e degli oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti degli eredi della sig.ra Pietruccia S., (sig.ri G. Eugenio, Annita, Maria e Giovanna), deducendone l’infondatezza limitatamente al punto della condanna alle “spese ed onorari di giudizio”.
Sul punto ha osservato che “se in linea di principio nel nuovo processo pensionistico si rendono applicabili nei limiti della compatibilità gli articoli 91 e seguenti del c.p.c., in tema di responsabilità delle parti per le spese ed i danni processuali, tuttavia, per quanto riguarda l’Amministrazione, il provvedimento impugnato è stato emanato a seguito di un procedimento amministrativo nel quale sono intervenuti con effetti decisori organi tecnico-giuridici connotati da elementi di terzietà e di tutela neutrale degli interessi”.
Per tali ragioni ha ritenuto che anche nel nuovo giudizio pensionistico deve essere riaffermata la gratuità del processo pensionistico di guerra che, precedentemente, per pacifica ultraquarantennale giurisprudenza era divenuta diritto vivente.
Conclusivamente ha chiesto l’annullamento della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, siccome giuridicamente infondata.
La Sezione III Giurisdizionale centrale d’Appello, innanzi alla quale è stato incardinato il gravame, con l’ordinanza n. 066/09, premessa la distinzione tra spese legali e spese di giustizia, rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni giurisdizionali di appello (in particolare all’interno della Prima Sezione Centrale) in punto di condanna alle spese legali nel processo pensionistico di guerra e ritenuto che tale questione presenta, comunque, carattere di generalità ed aspetti di difficile soluzione e di particolare rilevanza, ha sospeso il giudizio disponendo la trasmissione degli atti a queste Sezioni Riunite per addivenire alla risoluzione della questione di massima concernente la possibilità o meno per il giudice delle pensioni di condannare, nel giudizio pensionistico di guerra, l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e, in particolare, delle spese c.d. legali.
Ha rimesso, poi, a questo organo nomofilattico di valutare se la questione, insorta in un processo pensionistico di guerra, sia suscettibile di una soluzione di carattere più generale con conseguente possibile estensione anche al giudizio pensionistico civile e militare.
Con memoria depositata in data 15 maggio 2009, la Procura generale rilevato, preliminarmente, che sulla questione, ad avviso del giudice remittente, sussiste un contrasto tra le pronunce delle Sezioni giurisdizionali di appello, ha sottolineato che dal contesto normativo conseguente alle riforme del 1994 e del 2000 sono emersi due diversificati e difformi orientamenti: il primo, affermativo della possibilità, con riferimento al processo pensionistico di guerra, che l’Amministrazione possa essere condannata al pagamento delle spese legali nei confronti della controparte (Sez. I centrale n. 133/2003); il secondo, tendente, invece, ad escludere tale possibilità (Sez. I centrale nn. 179/2005 e 326/2005).
Tale contrasto interpretativo orizzontale in secondo grado, giusta costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite, è idoneo ad attivare presso le Sezioni medesime il potere-dovere di rendere la pronuncia sul punto di diritto deferito (cfr. SS.RR. nn. 22 e 26/98/QM, 17/03/QM, 3 e 6/04/QM).
Inoltre, sempre in via preliminare, ha sottolineato, quanto alla rilevanza in ordine all’ammissibilità della questione di massima costantemente richiesta ed affermata dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite (cfr. SS.RR. 1/94/QM, 5/98/QM, 26/99/QM, 6/03/QM e 8/06/QM), che appare di tutta evidenza come sussista il necessario rapporto di pregiudizialità tra la questione formalmente deferita ed il processo a quo.
A parere del P.M., infine, in accordo a quanto prospettato dal giudice di appello remittente, la soluzione della questione potrebbe essere posta ed affrontata sul piano più generale concernente tutti i giudizi pensionistici, per la sussistenza dell’interesse pubblico all’esatta interpretazione della legge ed alla eventuale enunciazione della regola di diritto oltre i limiti strettamente delimitati dal giudizio a quo, considerato che i fondamenti ed i principi normativi della problematica all’esame trovano applicazione in tutti i giudizi pensionistici sia ordinari che di guerra.
