DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008 , n. 211

  Regolamento    recante   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.
          

            
CAPO I

          

        
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli
13 e 19;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n. 254;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,
n. 271;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 268 del 15 novembre
2008;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  novembre  2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
  Sulla   proposta   del   Ministro   delle   infrastrutture   e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
                            E  m  a  n  a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                    Organizzazione del Ministero
  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato  «Ministero»,  esercita le funzioni di cui all'articolo 42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministero  esercita,  altresi',  le  funzioni  di
vigilanza  sulla  Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli
articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

        
                    Nota all'art. 1:
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (G.U.U.E.)
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
             «4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             - Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59, recante «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»:
             «Art. 13. - 1. (Omissis).
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
             3.  I  regolamenti  di  cui  al comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando  il  comma  4  del predetto art. 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo.».
             «Art.  19.  -  1.  Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1999, n. 193.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1999,  n. 203, supplemento
          ordinario.
             -  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106, supplemento
          ordinario.
             -  Si  riporta  il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 16
          del  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
          n.  184,  recante:  Riorganizzazione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti:
             «4.  Ai  sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del
          decreto   legislativo   8  luglio  2003,  n.  188,  recante
          attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria,   e'   istituito   l'“Ufficio   per   la
          regolazione  dei  servizi  ferroviari”. Per garantire
          assoluta   autonomia  e  piena  indipendenza  di  carattere
          organizzativo,  giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto
          alle  dirette  dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio
          non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001,
          n. 320.
             5.  L'Ufficio  per la regolazione dei servizi ferroviari
          svolge  i  compiti  individuati  nell'art.  37  del decreto
          legislativo   8   luglio  2003,  n.  188,  con  particolare
          riferimento  alla  vigilanza  sulla concorrenza nei mercati
          del  trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo
          contenzioso.
             6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto,
          nell'ambito   della   dotazione  organica  complessiva,  un
          dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando
          uno  dei  posti  funzione  di  cui all'art. 1, comma 3, del
          presente regolamento.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          2006,   n.   204,  recante  «Regolamento  di  riordino  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici»  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
             -  Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233,
          recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          maggio 2006, n. 114.
             -  Il  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248,
          recante  «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di  contrasto  all'evasione  fiscale»  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
             -   La   legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
          2007,   n.   254,   recante   «Regolamento  concernente  le
          disposizioni   di   organizzazione   del   Ministero  delle
          infrastrutture»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2008, n. 7.
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre
          2007,  n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  dei  trasporti  a  norma dell'art. 1, comma 404,
          della  legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34.
             -   La   legge   24   dicembre  2007,  n.  244,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
          300.
             -  Il  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 121,
          recante   «Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
             -  Il  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133,
          recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e la perequazione tributaria», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147.
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
          agosto  2008,  recante  «Ricognizione in via amministrativa
          delle    strutture    trasferite    al    Ministero   delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268.
          Nota all'art. 1:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  42  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 :
             «Art.  42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
              a)   programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
              b) edilizia residenziale: aree urbane;
              c)  navigazione  e  trasporto  marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
              d)  trasporto  terrestre,  circolazione  dei  veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
              d-bis)  sicurezza  e  regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
              d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
          nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
          delle  opere  corrispondenti  e  valutazione  dei  relativi
          interventi;
              d-quater)  politiche dell'edilizia concernenti anche il
          sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
             2.  Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma  1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»
             -  Si riporta il testo degli articoli 4 e 18 del decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n. 162, recante: Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie:
             «Art.  4  (Istituzione e ordinamento). -1. E' istituita,
          con  sede  in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza
          delle  ferrovie  definita  alla  lettera g) dell'art. 3, di
          seguito  denominata  Agenzia, con compiti di garanzia della
          sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
             2.  L'Agenzia  svolge  i  compiti e le funzioni per essa
          previsti  dalla  direttiva  2004/49/CE ed ha competenza per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto  agli  articoli  2  e 3, lettera a), e fatto salvo
          quanto  previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture
          transfrontaliere   specializzate  i  compiti  di  Autorita'
          preposta  alla  sicurezza di cui al capo IV della direttiva
          2004/49/CE  sono affidati a seguito di apposite convenzioni
          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
          ferroviaria  del  Paese  limitrofo  o ad apposito organismo
          binazionale.
             3.  L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,  n.  300,  e'  dotata  di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare,  patrimoniale,  contabile  e finanziaria, ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di  cui  all'art.  16, comma 2, lettera f), della direttiva
          2004/49/CE.
             4.  L'Agenzia  e'  sottoposta a poteri di indirizzo e di
          vigilanza   del  Ministro  dei  trasporti  che  annualmente
          relaziona  al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai sensi
          dell'art.  7  del  presente  decreto. Per l'esercizio della
          funzione  di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse
          umane,   strumentali   e  finanziarie  gia'  disponibili  a
          legislazione vigente.
             5.  Sono  organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore   e'   scelto  fra  personalita'  con  comprovata
          esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore.  Il comitato
          direttivo  e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia.  Il  direttore  e'  nominato  con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti  e dura in carica tre anni. I membri del comitato
          direttivo  durano  in carica tre anni, vengono nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori  dei  conti  e'  costituito dal presidente, da due
          componenti  effettivi  e  da  due  supplenti, che durano in
          carica  tre  anni  e che sono rinnovabili una sola volta. I
          componenti  del  collegio  sono  nominati  con  decreto del
          Ministro   dei   trasporti,   su  designazione,  quanto  al
          presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
             6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  le  riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  da emanarsi
          entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modifiche, si provvede alla:
              a)  definizione  dell'assetto organizzativo, centrale e
          periferico,   dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto  di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, adozione dello
          statuto,   recante   fra  l'altro  il  ruolo  organico  del
          personale  dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di trecento
          unita'  e  delle  risorse  finanziarie  di cui all'art. 26,
          nonche'  alla  disciplina  delle competenze degli organi di
          direzione dell'Agenzia;
              b)  definizione  delle  modalita' del trasferimento del
          personale    da   inquadrare   nell'organico   dell'Agenzia
          proveniente  dal  Ministero  dei trasporti, per il quale si
          continuano   ad  applicare  le  disposizioni  del  comparto
          Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
              c)  disciplina  del  reclutamento da parte dell'Agenzia
          delle   risorse   umane,   individuate  mediante  procedure
          selettive  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  35  del decreto
          legislativo  n.  165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo
          una  riserva  di posti non superiore al cinquanta per cento
          destinata  al  personale  di cui al comma 8, lettera b) del
          presente articolo;
              d)  ricognizione  delle  attribuzioni che restano nella
          competenza  del  Ministero  dei trasporti ed al conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso;
              e)   adozione  del  regolamento  di  amministrazione  e
          contabilita'   ispirato   ai  principi  della  contabilita'
          pubblica.
             7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui
          al  comma  6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia
          di   sicurezza   del  trasporto  ferroviario  previste  dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.a.
             8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e
          sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del
          presente   articolo,   il   funzionamento  dell'Agenzia  e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale:
              a)  numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli
          del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
              b)  per la restante parte, con oneri a carico dell'ente
          di   provenienza  fino  all'attuazione  dell'art.  26,  con
          personale   tecnico,   avente   riconosciute   capacita'  e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a.
          e  da societa' controllate da F.S. S.p.a., individuato, con
          procedura  selettiva, sulla base di apposite convezioni che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero   dei   trasporti   ed   il   gruppo  FS  S.p.a.,
          dall'Agenzia.
             9.  L'Agenzia  utilizza,  quale  sede,  gli immobili, da
          individuarsi  d'intesa  con  le  societa' interessate, gia'
          utilizzati  da F.S. S.p.a., o da altre societa' del gruppo,
          per  l'espletamento  delle  attivita'  da cui tali societa'
          vengono  a  cessare  ai  sensi  del  presente decreto. Alle
          eventuali  compensazioni  si  potra'  provvedere nella sede
          dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2.
             10.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  regolamenti  di  cui  al  comma 6, l'Agenzia provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento  da  sottoporre all'approvazione del Ministro
          dei  trasporti  di  concerto con i Ministri dell'economia e
          delle  finanze  e  per  le  riforme  e le innovazioni nella
          pubblica   amministrazione,  a  stabilire  la  ripartizione
          dell'organico  di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto delle
          effettive esigenze di funzionamento.
             11.  Al  personale  di  cui  al comma 8, lettera b), che
          accede  al  ruolo  organico  dell'Agenzia sono riconosciuti
          collocazione  professionale  equivalente a quella ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento   del  trattamento  economico  di  provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile.
             12.   Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa    disposizione   recata   del   presente   decreto
          legislativo,  le  disposizioni  del  decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Il
          personale  di  qualifica  dirigenziale  e'  selezionato nel
          rispetto della normativa vigente in materia; tale personale
          puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato
          e,  ove  dipendente  da  una  pubblica  amministrazione, e'
          collocato in aspettativa senza assegni.
             13.   Tutti   gli   atti   connessi   con  l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
             14.  All'atto  del trasferimento definitivo nell'Agenzia
          del  personale  proveniente  dal Ministero dei trasporti e'
          ridotta  in misura corrispondente la dotazione organica del
          predetto Ministero.».
             «Art.  18  (Organismo  investigativo).  -  1.  Presso il
          Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione
          dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
          181,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2006,  n.  233,  e dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della
          legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' istituito l'Organismo
          investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
          generale  per  le investigazioni ferroviarie, articolata in
          uffici   dirigenziali  di  seconda  fascia,  istituita  con
          regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Il  responsabile
          dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
          suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
          investigazioni  ferroviarie  e' conferito, per tre anni, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165.
             2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in
          piena  autonomia  funzionale. Al fine di garantire la piena
          autonomia  funzionale  la  direzione generale e' posta alle
          dirette  dipendenze  del Ministro e non rientra ne' tra gli
          uffici  di  diretta  collaborazione  ne'  e'  sottoposta ai
          dipartimenti.  Gli  investigatori  incaricati  godono delle
          garanzie   di   indipendenza  necessarie  disciplinate  con
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze nel rispetto delle
          disposizioni comunitarie.
             3.  Il  Ministro  dei  trasporti  provvede,  con proprio
          decreto,  ad  attribuire le relative competenze agli uffici
          della  direzione  generale  utilizzando  posti  di funzione
          dirigenziale  non  generale  gia' esistenti nell'ambito del
          Ministero  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato.
             4.  Ferme  restando  le specifiche competenze del Nucleo
          investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  l'Organismo  investigativo  puo' avvalersi, entro i
          limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei
          corpi   tecnici  dello  Stato  e  di  altre  organizzazioni
          specializzate   sulla   base   di   apposite   convenzioni.
          L'Organismo  investigativo  istituisce un elenco di esperti
          in  materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti
          dai  Gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie
          e  dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in
          caso   di  incidenti,  incidenti  gravi  ed  inconvenienti,
          possano   essere  individuati  per  svolgere  il  ruolo  di
          investigatori   incaricati.  Gli  esperti  esterni  possono
          provenire  dall'universita',  dal  Genio ferrovieri o avere
          maturato  esperienze  specifiche  quali  ex  dipendenti del
          Ministero  dei  trasporti,  di imprese ferroviarie, gestori
          delle infrastrutture, aziende costruttrici, enti notificati
          o verificatori indipendenti di sicurezza.».

