D.p.r. 3.12.2008 n. 211
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresi', le funzioni di vigilanza sulla genzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
LaPrevidenza.it, 10/01/2009
089757100
3287451985
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