Per quanto detto, la P.G. ha ritenuto ammissibile la questione proposta, con estensione a tutti i giudizi pensionistici.
Nel merito, poi, ha ribadito che prima della riforma del 1994, la giurisprudenza, da una parte, aveva pacificamente escluso l’ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione e la conseguente possibilità di condannare quest’ultima alle spese nel giudizio pensionistico; dall’altra, aveva sancito il principio della gratuità di tale giudizio.
Tale impostazione, peraltro, non era limitata ai soli giudizi di guerra, ma abbracciava tutte le fattispecie pensionistiche.
La ratio alla base dell’orientamento in discorso era rappresentata dall’assunto che l’Amministrazione non assumeva la veste di convenuta o, comunque, non rivestiva una posizione attiva né in proprio né tramite il rappresentante ex lege (ossia il P.M. presso la Corte dei conti) che, prima della riforma del 1994, era figura necessaria in tutti i processi pensionistici, civili, militari e bellici.
In ordine, poi, al principio di gratuità dei giudizi pensionistici, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, il P.M. ha ricordato che lo stesso trova fondamento in una serie di previsioni normative di esenzione da spese del processo, alcune originariamente limitate al solo giudizio pensionistico bellico (cfr. Sez. I centrale n. 389/2001), quali l’esenzione dalla tassa fissa di cui all’art. 5 della legge n. 161/1953, prevista dal comma 3 dello stesso articolo per i soli giudizi pensionistici di guerra, ma estesa ai giudizi pensionistici civili e militari per effetto della sentenza n. 103/1976 della Corte costituzionale, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per i ricorsi in materia pensionistica bellica (cfr. art. 86 del t.u. 1214/1934 e successive disposizioni in materia fino all’art. 116 del d.p.r. n. 915/1978) ma, da lungo tempo ed in termini più ampi, estesa a tutti i giudizi pensionistici dalla normativa specifica di tale imposta, nonché tutta la normativa di settore che espressamente menzionando gli organi medico-legali pubblici ai quali il giudice contabile può rivolgersi per un parere tecnico (CML o alla sua Sezione speciale presso la Corte, ospedali militari e civili aventi sede nella regione, UML del ministero della salute e ai collegi medici istituiti presso di esso) prevede l’esenzione dalle spese per le consulenze tecniche d’ufficio (“esenzione implicita”: citata sentenza n. 389/2001 della Sez. I centrale) che conferma in modo particolarmente significativo il principio di gratuità per i ricorrenti nei giudizi pensionistici della Corte.
Con la riforma del 1994 (in particolare l’ art. 6 legge n. 19/1194) il processo pensionistico si è radicalmente trasformato, con l’eliminazione della figura e delle funzioni del pubblico ministero, passando da processo sostanzialmente officioso ad un ordinario giudizio tra parti, largamente inquadrabile nello schema delineato dal codice di procedura civile.
In linea di principio, quindi, nel nuovo processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti si rendono applicabili, nei limiti della compatibilità, gli articoli 91 e segg. del c.p.c. in tema di responsabilità delle parti per le spese processuali.
Tuttavia, pur nella vigenza del nuovo processo, secondo la P.G., va considerato che, in materia pensionistica, l’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto continua ad informarsi al principio di gratuità per il soggetto potenzialmente leso; ciò, peraltro, trova conferma nelle disposizioni sopra richiamate e nel fatto che il giudizio, anche dopo la riforma, può essere introdotto senza tutela di avvocato (art. 6, co. 5 legge n. 19/1994); inoltre il ricorso ad organi tecnico-giuridici che intervengono nel procedimento amministrativo è sostanzialmente gratuito.
Queste ragioni depongono per la riaffermazione, nel nuovo assetto del giudizio pensionistico, della essenziale gratuità del processo, con la conseguenza, quanto alla decisione sulle spese, dell’utilizzazione, da parte del giudicante in primo grado, della formula “nulla per le spese” o di altra equivalente (Sezione I centrale 328/2003 e 179/2005).
