Articolo di Gabriele Turelli - Dottore Commercialista
Il Dl 78/2009 (manovra d'estate) ha vietato la riduzione ad un quarto delle sanzioni in caso di indebita compensazione dell'importo iva utilizzato a credito e contestato dall'amministrazione finanziaria.
La norma più rilevante, destinata a cambiare anche il rapporto tra consulente e contribuente, prevede, con entrata in vigore dal 01.01.2010, che i contribuenti in grado di utilizzare un credito iva in compensazione superiore ai 15.000,00 euro annui hanno l'obbligo di chiedere al consulente l'apposizione del visto di conformità sulle relative dichiarazioni. In alternativa al rilascio del visto, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del C.c.
Altra norma di rilievo riguarda la tempistica dell'utilizzo del credito iva.
Viene stabilito, sempre a partire dal 01.01.2010, che la compensazione del credito iva annuale o infrannuale superiore ai 10.000,00 euro annui è possibile soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza per quello infrannuale.
La stretta sulle indebite compensazioni comporta inevitabilmente un inasprimento delle sanzioni penali che ne conseguono sia per il contribuente, che, nel caso del visto di conformità , per il consulente.
LaPrevidenza.it, 09/09/2009
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