INPS
Direzione Generale
Circolare 20.11.2009 n. 116
Modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia e affini.
Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni nel settore dell’edilizia e affini.
Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (*), definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.
Pertanto, anche il conteggio dei limiti temporali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata “crisi aziendale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.
Il Direttore Generale f.f.
Nori
Note a cura della redazione de LaPrevidenza.it
(*) Articolo 20 legge 164/1975
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.