La P.G. ha ritenuto, inoltre, di dover precisare che le stesse pronunce affermative della possibilità di condanna alle spese (Sez. I centrale n. 133/2003 e Sez. III c. n. 272/2007) escludono, comunque, le spese di giudizio “in senso stretto” e fanno riferimento solo alle spese legali; inoltre, ha rilevato che la prima di esse nell’affermare il principio di gratuità per tutte le spese (sia di giustizia che legali) a favore della parte privata ricorrente ammette, tuttavia, la possibilità di condanna alle spese legali a carico della sola amministrazione; il che non appare coerente con il principio di parità delle parti, soprattutto ai sensi del novellato art. 111 cost., e pone, perciò, problemi di compatibilità di tale interpretazione con il quadro costituzionale.
Conclusioni parzialmente diverse, a parere della P.G., possono trarsi per il grado di appello.
Sul punto, ha sottolineato che la giurisprudenza (Sez. I c. 326/2005) si è espressa nel senso che, almeno per i casi nei quali i motivi di gravame risultano evidentemente infondati, nel grado di appello del processo pensionistico può essere pronunciata la condanna delle spese a carico della parte soccombente, seppure con i limiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall’art. 42 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Tale prospettazione è fondata sulla considerazione che nel giudizio pensionistico l’appello è ampiamente limitato. Il gravame, infatti, può essere proposto solo per motivi di diritto, ambito nel quale non rientrano in ogni caso, ai sensi dell’art. 1 co. 5 ultima parte della legge n. 19/1994, le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, definite espressamente dal legislatore questioni di fatto. Ne deriva che per tali questioni ( o per quelle ad esse parificate) può essere dedotto in appello solo il difetto assoluto di motivazione.
D’altro canto nel giudizio di appello la mediazione tecnica di un avvocato cassazionista, da parte del privato e dell’Avvocatura generale dello Stato, ovvero dei funzionari dell’amministrazione ritenuti legislativamente in grado di difendere innanzi ad una magistratura superiore, consente ai difensori di individuare esattamente l’ambito del giudizio ed i possibili motivi di impugnazione, senza dispendio di attività processuale e senza inutilmente sottoporre l’altra parte a ritardi nella definizione del giudizio ed il proprio difeso a spese legali a fronte di una sicuramente prevedibile sentenza di inammissibilità del gravame.
Per quanto sopra, la Procura si è espressa nel senso che la questione di massima all’esame possa trovare adeguata soluzione come di seguito riportato:
- “nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in primo grado, il giudice non può pronunciare una condanna alle spese, mentre nel grado di appello può essere pronunciata la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente, con i limiti dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 42 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, escluse le spese di giudizio per le quali vige il principio della gratuità”.
Con memoria difensiva del 18 maggio 2009, il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha richiamato la sentenza n. 11/QM/2000 con la quale le SS.RR. si sono pronunciate nel senso che va ritenuta inammissibile una questione di massima prospettata qualora, dagli atti, emerga la mancanza di un contrasto giurisprudenziale attuale che legittimi una pronuncia delle stesse; con riferimento all’ordinanza n. 066/2009 il rappresentante ritiene che manchi il presupposto del contrasto giurisprudenziale a livello di Sezioni di appello necessario per instaurare la questione di massima.
A tal riguardo, con riferimento alle sentenze richiamate sull’argomento, ha osservato che:
--a)-- la sentenza n. 133 del 12 maggio 2003 (Sezione prima di appello) ha affermato solamente la teorica possibilità di condannare l’Amministrazione soccombente alle spese legali nei confronti della controparte privata mentre la sentenza n. 272 del 1 ottobre 2007 (Sez. III A.), nella quale viene affrontata la problematica delle c.d. spese legali, nulla afferma circa la possibilità di condannare l’Amministrazione al pagamento delle stesse;
--b)-- le sentenze n. 179 del 24 maggio 2005 e n. 326 del 12 ottobre 2005 (Sezione prima di appello), che secondo l’ordinanza n. 066/09 si pongono in contrasto con quelle di cui al punto a) hanno ribadito, invece, il principio secondo il quale l’amministrazione non può essere condannata alle spese legali.
Ne discende che il prospettato contrasto giurisprudenziale a livello di Sezioni di appello non risulta aderente alla realtà dei fatti, poiché contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di remissione, le sopracitate sentenze (n. 133/03 e n. 272/07), non hanno modificato l’orientamento concorde delle Sezioni centrali d’appello che al riguardo si esprimono, costantemente, nel senso che nel processo pensionistico il giudice applica il principio della compensazione delle spese con il conseguente uso della formula “nulla per le spese” o di altra equivalente.
