Inps, Circolare 20.11.2009 n. 116
Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (*), definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini....
(*) Articolo 20 legge 164/1975
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
LaPrevidenza.it, 24/11/2009
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...