        
      
          

            
CAPO I

          

        
                               Art. 2.

                Organizzazione centrale e periferica
  1.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e'  articolato,  a  livello centrale, in diciotto direzioni generali,
incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:
   a)  Dipartimento  per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale;
   b)  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
  2.  I  dipartimenti  di  cui  al  comma  1  assicurano  l'esercizio
organico,  coordinato  ed  integrato delle funzioni del Ministero. Ad
essi  sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree
di competenza ed i relativi compiti strumentali.
  3.   Sono  organi  decentrati  del  Ministero  nove  Provveditorati
interregionali  per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il
personale.  Sono,  altresi',  articolazioni periferiche del Ministero
cinque  Direzioni  generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento
per   i   trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
statistici.
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16 della legge 8
luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del corpo delle capitanerie
di  porto  dipende  funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti
rientranti  nelle  attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7,
sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.
  5.  Sono  inoltre  previsti, nel quadro della dotazione organica di
cui  all'allegata  Tabella  A,  sei incarichi di livello dirigenziale
generale  con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da
utilizzarsi   per   funzioni   istituzionali   del   Ministero,   dei
dipartimenti  ovvero  degli uffici di diretta collaborazione, secondo
le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

        
                    Nota all'art. 2:
             -  Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 8 luglio
          2006, n. 1178, recante: Ordinamento della regia marina:
             «Art. 16. - Sono corpi militari della regia marina:
              A) per gli ufficiali:
               a) il Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello);
               b) il Corpo del genio navale (ufficiali G.N.);
               c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A.N.);
               d)  il  Corpo  sanitario  militare marittimo, il quale
          comprende, in ruoli organici distinti, gli “ufficiali
          medici”     e     gli     “ufficiali    chimici
          farmacisti”;
               e) il Corpo di commissariato militare marittimo;
               f) il Corpo delle capitanerie di porto;
               g)  gli  ufficiali  del  C.R.E.M.  divisi nei seguenti
          ruoli:
                servizi    nautici,    servizi    tecnici,    servizi
          radiotelegrafici, servizi macchine e servizi contabili.
             Il  Corpo  degli  ufficiali  predetti comprende anche un
          sottotenente direttore del Corpo musicale;
              B) per i sottufficiali, graduati e comuni:
               il Corpo reale equipaggi marittimi, il quale comprende
          le  seguenti  categorie:  marinai,  timonieri,  cannonieri,
          torpedinieri,  radiotelegrafisti,  aiutanti, assistenti del
          genio    navale,    carpentieri,    meccanici,   fuochisti,
          semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e
          servizi portuali.».

        
      
          

            
CAPO II
Dipartimenti

          

        
                               Art. 3.

                     Competenze dei dipartimenti
  1.  I  dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle
funzioni  e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
   a)  Dipartimento  per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale:  politiche per il personale; coordinamento e supporto alla
redazione  del  bilancio  del  Ministero; relazioni sindacali; affari
generali;    infrastrutture    ferroviarie    ed    interoperabilita'
ferroviaria;  identificazione  delle  linee fondamentali dell'assetto
del   territorio   con   particolare   riferimento  all'articolazione
territoriale  delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale;  pianificazione  generale delle infrastrutture; monitoraggio
dei  progetti  internazionali e comunitari; pianificazione strategica
di   settore;   gestione   dei  programmi  d'iniziativa  comunitaria;
regolazione  dei  contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture;
realizzazione  di  programmi  speciali;  grandi  eventi; rapporti con
organismi  internazionali,  comunitari  e  nazionali  in  materia  di
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture; rete nazionale
stradale  ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi
piani    economico-finanziari;    edilizia   residenziale;   edilizia
demaniale;  politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il
sistema  delle  citta'  e  delle  aree  metropolitane;  programmi  di
riqualificazione   urbana;   repressione  dell'abusivismo;  dighe  ed
infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e
sicurezza   nell'esecuzione   delle  opere  pubbliche;  verifica  del
rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza
nelle  gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa;
   b)  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione ed i sistemi
informativi  e  statistici:  programmazione, indirizzo, regolazione e
vigilanza  in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli
ed  abilitazione  conducenti; programmazione e regolazione in materia
di  trasporto  intermodale;  trasporto  pubblico locale; piani urbani
della   mobilita',  trasporto  su  ferrovia;  vigilanza  sull'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e
cose;  monitoraggio,  elaborazione  e  controllo dei dati statistici;
conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi;
trasporti   esercitati   in   regime   di  concessione;  sicurezza  e
regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione
e  controllo  delle  attivita' delle direzioni generali territoriali;
indirizzo,  programmazione  e regolazione in materia di navigazione e
trasporto  marittimo;  vigilanza  sulle  autorita'  portuali  e sulle
attivita' nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa
con  le  regioni  interessate,  del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione  civile  e  vigilanza  sugli  enti di settore; rapporti con
organismi  internazionali,  comunitari  e  nazionali  in  materia  di
trasporto  terrestre,  marittimo  ed  aereo; informatica di servizio,
comunicazione   istituzionale,  consulenza  tecnico-informatica  alle
direzioni  generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di
cui  alla  lettera  a);  coordinamento  e propulsione delle attivita'
delle Direzioni generali territoriali.
  2.   I   dipartimenti  ed  il  Comando  generale  del  corpo  delle
capitanerie   di   porto,  costituiscono  centri  di  responsabilita'
amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 7
agosto  1997,  n.  279.  I  capi  dei  dipartimenti, sulla base della
direttiva   annuale   del   Ministro,  coordinano  l'attivita'  delle
rispettive  direzioni  generali,  ferma  restando  l'autonomia  e  la
responsabilita'  decisionale  di ciascun direttore generale in ordine
ai  provvedimenti  finali.  Il  Comandante  generale  del corpo delle
Capitanerie   di  Porto,  sulla  base  della  direttiva  annuale  del
Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi.
  3.  In  attuazione  dell'articolo  74,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, e tenuto conto della riduzione
gia'  effettuata  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 404, lettera a),
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  numero  degli uffici
dirigenziali  di  livello generale o posti funzione e' determinato in
quarantasette,  mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello
non  generale  e' determinato in duecentosettantanove. Con successivo
decreto  ministeriale  da  adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, si
provvede  alla  individuazione  ed alla definizione dei compiti degli
uffici dirigenziali di livello non generale.

        
                    Nota all'art. 3:
             -  Per il testo dell'art. 42, del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione
          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si veda note all'art. 1.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
             «Art.  3.  - Individuazione delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato.».
             -  Si riporta il testo del comma 1, lettera a) dell'art.
          74  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  e successive modificazioni e integrazioni,
          gli  enti  pubblici  non  economici,  gli  enti di ricerca,
          nonche'  gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  404,  lettera  a)
          dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
             «404.   Al   fine   di   razionalizzare   e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile  2007,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
              a)   alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali.».
             -  Per  il testo della lettera e), comma 4-bis dell'art.
          17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si veda note alle
          premesse.

        
      
          

            
CAPO III

          

        
                               Art. 4.

                   Altri organismi ed istituzioni
  1. Operano nell'ambito del Ministero:
   a)  la  Struttura  tecnica di missione di cui all'articolo 163 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, recante il codice dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
   b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
che  svolge  le  funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla
stessa  legge.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sono definiti
l'organizzazione,  i compiti ed i compensi dei componenti del nucleo,
da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
Ministro  puo' nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche
estranee  alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso di capacita'
adeguata   alle   funzioni  da  svolgere  avuto  riguardo  ai  titoli
professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
   c) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato
in  due  uffici  dirigenziali  non  generali,  deputato  a svolgere i
compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n.  188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza
nei  mercati  del  trasporto  ferroviario  ed  alla  risoluzione  del
relativo  contenzioso.  All'ufficio  e'  preposto,  nell'ambito della
dotazione organica complessiva, uno dei dirigenti di cui all'articolo
2, comma 5;
   d)  la  Direzione  generale  per  le  investigazioni  ferroviarie,
articolata  in  due  uffici  dirigenziali  non  generali,  chiamata a
svolgere  i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10
agosto  2007,  n.  162,  cui e' preposto, nell'ambito della dotazione
organica  complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale,
da  nominarsi  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   e)  la  Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il
Comitato  centrale  per  l'albo  nazionale degli autotrasportatori, i
quali  esercitano  le funzioni di competenza, in conformita' a quanto
previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
  2.  Nell'ambito  del  Ministero  operano,  altresi',  gli organismi
collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.
  3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, articolato in cinque
sezioni,  e'  incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed
esercita  le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Nelle
more  della  riorganizzazione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso
lo  stesso  Consiglio  e'  determinata,  nel  quadro  della dotazione
organica  di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di
sei  posizioni  dirigenziali  generali,  di  cui una da attribuire ai
sensi  dell'articolo  19,  comma  3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ventuno posizioni dirigenziali non generali.