Ciò posto, stante l’uniforme indirizzo affermatosi in grado di appello, l’ordinanza della 3^ Sezione n. 066/09 non evidenzia alcun contrasto attuale a livello di giurisprudenza di secondo grado e, quindi, è da ritenersi inammissibile.
Per l’Amministrazione la questione di massima prospettata è inammissibile, altresì, sotto il profilo della complessità interpretativa e della particolare rilevanza della sua soluzione, tale da poter determinare un mutamento radicale nel regime delle spese nel processo pensionistico.
Al riguardo, ha evidenziato che le SS.RR. hanno più volte puntualizzato che la complessità della questione per difficoltà interpretativa, oltre ad avere caratteri obiettivi, eccedenti le normali difficoltà che si riscontrano nel potere-dovere di decisione, deve anzitutto possedere il carattere di novità nel senso di non essere stata mai risolta dal giudice di appello in modo univoco.
Nella fattispecie, pertanto, poiché la questione è stata risolta con una pluralità di pronunce tutte dello stesso segno, la pretesa difficoltà deve considerarsi venuta meno per effetto della soluzione uniforme offerta dalle Sezioni di appello (cfr. SS.RR. nn. 3/QM/2004; 3/QM/2005 e n. 6/QM/2005).
Nel merito l’Amministrazione ha chiesto che la questione di massima sia risolta affermando che nel giudizio pensionistico di guerra non vi è luogo a pronuncia sulle spese né di giudizio né legali o, quanto meno, non sussistono giusti motivi per dichiararne la compensazione per intero. Ciò nella considerazione che la ratio legis della gratuità del giudizio pensionistico, in generale, e di quello di guerra, in particolare, relativamente alle spese di giustizia va individuata nei seguenti aspetti: detti giudizi, a differenza di quelli civili, non iniziano con la vocatio in ius ma con la vocatio iudicis che si verifica con il deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito; la legge non impone l’obbligo della difesa tecnica.
Nello specifico, l’art. 6 della legge n. 19/1994 ha previsto che “i ricorsi possono essere proposti anche senza il patrocinio legale” proprio perché non si tratta di un attore che cita in giudizio un convenuto, secondo il classico meccanismo della vocatio in ius, bensì di un processo che vede il soggetto ricorrente rivolgersi, secondo il diverso meccanismo della vocatio iudicis, direttamente al giudice, che è tenuto a pronunciarsi su un provvedimento amministrativo, di natura quasi oggettiva. E’ noto, infatti, che il provvedimento pensionistico è generalmente emanato all’esito di un procedimento amministrativo disciplinato da appositi regolamenti, nel quale intervengono, con effetti vincolanti, organi tecnico-giuridici connotati da terzietà e tutela neutrale degli interessi coinvolti, ai cui pareri l’amministrazione è tenuta a conformarsi.
Peraltro, l’orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa sulla materia (cfr. Cons. di Stato Sez. V n. 2072/2009; Cass. Sez. 1^ n. 20598/2008; Cass. Sez. III n. 5976/2001) ritiene che, ai fini della valutazione in merito alle spese legali, occorre tenere in considerazione tutte le situazioni di fatto o giuridiche idonee a giustificare una regolazione delle spese legali diversa dal principio che le stesse seguano la soccombenza; ciò risulta corroborato anche dal secondo comma dell’articolo 92 del c.p.c – come sostituito dall’art. 2, secondo comma della legge n. 263/2005 in base al quale:
“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ciò posto, per l’Amministrazione, è da ritenersi che nel giudizio pensionistico di guerra, stante la disciplina regolamentare del procedimento seguito nell’adozione del provvedimento impugnato, sussistano “giusti motivi” per dichiarare quanto meno, la compensazione per intero delle spese legali.
