News fiscali post manovra estiva 2009


(Gabriele Turelli - Commercialista)



Compensazioni Iva



Il Dl 78/2009 (manovra d'estate) ha vietato la riduzione ad un quarto delle sanzioni in caso di indebita compensazione dell'importo iva utilizzato a credito e contestato dall'amministrazione finanziaria.

La norma più rilevante, destinata a cambiare anche il rapporto tra consulente e contribuente, prevede, con entrata in vigore dal 01.01.2010, che i contribuenti in grado di utilizzare un credito iva in compensazione superiore ai 15.000,00 euro annui hanno l'obbligo di chiedere al consulente l'apposizione del visto di conformità sulle relative dichiarazioni. In alternativa al rilascio del visto, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del C.c.


Altra norma di rilievo riguarda la tempistica dell'utilizzo del credito iva.

Viene stabilito, sempre a partire dal 01.01.2010, che la compensazione del credito iva annuale o infrannuale superiore ai 10.000,00 euro annui è possibile soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza per quello infrannuale.

La stretta sulle indebite compensazioni comporta inevitabilmente un inasprimento delle sanzioni penali che ne conseguono sia per il contribuente, che, nel caso del visto di conformità , per il consulente.


Plafond per esportatori abituali



Anche in questo caso la norma entrerà in vigore dal 01.01.2010.

I servizi previsti dall'art. 40 del Dl 331/1993 (lavorazioni e trasporti comunitari, prestazioni accessorie ai trasporti e così via) che fino al 31 dicembre 2009 formano il plafond per l'esportatore abituale, dal 1 gennaio 2010 dovranno essere considerati fuori campo iva per mancanza del requisito territoriale.

Tali operazioni non potranno più essere considerate ai fini dello status di esportatore nà© ai fini della determinazione del plafond disponibile.

Pertanto gli operatori si vedranno ridurre i benefici oggi vigenti per poter effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell'iva.

I modelli intrastat dal 01.01.2010 dovranno contenere, oltre agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni, anche tutte le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in altri stati Ue.

Dunque dal 01.01.2010 non parteciperanno più al calcolo dello status di esportatore abituale e per la determinazione del plafond disponibile: tutte le lavorazioni e prestazioni previste dall'art. 40, comma 4 bis, 5 e seguenti, 8 del DL 331/1993.


Fotovoltaico per gli agricoli


L'agenzia delle entrate con la circolare n. 32/e del 6 luglio 2009 è intervenuta stabilendo che l'attività fotovoltaica da parte delle imprese agricole è attività connessa ai sensi dell'art. 2135 del C.c., pur richiedendo il rispetto del principio della prevalenza.


La norma di legge prevede quattro tipi di energia ottenibili da fonti rinnovabili: elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici.

Non rientrano tra le attività connesse le produzioni di energia da fonti eoliche e da risorse idriche.

Per il rispetto del principio della prevalenza la circolare citata ricorda che la produzione di energia elettrica è attività connessa all'agricola se l'impresa agricola produce direttamente più del 50% delle risorse agroforestali necessarie.


Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici è fissata una superficie minima di terreno coltivato pari ad un ettaro ogni kw di energia prodotta, fatta salva la produzione di 200 kw, la cui produzione è agricola in ogni caso.

Per la produzione eccedente i 200 kw l'attività è considerata agricola se sussiste uno dei seguenti requisiti:


a) l'energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente sdu strutture aziendali esistenti;

b) il volume di affari dell'attività agricola sia prevalente al volume di affari dell'attività di produzione di energia eccedente i 200 kw;

c) il titolare dell'impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno ogni 10 kw di potenza eccedente quella necessaria per produrre 200 kw ed entro il limite di 1 mw;

d) i terreni possono essere di proprietà o comunque nella disponibilità , ma devono essere situati nello stesso comune o in comuni confinanti a quello in cui è situata la produzione di energia.


La circolare dell'agenzia ricorda inoltre che la prevalenza tra beni prodotti e acquistati, ai fini della produzione di energia, va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono della stessa natura, ovvero nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in termini di costo dei beni acquistati da terzi rispetto al valore normale dei beni prodotti in azienda. Nel caso, infine, in cui non sia possibile valutare i beni prodotti, la prevalenza viene dimostrata confrontando l'energia prodotta con i propri beni con il totale.


L'inquadramento in attività agricola connessa consente il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, la tassazione sulle rendite catastali dei terreni utilizzati ai fini delle imposte dirette, l'accesso alle sovvenzioni nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, la cessione di energia elettrica ad aliquota iva del 10%, l'aliquota dell'1,9% ai fini irap.



Dottore commercialista e Revisore dei Conti