        
                    Nota all'art. 4:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  163  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
             «Art.     163    (Attivita'    del    Ministero    delle
          infrastrutture).  (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002;
          art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Il Ministero
          promuove  le attivita' tecniche e amministrative occorrenti
          ai  fini della sollecita progettazione e approvazione delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua,
          con  la  collaborazione  delle  regioni o province autonome
          interessate  con  oneri  a  proprio carico, le attivita' di
          supporto  necessarie  per  la vigilanza, da parte del CIPE,
          sulla  realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
          sottoscriversi   tra  il  Ministero,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
          provvedere    alle   attivita'   di   progettazione   delle
          infrastrutture   statali   eventualmente   anche   mediante
          l'anticipazione  dei  finanziamenti previsti dalla legge 21
          dicembre  2001,  n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni
          il  Ministero impronta la propria attivita' al principio di
          leale  collaborazione con le regioni e le province autonome
          e  con  gli  enti locali interessati e acquisisce, nei casi
          indicati  dal presente capo, la previa intesa delle regioni
          o province autonome interessate.
             2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
              a)  promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
          e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
          di  programma  da approvare con le modalita' previste dalla
          legge  21  dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
          quadro  tra  Governo e singole regioni o province autonome,
          al  fine  del congiunto coordinamento e realizzazione delle
          infrastrutture;
              b)   promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
          infrastrutture  da  parte dei soggetti aggiudicatori, anche
          attraverso    eventuali    opportune   intese   o   accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
              c)  promuove  e  acquisisce  il  parere istruttorio dei
          progetti  preliminari  e  definitivi  da parte dei soggetti
          competenti  a  norma  del  presente  capo e, sulla base dei
          pareri  predetti,  cura  a  sua volta l'istruttoria ai fini
          delle  deliberazioni  del  CIPE,  proponendo allo stesso le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le  opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
          superiore   dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi  o
          commissioni  consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare;
              d)  provvede,  eventualmente  in  collaborazione con le
          regioni,  le province autonome e gli altri enti interessati
          con  oneri  a proprio carico, alle attivita' di supporto al
          CIPE  per  la  vigilanza  delle attivita' di affidamento da
          parte   dei   soggetti  aggiudicatori  e  della  successiva
          realizzazione delle infrastrutture;
              e)   ove   necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti   aggiudicatori  o  degli  enti  interessati  alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
          mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
          straordinari di cui al comma 5;
              f)  assegna  ai  soggetti  aggiudicatori,  a carico dei
          fondi,  le  risorse finanziarie integrative necessarie alle
          attivita'  progettuali;  propone, d'intesa con il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze, al CIPE l'assegnazione ai
          soggetti  aggiudicatori,  a carico dei fondi, delle risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,    previa    approvazione    del   progetto
          preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
          infrastrutture  e gli insediamenti produttivi strategici di
          competenza  del  Ministero  delle  attivita' produttive, le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive;
              f-bis)    cura   le   istruttorie   per   l'avanzamento
          procedurale  e  fisico dei progetti, formula le proposte ed
          assicura  il  supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
          avvalendosi  anche della eventuale collaborazione richiesta
          all'Unita'  tecnica  finanza  di  progetto,  ovvero offerta
          dalle  regioni  o province autonome interessate con oneri a
          loro carico.
             3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero
          puo':
              a)  avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
          individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita'  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6;
              b)  assumere,  per  esigenze  della struttura medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
          durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
          sola volta;
              c)  avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
          nella   progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici  e
          privati.
             4.   Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero, inoltre, puo':
              a)  avvalersi  dell'eventuale  ulteriore collaborazione
          che  le  regioni  o  province autonome interessate vorranno
          offrire, con oneri a proprio carico;
              b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'art.
          47,  comma  1,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della
          Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata
          per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti
          al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
              c)   richiedere   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  la  collaborazione dell'Unita' tecnica-finanza di
          progetto  (UTFP).  Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
          la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
          tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'art.
          7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata
          in  vigore  del  provvedimento  di  riordino  e  secondo le
          modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel
          numero  massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione
          dei  componenti  in  essere,  i  quali decadono alla stessa
          data.
             5.  Al  fine  di  agevolare,  sin dall'inizio della fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti  produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
          sentiti  i  Ministri competenti, nonche' i presidenti delle
          regioni   o   province  autonome  interessate,  propone  al
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  la  nomina  di
          commissari  straordinari, i quali seguono l'andamento delle
          opere  e  provvedono  alle  opportune azioni di indirizzo e
          supporto  promuovendo  le  occorrenti intese tra i soggetti
          pubblici  e  privati  interessati.  Nell'espletamento delle
          suddette  attivita', e nel caso di particolare complessita'
          delle  stesse,  il  commissario  straordinario  puo' essere
          affiancato  da  un sub-commissario, nominato dal Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei presidenti
          delle   regioni   o   province   autonome  territorialmente
          coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle regioni o province
          autonome  proponenti.  Per  le  opere  non aventi carattere
          interregionale  o internazionale, la proposta di nomina del
          commissario  straordinario  e'  formulata  d'intesa  con il
          presidente  della  regione  o provincia autonoma, o sindaco
          della citta' metropolitana interessata.
             6.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
          e  5  sono  posti  a  carico  dei  fondi  e  sono contenuti
          nell'ambito  della quota delle risorse che annualmente sono
          destinate   allo  scopo  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze.
             7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i  Ministri
          competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei
          soggetti   aggiudicatori   regionali,  i  presidenti  delle
          regioni    o   province   autonome   interessate,   abilita
          eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le
          modalita'  e  i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge
          25  marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
          competenti,  i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
          necessari   alla   sollecita   progettazione,  istruttoria,
          affidamento  e  realizzazione  delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi.
             8.  I  commissari straordinari riferiscono al Presidente
          del  Consiglio,  al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
          in  ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
          assunte   e  operano  secondo  le  direttive  dai  medesimi
          impartite   e   con  il  supporto  del  Ministero,  e,  ove
          esistenti,  della  struttura  tecnica  di  missione e degli
          advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli stessi, ogni
          occorrente   studio   e   parere.   Nei  limiti  dei  costi
          autorizzati  a norma del comma 9, i commissari straordinari
          e  i  sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
          comma  3,  nonche'  delle  competenti strutture regionali e
          possono  avvalersi  del supporto e della collaborazione dei
          soggetti terzi.
             9.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di   nomina  del  commissario  straordinario  individua  il
          compenso  e  i  costi pertinenti alle attivita' da svolgere
          dallo  stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
          stessi,  a  carico  dei fondi, nell'ambito delle risorse di
          cui al comma 6.
             10.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e'  istituito,  su  proposta  del  Ministro delle
          infrastrutture,  e senza oneri per il bilancio dello Stato,
          un  gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
          straordinari  che  ne facciano richiesta, l'assistenza e il
          supporto  coordinato da parte delle amministrazioni statali
          e regionali interessate.».
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2004/17/CE  (coordina  le  procedure  di appalto degli enti
          erogatori  di acqua e di energia, degli enti che forniscono
          servizi di trasporto e servizi postali) e' pubblicata nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 134.
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2004/18/CE  (relativa  al  coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture  e  di  servizi)  e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          aprile 2004, n. 134.
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
          1999,  n.  144, recante: Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
             «Art.  1  (Costituzione  di  unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
             2.  I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
              a)  l'assistenza  e  il supporto tecnico per le fasi di
          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
              b)  la  gestione  del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma  5,  da  realizzare  congiuntamente con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
              c)  l'attivita'  volta  alla  graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
             3.  Le  attivita'  volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
             4.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3
             5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  (CIPE)  il “Sistema di
          monitoraggio  degli investimenti pubblici” (MIP), con
          il   compito   di   fornire   tempestivamente  informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
             6.   Il   Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere funzionale al progetto “Rete unitaria della
          pubblica  amministrazione”, di cui alla direttiva del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto    1995,    n.    341,    alla    sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
             7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
             8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base  di  parte  corrente
          “Fondo  speciale” dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
             9.  Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle politiche di sviluppo di cui al comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188 recante: «Attuazione
          della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva 2001/13/CE e
          della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»:
             «Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di
          regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE
          e'  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue
          articolazioni.  Esso  vigila  sulla concorrenza nei mercati
          dei  servizi  ferroviari e agisce in piena indipendenza sul
          piano   organizzativo,   giuridico,   decisionale  e  della
          strategia   finanziaria,   dall'organismo   preposto   alla
          determinazione  dei  canoni  di accesso all'infrastruttura,
          dall'organismo  preposto all'assegnazione della capacita' e
          dai  richiedenti,  conformandosi  ai  principi  di  cui  al
          presente articolo.
             2.   L'organismo   di   regolazione  collabora  con  gli
          organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
          scambiando  informazioni  sulle  proprie attivita', nonche'
          sui  principi  e le prassi decisionali adottati, al fine di
          coordinare  i  rispettivi  principi  decisionali  in ambito
          comunitario.
             3.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  29  in  tema  di
          vertenze   relative  all'assegnazione  della  capacita'  di
          infrastruttura,  ogni  richiedente  ha  il diritto di adire
          l'organismo  di  regolazione  se  ritiene  di  essere stato
          vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
          qualsiasi   altro   pregiudizio,   in  particolare  avverso
          decisioni   prese   dal   gestore   dell'infrastruttura   o
          eventualmente   dall'impresa  ferroviaria  in  relazione  a
          quanto segue:
              a) prospetto informativo della rete;
              b)   procedura   di  assegnazione  della  capacita'  di
          infrastruttura e relativo esito;
              c)   sistema  di  imposizione  dei  canoni  di  accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria  e  dei corrispettivi per i
          servizi di cui all'art. 20;
              d)  livello  o  struttura  dei  canoni  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura  e  dei  corrispettivi per i servizi di
          cui all'art. 20;
              e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente
          decreto;
              f) abrogato.
             4.  L'organismo  di  regolazione, nell'ambito dei propri
          compiti  istituzionali,  ha facolta' di chiedere al gestore
          dell'infrastruttura,  ai  richiedenti  e  a qualsiasi altra
          parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
          in  particolare al fine di poter garantire che i canoni per
          l'accesso  all'infrastruttura  ed  i  corrispettivi  per la
          fornitura  dei  servizi  di  cui all'art. 20, applicati dal
          gestore   dell'infrastruttura,   siano  conformi  a  quanto
          previsto  dal  presente decreto e non siano discriminatori.
          Le   informazioni  devono  essere  fornite  senza  indebiti
          ritardi.
             5.  Con  riferimento  alle  attivita' di cui al comma 3,
          l'organismo  di regolazione decide sulla base di un ricorso
          o  eventualmente  d'ufficio  e  adotta le misure necessarie
          volte  a  porre  rimedio  entro due mesi dal ricevimento di
          tutte  le  informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
          la  decisione  dell'organismo  di regolazione e' vincolante
          per tutte le parti cui e' destinata.
             6.  In  caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
          di  capacita'  di  infrastruttura o contro le condizioni di
          una  proposta  di assegnazione di capacita', l'organismo di
          regolazione   puo'   concludere   che   non  e'  necessario
          modificare  la  decisione del gestore dell'infrastruttura o
          che,  invece,  essa  deve  essere  modificata  secondo  gli
          orientamenti precisati dall'organismo stesso.
             7.    In    ogni   caso,   avverso   le   determinazioni
          dell'organismo  di  regolazione  e'  ammesso  il  sindacato
          giurisdizionale.
             8.  Il  presente  articolo non comporta nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2001/12/CE  (modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio
          relativa  allo  sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2001/13/CE  (modifica  la  direttiva 95/18/CE del Consiglio
          relativa   alle   licenze  delle  imprese  ferroviarie)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2001/14/CE  (relativa  alla  ripartizione della capacita di
          infrastruttura  ferroviaria  e  all'imposizione dei diritti
          per     l'utilizzo    dell'infrastruttura    ferroviaria)e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
             -  Per  il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 10
          agosto 2007, n. 162 si veda note all'art. 1.
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2004/49/CE   -   relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
          diritti  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura ferroviaria e
          alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
          delle  ferrovie) - gia' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
          2004, n. L164 e sostituita dalla rettifica pubblicata nella
          G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.
             -  La  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio
          2004/51/CE  (modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo
          sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie) e' pubblicata nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L164 sostituita dalla rettifica
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
             «4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n. 284
          recante    «Riordino    della    Consulta    generale   per
          l'autotrasporto   e   del   Comitato  centrale  per  l'Albo
          nazionale  degli  autotrasportatori»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  gennaio  2006,  n.  6,  supplemento
          ordinario.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n.  223 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248:
             «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
          altri  organismi).  - 1. Fermo restando il divieto previsto
          dall'art.  18,  comma  1,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  la  spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella  prevista  dall'art.  1,  comma  58,  della legge 23
          dicembre 2005, n. 266.
             2.  Per  realizzare  le  finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali;
              b)  razionalizzazione  delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
              c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle  strettamente  indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
              d)   diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
              e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi;
              e-bis)   indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
              e-ter)  previsione  di  una  relazione  di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
             2-bis.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
             3.   Le   amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma  2,  con atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
             4.  Ferma  restando  la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15  maggio  2007  sono soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista, entro il 28
          febbraio 2007.
             5.  Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
             6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta
          applicazione  alle  regioni,  alle  province autonome, agli
          enti  locali  e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
          per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
          del coordinamento della finanza pubblica.
             7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai
          commissari  straordinari  del  Governo  di  cui all'art. 11
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e agli organi di
          direzione, amministrazione e controllo».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,   n.  93  (Regolamento  recante  Riordino,  ai  sensi
          dell'art.  29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come
          convertito  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi
          collegiali  ed  altri  organismi  operanti  nell'ambito del
          Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n. 161.
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
          aprile 2006, n. 204 si veda note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
             «3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».