Con riferimento, poi, alla tesi sostenuta dalla Sezione remittente, secondo cui le recenti riforme (abolizione delle conclusione e della presenza necessaria del P.M. ad opera della legge n. 19/94, introduzione del giudice unico delle pensioni e rinvio ad alcune disposizioni del rito del lavoro prevista dalla legge n. 205/2000) avrebbero sostanzialmente trasformato il giudizio pensionistico in un processo civilistico inter partes che impone una valutazione anche della questione delle spese legali, ha rilevato che il richiamo operato dall’art. 5 della legge n. 205/2000 ad alcune disposizioni del rito del lavoro ha carattere tassativo e limitato alle fattispecie espressamente indicate nella legge; peraltro, l’applicazione estensiva del regime processuale civilistico non può prescindere da una valutazione preventiva della compatibilità con la struttura peculiare del processo dinanzi alla Corte dei conti, anche in presenza di espliciti richiami in tal senso, quali quello dell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933.
Conclusivamente, mantenendo ferma la richiesta di inammissibilità della questione di massima introdotta con l’ordinanza della Sezione Terza d’Appello, nel merito ha chiesto che la questione sia risolta affermando che nel giudizio pensionistico di guerra non vi è luogo a pronuncia sulle spese, né di giustizia, né legali, o, quanto meno, non sussistono giusti motivi per dichiararne la compensazione per intero.
All’udienza pubblica odierna la d.ssa Anna Maria Alimandi, intervenuta in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è richiamata agli scritti difensivi già versati in atti ed ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.
Anche il rappresentante della Procura Generale, nel richiamarsi alla memoria già versata in atti, ha diffusamente illustrato le argomentazioni in essa prospettate, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto.
DIRITTO
La Sezione remittente, sostanzialmente, ha sottoposto a queste Sezioni Riunite il seguente quesito:
-“…la possibilità o meno del giudice delle pensioni di condannare nel giudizio pensionistico di guerra, l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, e, in particolare, delle spese c.d. legali”;
nonché “… di valutare se la questione che è insorta in un processo pensionistico di guerra, sia suscettibile di una soluzione che si ponga su un piano più generale e possa quindi essere estesa anche al giudizio pensionistico civile e militare”.
Allo scopo, l’ordinanza ha sottolineato che dopo la riforma del 1994, le Sezioni di appello sono pervenute all’affermazione che in linea di massima sussiste la possibilità di una condanna dell’Amministrazione alle spese legali.
In particolare, nell’ordinanza viene sottolineato che, nell’ambito della I Sezione di appello, si è venuto a formare un orientamento contrastante in merito alla questione delle spese legali nel processo pensionistico di guerra; ciò emerge con evidenza dalla disamina della sentenza n. 133/2003, che contempla la possibilità di condannare l’amministrazione alle spese legali nei confronti della controparte e delle sentenze nn. 179 e 326 del 2005 che, al contrario, escludono tale possibilità.
Sulla base delle diverse e sfumate posizioni emerse nel processo pensionistico di guerra, sia pure nell’ambito della stessa Sezione d’Appello ed in consistenza numerica non elevata, la Sezione di appello remittente ha ritenuto sussistente quel contrasto giurisprudenziale meritevole di essere portato alla cognizione delle Sezioni Riunite per la sua risoluzione.
Ha ritenuto, altresì, che la questione delle spese legali – specie dopo l’innovazione normativa in materia riferita sia alla novella del 1994 che a quella del 2000 – a prescindere dall’insorto contrasto di giurisprudenza, rileva anche come questione di massima avente carattere di generalità, laddove si consideri che una sua eventuale soluzione in termini positivi determinerebbe un mutamento radicale nel regime delle spese dei processi pensionistici dinanzi alla Corte.
Tanto precisato, il Collegio deve verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della enunciata questione e, in particolare, se la stessa soddisfi i requisiti necessari per essere qualificata come “questione di massima”, idonea a promuovere e giustificare il presente giudizio.
Con riferimento al denunciato contrasto giurisprudenziale, queste Sezioni Riunite, non possono non rilevare che le sentenze citate nell’ordinanza n. 066/2009, a sostegno dell’esclusione della possibilità di condannare l’ Amministrazione alle spese legali in materia pensionistica di guerra, risalgono entrambe al 2005 e che le stesse si limitano soltanto ad esprimere dubbi sull’applicabilità dell’art. 91 e seguenti del c.p.c. alla pensionistica di guerra. Inoltre la pronuncia più recente tra quelle citate (sentenza n. 326/2005) conclude per la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..