        
      
          

            
CAPO IV
Articolazione dei dipartimenti

          

        
                               Art. 5.

       Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali
                           ed il personale
  1. Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale e' cosi' articolato:
   a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
   b)   Direzione   generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,  la
programmazione ed i progetti internazionali;
   c)  Direzione  generale  per  l'edilizia  statale e gli interventi
speciali;
   d) Direzione generale per le politiche abitative;
   e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
   f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
   g)  Direzione  generale  per  la  vigilanza  e  la sicurezza nelle
infrastrutture;
   h)  Direzione  generale  per  le  infrastrutture ferroviarie e per
l'interoperabilita' ferroviaria;
   i)  Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche.
  2.  La  Direzione  generale  del  personale e degli affari generali
articolata  in  nove  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge le
funzioni   di   competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita':
   a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
   b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del
bilancio;
   c) trattamento giuridico del personale;
   d)   tenuta   dei  ruoli  della  dirigenza  e  del  personale  non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
   e) sistemi di valutazione del personale;
   f) relazioni sindacali;
   g)  politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita'
e l'anti-mobbing;
   h) anagrafe delle prestazioni;
   i)   gestione   del   contenzioso   del   lavoro   e  procedimenti
disciplinari;
   l) servizio ispettivo in materia di personale;
   m) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
   n)  abilitazioni  del personale del Ministero all'espletamento dei
servizi   di   libera   circolazione   e  polizia  stradale,  di  cui
all'articolo  12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;
   o) trattamento economico e pensionistico del personale;
   p) Ufficio cassa;
   q)  interventi  assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza
ed assistenza;
   r)   supporto   alla   redazione   delle  proposte  per  la  legge
finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo;
   s) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
   t)  manutenzione  dei beni immobili, impianti a corredo e relative
attrezzature tecniche;
   u) servizi comuni e servizi tecnici;
   v)  supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo
di lavoro;
   z) acquisizione di beni e servizi, economato;
   aa) ufficio relazioni con il pubblico;
   bb) ufficio contratti.
  3.  La  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio, la
programmazione  ed  progetti internazionali, articolata in sei uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  piani  e  programmi  di  sviluppo del territorio e del sistema
delle citta';
   b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento
delle  procedure  di  localizzazione  di  opere  infrastrutturali  di
rilievo nazionale;
   c)  pianificazione  strategica  di settore, previo coordinamento e
raccordo con i Ministeri e le regioni;
   d)   promozione,   nell'ambito   delle   intese  istituzionali  di
programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
   e)  coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
   f) fondi strutturali comunitari;
   g) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi
comunitari;
   h) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;
   i)  esercizio  dei  compiti  relativi  ai segretariati tecnici dei
programmi   comunitari   affidati   all'Italia  ed  alla  conseguente
attivita' di gestione e pagamento;
   l)  coordinamento  con  la  programmazione  economica nazionale in
ambito CIPE;
   m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio
e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).
  4.  La  Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi
speciali,  articolata  in  sette  uffici  dirigenziali  non generali,
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita':
   a)  opere  pubbliche  di  competenza  statale,  ivi  compresi  gli
interventi  di  edilizia  giudiziaria,  penitenziaria,  demaniale  di
competenza  statale,  di  edilizia  per  le Forze armate e di polizia
nonche' dei Vigili del fuoco;
   b)   attivita'  tecnico-amministrativa  per  l'espletamento  delle
funzioni   statali  di  competenza  del  Ministero,  funzionali  alla
definizione  dei  criteri  per l'individuazione delle zone sismiche e
delle  norme  tecniche  per le costruzioni, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
   c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi
sismici;
   d)   interventi   di   competenza   statale   per   la  citta'  di
Roma-Capitale;
   e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
   f) eliminazione barriere architettoniche;
   g) attivita' per la salvaguardia di Venezia.
  5.  La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in
sette  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a) sistema delle citta' e politiche urbane;
   b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
   c)  edilizia  residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative
edilizie;
   d) disciplina delle locazioni;
   e)   iniziative  sociali  e  comunitarie  in  materia  di  accesso
all'abitazione;
   f)  programmi  di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio
edilizio   e   relative  politiche  di  incentivazione,  societa'  di
trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
   g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
   h)  supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione
e repressione dell'abusivismo edilizio;
   i)  repressione  delle  violazioni  urbanistiche  e  coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
   l) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
  6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata
in  sette  uffici  dirigenziali  non  generali, svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  programmazione  degli interventi di settore anche di interesse
strategico nazionale;
   b)    convenzioni    uniche    autostradali   e   relativi   piani
economico-finanziari;
   c) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
   d) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS
S.p.A. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
   e) attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo
sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla
rete nazionale;
   f)  relazioni  ed accordi internazionali nel settore delle reti di
trasporto  viario,  nonche'  gestione  e  monitoraggio  dei  relativi
interventi;
   g)  regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
   h)  approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle
infrastrutture viarie;
   i)  individuazione  di  standards  e  predisposizione di normative
tecniche   attinenti  alle  caratteristiche  costruttive  tecniche  e
funzionali di strade ed autostrade;
   l)  classificazione e declassificazione delle strade di competenza
statale  ai  fini  della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul
rispetto delle norme di sicurezza;
   m)  approvazione  di programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale;
   n)  attuazione  delle  leggi  speciali in materia di viabilita' di
interesse statale e locale;
   o) archivio nazionale delle strade.
  7. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici,
articolata  in  quattro  uffici  dirigenziali non generali, svolge le
funzioni   di   competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita':
   a)  indirizzo  e  regolazione  nazionale  e  coordinamento  con la
normativa  comunitaria  in  materia  di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
   b) definizione delle normative tecniche di settore;
   c)  rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   d)  supporto,  anche  informatico,  all'attuazione  del Codice dei
contratti  pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni;
   e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del
Codice dei contratti pubblici;
   f)   predisposizione   degli  schemi  tipo  dei  contratti  e  dei
capitolati;
   g)  qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori;
   h)   attivita'   connesse  all'adeguamento  dei  prezzi  ai  sensi
dell'articolo  133  del Codice dei contratti pubblici e supporto alla
Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
  8.  La  Direzione  generale  per  la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture,   articolata   in  quattro  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita':
   a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella
fase   realizzativa  delle  opere  pubbliche  di  diretta  competenza
dell'Amministrazione  ovvero  di  quelle  delle societa' vigilate, ai
fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
   b)  verifica  del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di
sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere
di  diretta  competenza  dell'Amministrazione  ovvero di quelle delle
societa' vigilate;
   c)  provvedimenti  interdittivi per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei cantieri;
   d)   verifiche   sullo   stato   della  sicurezza  delle  gallerie
ferroviarie;
   e)  verifiche  sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali
in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
   f)  vigilanza sulle modalita' di affidamento e sull'esecuzione dei
lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;
   g)  monitoraggio  delle infrastrutture ed insediamenti industriali
strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
   h)  vigilanza  sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di
competenza;
   i) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate
da  stabilimenti  a  rischio  di  incidente rilevante e in altre aree
sensibili;
   l)  competenze  ispettive generali su richiesta di altre direzioni
generali del dipartimento.
  9.  La  Direzione  generale per le infrastrutture ferroviarie e per
l'interoperabilita'    ferroviaria,    articolata   in   sei   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  concessione,  contratti di programma, piani di investimento ed
analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
   b)  programmazione,  d'intesa  con  la  Direzione  generale per lo
sviluppo   del   territorio,   la   programmazione   ed   i  progetti
internazionali,  degli  interventi  di  settore  e relative procedure
approvative;
   c)  vigilanza  sull'attuazione  dei  programmi infrastrutturali di
settore;
   d) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
   e)   coordinamento   e   vigilanza   sui   concessionari  di  rete
infrastrutturali di settore;
   f) dismissione linee ferroviarie;
   g)    interoperabilita'    ferroviaria    e   normativa   tecnica,
relativamente  all'infrastruttura  e  comprensivamente  degli aspetti
tecnico-normativi in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie;
   h)  rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle
specifiche  tecniche  per l'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo, relativamente all'infrastruttura.
  10.  La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche
ed  elettriche,  articolata in nove uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita':
   a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
   b)  identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla  costruzione  e  sulle  operazioni  di controllo affidate dalle
province  autonome  di  Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo 1974, n. 381 e
successive modificazioni;
   c)  vigilanza  sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle
operazioni  di  controllo  e  gestione  spettanti  ai  concessionari,
nonche'   monitoraggio  concernente,  tra  l'altro,  gli  aspetti  di
sicurezza idraulica;
   d) attivita' tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della
normativa tecnica in materia di dighe;
   e)  approvazione  dei  progetti  delle  opere  di  derivazione dai
serbatoi  e  di  adduzione  all'utilizzazione,  comprese  le condotte
forzate,  nonche'  vigilanza  sulle  operazioni  di  controllo  che i
concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
   f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica
ed idraulica delle grandi dighe;
   g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per
l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
   h)  programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche
di interesse strategico nazionale;
   i)  accordi  di  programma  quadro, per la parte di competenza, ai
sensi  dell'articolo  158  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.

        
                    Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: Nuovo
          codice della strada:
             «3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
              b)  dal personale degli uffici competenti in materia di
          viabilita'  delle  regioni,  delle  province  e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
              c)  dai  dipendenti  dello  Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
              d)  dal  personale  delle  Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7;
              f)  dai  militari del Corpo delle Capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.».
             - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta il testo degli articoli 66, 122 e 133 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
             «Art.  66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi)  (articoli  36  e  37,  direttiva  2004/18;  art. 44
          direttiva 2004/17; art. 8, decreto legislativo n. 157/1995;
          art. 11, decreto legislativo n. 158/1995; art. 80, comma 2,
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1.
          Le  stazioni  appaltanti  trasmettono  gli avvisi e i bandi
          alla  Commissione  per via elettronica secondo il formato e
          le  modalita'  di  trasmissione  precisate nell'allegato X,
          punto  3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della
          procedura  urgente di cui all'art. 70, comma 11, gli avvisi
          e  i  bandi  devono essere trasmessi mediante fax o per via
          elettronica   secondo   il   formato   e  le  modalita'  di
          trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
             2.  Gli  avvisi  e  i  bandi  sono pubblicati secondo le
          caratteristiche    tecniche   di   pubblicazione   indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
             3.  Gli  avvisi  e  i  bandi redatti e trasmessi per via
          elettronica   secondo   il   formato   e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
             4.   Gli   avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per  via
          elettronica   secondo   il   formato   e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati  entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
          di  procedura  urgente  di cui all'art. 70, comma 11, entro
          cinque giorni dal loro invio.
             5.  I  bandi  e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
          una  delle  lingue  ufficiali  della Comunita' scelta dalle
          stazioni  appaltanti;  il  testo  pubblicato in tale lingua
          originale  e'  l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
          italiane  scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
          vigenti  nella  Provincia autonoma di Bolzano in materia di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
             6.  Le  spese  per  la  pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi  da  parte  della  Commissione  sono  a  carico della
          Comunita'.
             7.  Gli  avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie
          speciale  - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
          committente»  della  stazione  appaltante, e, non oltre due
          giorni  lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
          delle  infrastrutture  di  cui  al decreto del Ministro dei
          lavori   pubblici   6  aprile  2001,  n.  20,  e  sul  sito
          informatico  presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
          estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale. Gli
          avvisi  e  i  bandi  sono  altresi' pubblicati, dopo dodici
          giorni  dalla  trasmissione  alla  Commissione, ovvero dopo
          cinque  giorni  da  detta trasmissione in caso di procedure
          urgenti  di  cui  all'art.  70,  comma  11, per estratto su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e  su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
          si  eseguono  i  contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana viene effettuata entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della   documentazione  da  parte  dell'Ufficio  inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
             8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
          pubblicita'    in    ambito   nazionale   decorrono   dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana.
             9.  Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
          possono  essere  pubblicati in ambito nazionale prima della
          data della loro trasmissione alla Commissione.
             10.  Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
          non   devono   contenere  informazioni  diverse  da  quelle
          contenute   nei   bandi   e  negli  avvisi  trasmessi  alla
          Commissione,  o  pubblicate  su  un  profilo di committente
          conformemente  all'art.  63,  comma 1, devono menzionare la
          data  della  trasmissione  dell'avviso  o  del  bando  alla
          Commissione   o   della   pubblicazione   sul   profilo  di
          committente.
             11.  Gli  avvisi  di  preinformazione non possono essere
          pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
          inviato  alla  Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la
          pubblicazione  sotto  tale  forma;  gli avvisi in questione
          devono citare la data di tale trasmissione.
             12.  Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
          per  via  elettronica  secondo il formato e le modalita' di
          trasmissione   precisate   nell'allegato  X,  punto  3,  e'
          limitato a seicentocinquanta parole circa.
             13.  Le  stazioni  appaltanti  devono essere in grado di
          comprovare  la  data  di  trasmissione  degli  avvisi e dei
          bandi.
             14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una
          conferma  dell'informazione  trasmessa, in cui e' citata la
          data  della  pubblicazione:  tale  conferma vale come prova
          della pubblicazione.
             15.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme
          aggiuntive  di  pubblicita'  diverse  da  quelle  di cui al
          presente   articolo,   e  possono  altresi'  pubblicare  in
          conformita'   ai   commi   che  precedono  avvisi  o  bandi
          concernenti  appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
          pubblicazione  previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
          effetti  giuridici  che  il  presente  codice  o  le  norme
          processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
          fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
          di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
          pubblicita' obbligatoria ha luogo.».
             «Art.  122  (Disciplina  specifica  per  i  contratti di
          lavori  pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
          articoli   79,   80,   81,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Ai  contratti  di lavori
          pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
          del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
          di  comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le stazioni
          appaltanti  possono  ricorrere ai contratti di cui all'art.
          53,  comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
          speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
          definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
          ovvero  riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
          archeologici.
             2.  L'avviso  di  preinformazione di cui all'art. 63, e'
          facoltativo  ed  e'  pubblicato sul profilo di committente,
          ove  istituito,  e sui siti informatici di cui all'art. 66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste.
             3.   L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento,  di  cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
          di  committente,  ove  istituito, e sui siti informatici di
          cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
             4.  I  bandi  e gli inviti non contengono le indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale.
             5.  Gli  avvisi  di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
          contratti  di  importo  pari  o superiore a cinquecentomila
          euro   sono   pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana   -  serie  speciale  -  relativa  ai
          contratti      pubblici,      sul     “profilo     di
          committente”  della stazione appaltante, e, non oltre
          due  giorni  lavorativi  dopo,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle  infrastrutture  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, n. 20 e sul
          sito  informatico  presso l'Osservatorio, con l'indicazione
          degli  estremi  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Gli  avvisi  e  i bandi sono altresi' pubblicati, non oltre
          cinque  giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta
          Ufficiale,   per   estratto,   a   scelta   della  stazione
          appaltante,  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani a
          diffusione  nazionale  e  su  almeno  uno  dei quotidiani a
          maggiore  diffusione  locale  nel  luogo  ove si eseguono i
          lavori.  I  bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
          contratti  di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
          pubblicati  nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
          lavori  e  nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
          giuridici   connessi  alla  pubblicazione  decorrono  dalla
          pubblicazione  nell'albo  pretorio  del Comune. Si applica,
          comunque,  quanto  previsto  dall'art. 66, comma 15 nonche'
          comma 7, terzo periodo.
             6.   Ai   termini   di   ricezione   delle   domande  di
          partecipazione  e  delle  offerte,  e  di comunicazione dei
          capitolati  e  documenti complementari, si applicano l'art.
          70,  comma  1  e comma 10, in tema di regole generali sulla
          fissazione  dei  termini  e  sul prolungamento dei termini,
          nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
              a)  nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
          delle  offerte,  decorrente  dalla  pubblicazione del bando
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana per i
          contratti  di  importo  pari  o superiore a cinquecentomila
          euro,  e  dalla  pubblicazione del bando nell'albo pretorio
          del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
          importo  inferiore  a  cinquecentomila euro non puo' essere
          inferiore a ventisei giorni;
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa  pubblicazione  di  un  bando di gara, e nel dialogo
          competitivo,  il  termine per la ricezione delle domande di
          partecipazione,  avente  la  decorrenza di cui alla lettera
          a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
              c)   nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla data di invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
              d)  nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto  del  comma  1  dell'art.  70  e, ove non vi siano
          specifiche  ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
              e)  in  tutte  le procedure, quando il contratto ha per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          quaranta  giorni  dalla  data di pubblicazione del bando di
          gara  o  di  invio  dell'invito; quando il contratto ha per
          oggetto  anche  la progettazione definitiva, il termine per
          la  ricezione  delle  offerte  non  puo' essere inferiore a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze;
              f)  nelle  procedure  aperte, nelle procedure negoziate
          previo   bando   e  nel  dialogo  competitivo,  quando  del
          contratto   e'   stata   data   notizia   con  l'avviso  di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere  ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione  del  bando,  e per le altre procedure, dalla
          spedizione della lettera invito;
              g)   nelle   procedure   ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle  domande  di partecipazione, non inferiore a quindici
          giorni  dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e, nelle
          procedure  ristrette,  un  termine  per  la ricezione delle
          offerte  non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
          a  trenta  giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto anche il
          progetto   esecutivo,   decorrente   dalla  data  di  invio
          dell'invito  a  presentare  offerte. Tale previsione non si
          applica  al  termine  per  la  ricezione  delle offerte, se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
             7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi
          di  cui  agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo
          complessivo non superiore a centomila euro.
             8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.
          32,  comma  1, lettera g), si applica la procedura prevista
          dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
          soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
             9.  Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro  quando  il  criterio  di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  la stazione appaltante puo' prevedere
          nel  bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
          che  presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
          alla  soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
          in  tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a
          dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
             «Art.  133  (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