Le successive pronunce giurisprudenziali, invece, non evidenziano contrasti: alcune concludono, infatti, liquidando le spese legali (Sezione Appello per la Regione Siciliana nn. 61/2006; 175/2008; 190 e 191/2009) altre con la formula “spese compensate” (1^ Sezione Appello nn. 487/2007; 60/2009; 2^ Sezione appello nn. 303, 329/2008, 87, 154, 180, /2009) che, nella sostanza, implica la possibilità di una condanna dell’Amministrazione alle spese della specie.
La facoltà di compensare le spese del giudizio, infatti, costituisce un principio di espressione del potere discrezionale del giudice che, dopo la novella apportata dalla legge n. 263 del 2005, deve trovare riscontro nella motivazione della decisione.
Indubbiamente, il giudice nel compensare le spese legali e/o defensionali dovrà tener conto dell’esito complessivo della lite con la possibilità di ripartire l’onere del giudizio tra le parti, nella misura ritenuta giusta. In altri termini, qualora una parte, pur giudizialmente vittoriosa, condivida con la controparte soccombente la responsabilità della lite sussistono “giusti motivi” per la compensazione delle spese del processo.
In tal senso, le sentenze innanzi richiamate motivano la compensazione delle spese con “in considerazione della particolarità della fattispecie e soprattutto dei contrasti giurisprudenziali finora manifestati in materia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio ai sensi dell’art. 92, 2^ comma c.p.c.” (cfr. 2^ Sez. Appello n. 303/2008); “la natura e la complessità della controversia rendono equa la compensazione delle spese”.
Il contrasto giurisprudenziale prospettato non risulta riscontrabile nella realtà in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, le sentenze pronunciate successivamente al 2005 si appalesano uniformemente orientate in ordine alle spese legali, così come, per esplicita ammissione della stessa ordinanza, non evidenziano contrasti in riferimento alla condanna alle spese c.d. “di giustizia”.
Ne consegue che il consolidato ed uniforme indirizzo affermatosi in appello (cfr. sentenze da ultimo citate) con riferimento alle “spese legali”, rende inammissibile la proposta questione di massima, a causa dell’assenza di un contrasto giurisprudenziale che ne legittimi il deferimento dinanzi a queste SS.RR..
Il giudice remittente ha sollevato, altresì, la questione di massima anche sotto il profilo della particolare complessità interpretativa e della particolare rilevanza della sua soluzione in termini positivi per il radicale mutamento nel regime delle spese nei processi pensionistici dinanzi a questa Corte dei conti.
Al riguardo queste Sezioni non possono esimersi dall’osservare che tali motivi non possono fondatamente essere invocati nella fattispecie all’esame.
In proposito, infatti, queste Sezioni hanno più volte sottolineato che le problematiche giuridiche di particolare importanza e obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione, devono presentare incertezze interpretative tali da eccedere le normali difficoltà che il giudice incontra nel potere-dovere di decisione.
Inoltre, questo organo ha evidenziato che “la sussistenza di un punto di diritto di difficile soluzione, legittimante il deferimento della questione di massima, rappresenta un requisito alternativo a quello del contrasto giurisprudenziale e non può, perciò, costituire motivo di deferimento quando la questione, pur se inizialmente controversa, sia stata risolta e decisa anche o comunque dal giudice d'appello in modo univoco (cfr. SS.RR. 3/QM/2005).
Sulla base delle precedenti considerazioni, la questione prospettata non risulta di complessa soluzione, in quanto la presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in seno alle Sezioni di appello consente di superare eventuali dubbi interpretativi ancora sussistenti in subiecta materia.
In definitiva, una questione controversa, può essere deferita alle Sezioni Riunite solo se sulla stessa permane un tasso di problematicità, che, invece, nel caso di specie risulta venuto meno per effetto delle intervenute uniformi decisioni del giudice di appello.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
dichiara inammissibile
La questione di massima deferita dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello con l’ordinanza n. 066/2009/A del 6 febbraio 2009
Dispone che gli atti siano restituiti alla Sezione rimettente per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2009
L’Estensore Il Presidente
(Maria Fratocchi Quaglini) (Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria il 23 giugno 2009
Il Direttore
Daniela D’Amaro