          dei  prezzi)  (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
          ritardo  nella emissione dei certificati di pagamento o dei
          titoli  di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
          rispetto   alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  dal
          contratto,  che non devono comunque superare quelli fissati
          dal  regolamento  di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
          dei  lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
          nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
          facolta',  trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso in
          cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
          stato  tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
          spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
          di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
          previa    costituzione    in    mora   dell'amministrazione
          aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
          costituzione  stessa,  di  promuovere il giudizio arbitrale
          per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
             1-bis.  Fermi  i  vigenti  divieti  di anticipazione del
          prezzo,  il  bando  di gara puo' individuare i materiali da
          costruzione  per  i  quali  i  contratti,  nei limiti delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali,  prevedono  le  modalita' e i tempi di pagamento
          degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei prezzi
          contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari desunti dagli
          stessi,  previa  presentazione  da  parte dell'esecutore di
          fattura  o  altro  documento  comprovanti  il loro acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto  e la loro destinazione allo specifico contratto,
          previa  accettazione  dei  materiali da parte del direttore
          dei  lavori,  a condizione comunque che il responsabile del
          procedimento  abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
          e  che  l'esecuzione  degli stessi proceda conformemente al
          cronoprogramma.  Per  tali  materiali  non  si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
          per  variazioni  in  aumento. Il pagamento dei materiali da
          costruzione  e'  subordinato  alla costituzione di garanzia
          fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di importo pari al
          pagamento   maggiorato   del   tasso  di  interesse  legale
          applicato  al  periodo necessario al recupero del pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente   escussa   dal   committente   in  caso  di
          inadempimento  dell'affidatario  dei lavori, ovvero in caso
          di  interruzione  dei lavori o non completamento dell'opera
          per  cause  non  imputabili al committente. L'importo della
          garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel
          corso  dei  lavori, in rapporto al progressivo recupero del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.
             2.   Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti  non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
          e  non  si  applica  il  comma  1 dell'art. 1664 del codice
          civile.
             3.  Per  i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori al netto del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel  caso  in  cui la differenza tra il tasso di inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente  sia  superiore  al 2 per cento, all'importo dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione   dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
          fissata,  con  decreto del Ministro delle infrastrutture da
          emanare  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno, nella misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
             3-bis.  A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di applicazione del prezzo
          chiuso,  ai  sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
          data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale  di cui al
          medesimo comma 3.
             4.  In  deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
          prezzo  di singoli materiali da costruzione, per effetto di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione,  superiori  al 10 per cento rispetto al prezzo
          rilevato  dal  Ministero  delle infrastrutture nell'anno di
          presentazione  dell'offerta  con il decreto di cui al comma
          6,   si   fa   luogo  a  compensazioni,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7.
             5.   La   compensazione  e'  determinata  applicando  la
          percentuale  di  variazione  che  eccede il 10 per cento al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni  contabilizzate  nell'anno solare precedente al
          decreto  di  cui  al  comma 6 nelle quantita' accertate dal
          direttore dei lavori.
             6.  Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di  ogni  anno,  rileva  con  proprio decreto le variazioni
          percentuali  annuali  dei  singoli  prezzi dei materiali da
          costruzione piu' significativi.
             6-bis.  A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di compensazione, ai sensi
          del   comma   4,   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
             7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  4 si possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  nel  quadro  economico  di  ogni  intervento, in
          misura   non   inferiore   all'1   per   cento  del  totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni  contrattuali  gia'  assunti,  nonche' le eventuali
          ulteriori  somme  a  disposizione della stazione appaltante
          per   lo   stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le  somme  derivanti  da ribassi d'asta, qualora non ne sia
          prevista  una  diversa  destinazione sulla base delle norme
          vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili relative ad altri
          interventi    ultimati    di    competenza   dei   soggetti
          aggiudicatori  nei  limiti della residua spesa autorizzata;
          l'utilizzo  di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
          qualora  gli  interventi  siano  stati  finanziati dal CIPE
          stesso.
             8.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente  i propri prezzari, con particolare riferimento
          alle  voci  di  elenco  correlate a quei prodotti destinati
          alle  costruzioni, che siano stati soggetti a significative
          variazioni  di  prezzo  legate  a particolari condizioni di
          mercato.  I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il 31
          dicembre  di  ogni  anno  e possono essere transitoriamente
          utilizzati  fino  al  30  giugno dell'anno successivo per i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro  tale  data.  In  caso  di  inadempienza da parte dei
          predetti  soggetti,  i  prezzari  possono essere aggiornati
          dalle  competenti  articolazioni territoriali del Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.
             9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono
          soggetti  a  penali  per  il ritardato adempimento dei loro
          obblighi   contrattuali.   L'entita'   delle  penali  e  le
          modalita'    di    versamento    sono    disciplinate   dal
          regolamento.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante
          Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la regione
          Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica ed opere
          pubbliche:
             «Art.  5.  - In relazione al trasferimento alle province
          autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
          dell'art.  8,  primo  comma,  lettera  e),  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  gennaio 1973, n. 115, le
          province  stesse  esercitano tutte le attribuzioni inerenti
          alla  titolarita'  di tale demanio ed in particolare quelle
          concernenti  la  polizia  idraulica e la difesa delle acque
          dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
          dal  presente  decreto  e  dal decreto del Presidente della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
             Le  province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
          per  il  proprio  territorio, alla tenuta dell'elenco delle
          acque  pubbliche  ed  alla compilazione ed approvazione dei
          relativi elenchi suppletivi.
             Le  province  possono  avvalersi  del  Registro italiano
          dighe  (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
          dei  progetti  e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
          operazioni  di  controllo  spettanti  ai  concessionari con
          riferimento   alle   dighe   di  ritenuta,  alle  opere  di
          sbarramento  o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
          altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
          a  1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
          a  15  metri  di altezza o che determinano invasi di volume
          superiori  a  1.000.000  di  metri  cubi le province stesse
          affidano  i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
          osserva,  altresi',  la  normativa tecnica statale relativa
          alla progettazione e alla costruzione.
             Il   piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
          pubbliche  previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
          rispettivo  territorio,  quale  piano  di bacino di rilievo
          nazionale.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  nella  sua
          qualita'  di  presidente  del  comitato istituzionale delle
          relative  autorita'  di  bacino di rilievo nazionale, ed il
          presidente della provincia interessata assicurano, mediante
          apposite  intese,  il  coordinamento e l'integrazione delle
          attivita'  di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
          loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
          1989,  n.  183.  Ai  fini  della definizione della predetta
          intesa  il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
          istituzionali   delle   autorita'   di  bacino  di  rilievo
          nazionale   interessati,   assicura,  attraverso  opportuni
          strumenti   di   raccordo,   la  compatibilizzazione  degli
          interessi  comuni a piu' regioni e province autonome il cui
          territorio   ricade   in   bacini  idrografici  di  rilievo
          nazionale.
             Per  i  piani  e  i  programmi  statali che prevedano il
          riparto  o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
          le  autorita'  di bacino, di finanziamenti, si osservano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  5  della legge 30 novembre
          1989,  n.  386, e le relative norme di attuazione di cui al
          decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
             Nelle  determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
          comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
          comitato  istituzionale  osserva  lo  statuto e le relative
          norme di attuazione.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  158  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
          ambientale»:
             «Art.  158  (Opere  e interventi per il trasferimento di
          acqua).  -  1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo delle
          risorse  idriche,  laddove  il  fabbisogno comporti o possa
          comportare  il trasferimento di acqua tra regioni diverse e
          cio'  travalichi i comprensori di riferimento dei distretti
          idrografici,  le  Autorita'  di  bacino, sentite le regioni
          interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
          medesime,  ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18
          agosto  2000,  n.  267,  salvaguardando  in  ogni  caso  le
          finalita'  di  cui all'art. 144 del presente decreto. A tal
          fine   il   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  ciascuno  per  la  parte di propria competenza,
          assumono  di  concerto  le  opportune  iniziative  anche su
          richiesta  di  una  Autorita'  di  bacino  o di una regione
          interessata  od  anche in presenza di istanza presentata da
          altri  soggetti pubblici o da soggetti privati interessati,
          fissando un termine per definire gli accordi.
             2.  In  caso  di  inerzia,  di mancato accordo in ordine
          all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
          dell'accordo  stesso,  provvede  in via sostitutiva, previa
          diffida   ad   adempiere   entro  un  congruo  termine,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
             3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di
          cui   al   presente   art.  sono  dichiarati  di  interesse
          nazionale.   La   loro  realizzazione  e  gestione,  se  di
          iniziativa  pubblica,  possono  essere poste anche a totale
          carico  dello  Stato  mediante quantificazione dell'onere e
          relativa  copertura  finanziaria,  previa deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su  proposta  dei  Ministri  dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio  e  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
          Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio
          esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque
          ai   soggetti   utilizzatori   e   definisce   la  relativa
          convenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  compete  la  determinazione  dei criteri e delle
          modalita'  per l'esecuzione e la gestione degli interventi,
          nonche'  l'affidamento  per  la realizzazione e la gestione
          degli impianti.».

        
      
          

            
CAPO IV
Articolazione dei dipartimenti

          

        
                               Art. 6.

            Dipartimento per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici
  1.  Il  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici e' cosi' articolato:
   a) Direzione generale per la motorizzazione;
   b) Direzione generale per la sicurezza stradale;
   c)   Direzione   generale   per   il   trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita';
   d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;
   e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
   f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne;
   g) Direzione generale per i porti;
   h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
   i)  Direzione  generale per i sistemi informativi, statistici e la
comunicazione.
  2.  La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in nove
uffici  dirigenziali  non  generali, svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi
ed unita' tecniche indipendenti;
   b) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e
approvazione dei veicoli e dei recipienti;
   c)  disciplina  del  trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata;
   d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
   e)  archivio  nazionale  veicoli e conducenti; centro elaborazione
dati motorizzazione;
   f) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
   g) normativa di settore nazionale ed internazionale in conformita'
all'Unione europea;
   h) portale dell'automobilista;
   i)  controlli  periodici  del  parco  circolante;  attrezzature di
servizio.
  3.  La  Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in
cinque  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  adozione  ed  attuazione  del  piano nazionale della sicurezza
stradale  e  dei  programmi  operativi,  d'intesa, per gli interventi
infrastrutturali,  con  la  direzione  generale per le infrastrutture
stradali;
   b)  prevenzione  degli  incidenti  e  sicurezza stradale, campagne
informative ed educative ed informazioni sulla viabilita';
   c)  omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
   d)   omologazione  dei  dispositivi  e  dei  sistemi  di  ritenuta
stradale;
   e)  regolamentazione  della  circolazione stradale e coordinamento
dei servizi di polizia stradale di competenza;
   f) pubblicita' sulle strade e competizioni motoristiche;
   g) attivita' internazionale nelle materie di competenza;
   h) contenzioso in materia di circolazione stradale;
   i) info mobilita'.
  4.   La   Direzione   generale   per   il   trasporto   stradale  e
l'intermodalita',   articolata   in  sette  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita':
   a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
   b)    interventi    finanziari    nel    settore    e   a   favore
dell'intermodalita';
   c)    normativa    di   settore   nazionale   ed   internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
   d)   monitoraggio,   controllo  e  statistiche  sull'attivita'  di
trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
   e)  relazioni  ed  accordi  internazionali anche al di fuori dello
spazio  economico  comunitario  nel settore del trasporto su strada e
del trasporto intermodale;
   f)  raccordo  con  la  Consulta  generale per l'autotrasporto e la
logistica e con il Comitato centrale dell'albo;
   g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
   h)    interoperabilita'    intermodale    e    normativa   tecnica
internazionale;
   i) interporti;
   l) incentivi a favore dello sviluppo delle autostrade del mare.
  5. La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in
sei   uffici   dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a) supporto esercizio poteri azionista Ferrovie dello Stato;
   b) atto di concessione e relativa vigilanza;
   c)  servizi  di  trasporto  ferroviario passeggeri a media e lunga
percorrenza,  contratti  di  servizio, servizi di trasporto merci per
ferrovia, interventi finanziari di settore;
   d)  licenze,  canoni  di  accesso alla rete ferroviaria, normativa
nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
   e)  indirizzo  e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie;
   f) rapporti internazionali;
   g)  interoperabilita', limitatamente all'esercizio ed al materiale
rotabile,  nonche'  alla  manutenzione,  al controllo, al comando, al
segnalamento ed alle relative applicazioni telematiche;
   h)  organismi  notificati,  ai  sensi  del  decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 163.
  6.   La  Direzione  generale  per  il  trasporto  pubblico  locale,
articolata  in  sei  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le
funzioni   di   competenza  del  Ministero  nei  seguenti  ambiti  di
attivita':
   a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
   b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
   c) allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto
ad  impianti  fissi  e  per  le altre modalita' di trasporto pubblico
locale e relativo monitoraggio;
   d)  valutazione sotto il profilo tecnico economico dei progetti di
sistemi di trasporto ad impianti fissi;
   e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia
di  trasporto  ferroviario  locale  e gestione dei servizi locali non
trasferiti;
   f)  interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della
mobilita';
   g) osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.
  7.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto marittimo e per vie
d'acqua   interne,   articolata  in  sette  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita':
   a)  disciplina  nazionale,  comunitaria  ed  internazionale  della
navigazione marittima;
   b) promozione della navigazione a corto raggio;
   c) regime amministrativo della nave;
   d)  servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti  istituzionali  con  la Gestione governativa navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como;
   e)  controllo  e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate
agli organismi di classificazione;
   f)  interventi  a sostegno della flotta, delle costruzioni navali,
della ricerca e dell'innovazione;
   g)  vigilanza  sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale;
   h) nautica da diporto;
   i)  personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare,
per quanto di competenza;
   l)  rapporti  con  gli organismi internazionali, coordinamento con
gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
   m)  monitoraggio  sulle  inchieste  sui sinistri marittimi e sugli
infortuni del personale marittimo.
  8.  La Direzione generale per i porti, articolata in quattro uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
   a)  indirizzo,  vigilanza  e  controllo  sulle autorita' portuali,
anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
   b) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie
per la realizzazione di infrastrutture portuali;
   c)  regolazione  e  vigilanza delle attivita' e servizi portuali e
del lavoro nei porti;
   d) disciplina generale dei porti;
   e) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
   f)  amministrazione  del  demanio marittimo e gestione del Sistema
informativo del demanio marittimo;
   g) sistema idroviario padano-veneto;
   h) promozione delle autostrade del mare, per quanto di competenza.
  9.  La  Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo,
articolata in sei uffici dirigenziali non generali, ferme restando le
funzioni  attribuite  all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto
legislativo  25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza
del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono:
   a)   disciplina   dell'aviazione   civile,  normativa  di  settore
comunitaria e accordi internazionali;
   b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
   c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
   d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e
aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo;
   e)  provvedimenti  di competenza in materia di demanio aeronautico
civile;
   f)  programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali,
valutazione  dei  piani  d'investimento  e  concertazione sulle opere
infrastrutturali;
   g)   analisi  del  mercato  dell'aviazione  civile,  tutela  della
concorrenza e dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
   h)  interventi  nel settore dell'aviazione civile a sostegno della
mobilita';
   i)  provvedimenti  in  materia  di  tariffe  per la gestione dello
spazio aereo.
  10.  La  Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e
la  comunicazione,  articolata  in  cinque  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita':
   a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
   b)  gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli
altri   sistemi  informativi  non  espressamente  affidati  ad  altre
strutture,  nonche'  delle reti informatiche del Ministero sulla base
dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento;
   c)  coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e
delle  banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della
direzione generale;
   d)  gestione  della sicurezza dei sistemi informatici trasversali,
d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;
   e) comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato
dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici;
   f)  monitoraggio,  controllo  ed  elaborazione dei dati statistici
relativi  all'attivita'  amministrativa,  tecnica  ed  economica  del
Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;
   g)  supporto  informatico  su  richiesta  dei dipartimenti e degli
altri organi del Ministero;
   h) conto nazionale dei trasporti.

        
                    Nota all'art. 6:
             - Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante
          «Attuazione  della  direttiva  2004/50/CE  che  modifica le
          direttive      96/48/CE      e      2001/16/CE     relative
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n.
          234, supplemento ordinario.
             - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante
          «Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile
          (E.N.A.C.)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 1997, n. 177.

        
      
          

            
CAPO V
Attribuzioni del Comando generale
del corpo delle Capitanerie di porto

          

        
                               Art. 7.

                              Funzioni
  1.  Il  Corpo delle capitanerie di porto, svolge in sede decentrata
le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e
dalle   altre   leggi  speciali,  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi
e  statistici,  che  esercita  il  relativo  coordinamento funzionale
tramite il Comando generale.
  2.  Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge
le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:
   a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e
coordinando  le  relative  attivita' di formazione, qualificazione ed
addestramento;
   b)   gestione  operativa,  a  livello  centrale,  del  sistema  di
controllo del traffico marittimo;
   c)  esercizio  delle  competenze  in  materia  di  sicurezza della
navigazione  marittima,  inchieste  sui sinistri marittimi e indagini
sulle  cause  e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e
passeggeri,  ivi  compreso il supporto organizzativo alla Commissione
centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
   d)  rapporti  con  organismi  nazionali  ed internazionali per gli
aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
   e)   personale  marittimo  e  relative  qualifiche  professionali;
certificazione  degli  enti  di  formazione  e  di  addestramento del
personale  marittimo; gestione del sistema informativo della gente di
mare;
   f)  coordinamento  delle  attivita',  organizzazione  e  ispezioni
relative ai servizi delle capitanerie di porto;
   g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
   h)  impiego  del personale militare del Corpo delle capitanerie di
porto;
   i)  vigilanza  e controllo operativi in materia di sicurezza delle
navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
  3.  Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera continua
a  svolgere  gli  ulteriori  compiti previsti dalla normativa vigente
secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di
personale  in  funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle
materie di competenza.

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                               Art. 8.

        Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
  1.  Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti
dal  Dipartimento  per  le  infrastrutture, gli affari generali ed il
personale, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di
seguito  individuati  secondo  gli  ambiti  territoriali  e le sedi a
fianco di ciascuno segnate:
   a)  Provveditorato  interregionale  Piemonte  - Valle d'Aosta, con
sede  in  Torino,  articolato  in  quattro  uffici  dirigenziali  non
generali, denominati uffici;
   b)  Provveditorato  interregionale  Lombardia-Liguria, con sede in
Milano  e  sede  coordinata  in  Genova,  articolato  in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
   c)  Provveditorato  interregionale  Veneto - Trentino-Alto Adige -
Friuli-Venezia  Giulia,  con  sede  in  Venezia  e sedi coordinate in
Trento  e  in  Trieste,  articolato in dodici uffici dirigenziali non
generali, denominati uffici;
   d)  Provveditorato  interregionale Emilia Romagna-Marche, con sede
in  Bologna  e  sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
   e)  Provveditorato  interregionale  Toscana-Umbria,  con  sede  in
Firenze  e  sede  coordinata  in  Perugia,  articolato in otto uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
   f)  Provveditorato interregionale Lazio-Abruzzo-Sardegna, con sede
in  Roma  e  sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in
dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
   g)  Provveditorato  interregionale  Campania-Molise,  con  sede in
Napoli  e  sede  coordinata  in Campobasso, articolato in nove uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
   h)  Provveditorato  interregionale  Puglia-Basilicata, con sede in
Bari  e  sede  coordinata  in  Potenza,  articolato  in  sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
   i)  Provveditorato  interregionale  Calabria-Sicilia  con  sede in
Palermo  e  sede  coordinata  in Catanzaro, articolato in nove uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici.
  2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente
di  livello  dirigenziale  generale  denominato: «Provveditore per le
opere  pubbliche»,  ai  sensi  dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per i Provveditori per le opere
pubbliche  di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari
degli   uffici  dirigenziali  non  generali  del  Provveditorato,  le
funzioni  vicarie  anche  limitatamente  ad  una  sede interregionale
coordinata.
  4.    Il    Provveditore    per   le   opere   pubbliche   per   il
Veneto-Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni
di  Presidente  del  Magistrato  alle  acque di Venezia in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi,
nonche'  le  residuali  attivita' di competenza statale in materia di
demanio idrico ed opere idrauliche.

        
                    Nota all'art. 8:
             -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  4  del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all'art. 4.

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                               Art. 9.

            Competenze dei Provveditorati interregionali
                       per le opere pubbliche
  1.  Ferme  restando le competenze in materia infrastrutturale delle
regioni   e   delle   province   autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
Provveditorati   interregionali   assicurano,   in  sede  decentrata,
l'esercizio  delle  funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree  funzionali  di  cui  all'articolo  42, comma 1, lettere a), b),
d-ter),  d-quater)  e,  per  quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
modificazioni
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112  e  dai  conseguenti  provvedimento  di attuazione, il
Provveditorato  interregionale svolge, in particolare, le funzioni di
competenza nei seguenti ambiti di attivita':
   a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
   b)  attivita'  di  vigilanza  sulle opere pubbliche finanziate dal
Ministero e da altri Enti pubblici;
   c)   attivita'   di   supporto   su   base   convenzionale   nella
programmazione,   progettazione  ed  esecuzione  di  opere  anche  di
competenza  di  Amministrazioni  non  statali,  anche  ad ordinamento
autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici;
   d)  attivita'  di  competenza statale di supporto alla repressione
dell'abusivismo edilizio;
   e)  supporto  all'attivita'  di  vigilanza sull'ANAS e sui gestori
delle infrastrutture autostradali;
   f) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria;
   g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
   h)  supporto  alle  attivita'  della  Direzione  generale  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
   i)   supporto   alla  Direzione  generale  per  le  infrastrutture
stradali, per le attivita' di competenza;
   l)   espletamento   del   servizio  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

        
                    Nota all'art. 9:
             -  Per  il  testo  dell'art.  42 lettere a), b), d-ter),
          d-quater  e lettera d-bis del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 si veda note all'art. 1.
             - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
             «Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
          -   1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale
          previsti dal presente codice spetta:
              a)  in via principale alla specialita' Polizia Stradale
          della Polizia di Stato;
              b) alla Polizia di Stato;
              c) all'Arma dei carabinieri;
              d) al Corpo della guardia di finanza;
              d-bis)  ai  Corpi  e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
              e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
              f)  ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
          servizio di polizia stradale;
              f-bis)  al  Corpo  di  polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
             2.  L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
             3.  La  prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
              b)  dal personale degli uffici competenti in materia di
          viabilita'  delle  regioni,  delle  province  e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
              c)  dai  dipendenti  dello  Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
              d)  dal  personale  delle  Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7;
              f)  dai  militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
             3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
          c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
             4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
             5.  I  soggetti  indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.».

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                              Art. 10.

          Organizzazione dei Provveditorati interregionali
                       per le opere pubbliche
  1.  L'organizzazione  dei Provveditorati interregionali e' ispirata
al  criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo
conto  della  qualita'  e  della  quantita' dei servizi svolti, della
rilevanza  dei  compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al
bacino  di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla
dotazione organica complessiva.
  2.  Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello
non   generale  insediati  presso  i  Provveditorati  interregionali,
rispondono  funzionalmente  alla Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche.
  3.  Presso  ciascun  provveditorato  interregionale e' istituito il
Comitato  tecnico  amministrativo,  di  seguito definito Comitato. Il
Comitato  e'  costituito,  per  la durata di un triennio, con decreto
ministeriale  da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere:
   a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
   b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
   c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali
rientranti   nella   competenza   territoriale   del   Provveditorato
interregionale;
   d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
   e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
   f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   g)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali;
   h)  un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali;
   i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
   l)  un  rappresentante  del  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali;
   m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare.
  4.  Al  Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita'
di  esperti  per  la  trattazione  di  speciali  problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
  5.  Il  decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita'
uniformi  di  convocazione  e  deliberazione  del  Comitato,  nonche'
criteri  di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del
principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi',
la  possibilita'  di  integrare  la  composizione  del  Comitato  con
ulteriori   rappresentanti  eventualmente  necessari  in  ragione  di
specifiche   esigenze   dell'ambito   territoriale   interessato.  Ai
componenti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o
rimborsi spese.
  6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
   a)  sui  progetti  preliminari,  definitivi  ed esecutivi di opere
attribuite  alla  competenza  dei  Provveditorati  interregionali, da
eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti
definitivi  da  eseguire  da enti pubblici o da privati, quando siano
finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per
opere  per  le  quali  le  disposizioni di legge richiedano il parere
degli  organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i
venticinque milioni di euro;
   b)  sulle  vertenze  relative ai lavori attribuiti alla competenza
dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalita'  contrattuali  e  per  somme non eccedenti i cinquanta mila
euro;
   c)  sulle  proposte  di  risoluzione  o  rescissione di contratti,
nonche'  sulle  determinazioni  di  nuovi prezzi per opere di importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
   d)  sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
   e)  sulla  concessione  di  proroghe superiori a trenta giorni dei
termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
   f)    sugli    affari    di   competenza   degli   organi   locali
dell'Amministrazione  dello Stato e degli enti locali per le quali le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
   g)  sugli  affari  per  il  quali  il  Provveditore interregionale
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
  7.  L'organizzazione  e  i  compiti  degli  uffici  dirigenziali di
livello   non   generale   in  cui  si  articolano  i  Provveditorati
interregionali  per  le  opere pubbliche sono definiti con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3.
  8.  Fino  all'adozione  del decreto di cui all'articolo 3, comma 3,
del  presente  regolamento,  le attuali articolazioni periferiche del
Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                              Art. 11.

                   Direzioni generali territoriali
  1.  Sono  articolazioni  periferiche  del Ministero, dipendenti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici,  le  cinque direzioni generali territoriali di seguito
individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco
di ciascuno segnate:
   a)  Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici
aventi  sede  nelle  regioni:  Piemonte  - Valle d'Aosta, Lombardia -
Liguria  con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali
non generali;
   b)  Direzione  generale  territoriale del Nord-Est, per gli uffici
aventi  sede  nelle  regioni:  Veneto  - Trentino-Alto Adige - Friuli
Venezia-Giulia,  Emilia-Romagna,  con  sede in Venezia, articolata in
dodici uffici dirigenziali non generali;
   c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per
gli  uffici aventi sede nelle regioni: Toscana-Umbria, Marche-Lazio e
Sardegna  con  sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali
non generali;
   d)  Direzione  generale territoriale del Centro-Sud per gli uffici
aventi  sede  nelle  regioni:  Campania-Abruzzo  e Molise con sede in
Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;
   e)  Direzione  generale  territoriale  del  Sud e Sicilia, per gli
uffici  aventi  sede  nelle  regioni:  Puglia-Basilicata,  Calabria e
Sicilia  con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non
generali.
  2.  A  ciascuna  Direzione  generale  territoriale  e'  preposto un
dirigente   di  livello  dirigenziale  generale,  nominato  ai  sensi
dell'articolo  19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  con  funzioni  di direzione e coordinamento delle attivita'. In
particolare,  il  direttore  generale  di ciascuna Direzione generale
territoriale:
   a)  alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per  l'attuazione  dei  programmi secondo i principi di economicita',
efficacia  ed  efficienza  nonche'  di  rispondenza  del  servizio al
pubblico interesse;
   b)  adotta  gli  atti  per  l'utilizzazione ottimale del personale
secondo  criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all'interno della direzione generale;
   c)  persegue  gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva
ministeriale;
   d)  svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
   e)  promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali,
con  le  regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni
sindacali.
  3.  I  dirigenti  preposti  alle  direzioni  generali  territoriali
rispondono  al  Capo  del dipartimento per i trasporti terrestri e la
navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed
istituzionali ad essi affidati.

        
                    Nota all'art. 11:
             -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  4  del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all' art. 4.

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                              Art. 12.

          Competenze delle Direzioni generali territoriali
  1.  Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite
in  capo  delle  regioni,  anche a statuto speciale, e delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  fatto  salvo quanto disposto dal
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  dai  conseguenti
provvedimenti  di  attuazione,  le  Direzioni  generali  territoriali
assicurano,  in  sede  periferica,  l'esercizio  delle funzioni e dei
compiti   di   spettanza   statale   nelle  aree  funzionali  di  cui
all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza,
lettera  d-bis),   del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni.
  2.  Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le
funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
   a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro
rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
   b)  attivita'  in  materia  di collaudi e revisione dei veicoli in
circolazione;
   c)  attivita'  in  materia  di  conducenti:  rilascio  di patenti,
certificati di abilitazione professionale;
   d)  attivita'  in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad
impianto fisso di competenza statale;
   e)   compiti   di   supporto   tecnico  e  amministrativo  per  la
realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
   f)  attivita'  in  materia  di  navigazione  interna di competenza
statale;
   g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
   h) circolazione e sicurezza stradale;
   i)  rapporti  istituzionali  con le regioni, le province e con gli
enti locali;
   l)  funzioni  di certificazione di qualita', ispezione e controllo
tecnico;
   m) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
   n) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
   o)   espletamento   del   servizio  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   p)  consulenza,  assistenza,  servizio,  su  base convenzionale, a
pubbliche  amministrazioni  ed  enti  pubblici  anche  ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza;
   q) attivita' in materia di autotrasporto;
   r) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.

        
                    Nota all'art. 12:
             - Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112 si veda note all' art. 9.
             - Per il testo del comma 1, lettere a, b) e c) dell'art.
          42  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda
          note all'art. 1.
             -  Per  il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si veda note all' art. 9.

        
      
          

            
CAPO VI
Organizzazione territoriale

          

        
                              Art. 13.

        Organizzazione delle Direzioni generali territoriali
  1.   L'organizzazione  delle  Direzioni  generali  territoriali  e'
ispirata  -  stante  la  necessita'  di  assicurare comunque l'idonea
capillarita'   degli   uffici  deputati  all'erogazione  dei  servizi
all'utenza  al  criterio  della  razionalizzazione  delle  strutture,
tenendo  conto  della  qualita' e della quantita' dei servizi svolti,
della   rilevanza   dei   compiti  e  delle  funzioni  assegnate  con
riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato
nonche' alla dotazione organica complessiva.
  2.  L'organizzazione  e  i  compiti  degli  uffici  dirigenziali di
livello  non  generale  in  cui  si  articolano le Direzione generali
territoriali  sono  definiti  con  il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
  3.  Fino  all'adozione  del  decreto  di cui al comma 3, le attuali
articolazioni  periferiche  del  Ministero  assicurano lo svolgimento
delle attivita' di competenza.

        
      
          

            
CAPO VII
Dotazione organica e norme finali

          

        
                              Art. 14.

              Ruolo del personale e dotazioni organiche
  1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata
nella  Tabella  A  allegata  al  presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
  2.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del
Ministero,  nel quale confluisce il personale gia' in servizio presso
il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.
  3.  E'  istituito,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
repubblica   23   aprile   2004,  n.  108,  il  ruolo  del  personale
dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale gia' in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei
trasporti.
  4.  Nell'ambito  del  ruolo di cui al comma 3 e del contingente ivi
previsto,  sono  assegnati  agli  uffici di diretta collaborazione un
posto  di  livello  dirigenziale  generale  e  otto  posti di livello
dirigenziale non generale.

        
                    Nota all'art. 14:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2004,  n.  108  recante «Regolamento recante disciplina per
          l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del
          ruolo  dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.

        
      
          

            
CAPO VII
Dotazione organica e norme finali

          

        
                              Art. 15.

             Verifica dell'organizzazione del Ministero
  1.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni, al fine di
accertarne la funzionalita' e l'efficienza.

        
                    Nota all'art. 15:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
             «5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale».

        
      
          

            
CAPO VII
Dotazione organica e norme finali

          

        
                              Art. 16.

                Abrogazioni e modificazioni di norme
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n. 254, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,
n. 271.

        
                    Nota all'art. 16:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19
          novembre 2007, n. 254 si veda note alle premesse.
             -  Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          dicembre 2007, n. 271 si veda note alle premesse.

        
      
          

            
CAPO VII
Dotazione organica e norme finali

          

        
                              Art. 17.

                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2008
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
              Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 302

        
      
          

            
CAPO VII
Dotazione organica e norme finali