lunedì, 17 febbraio 2025

Madre casalinga? Al padre spetta il permesso per l'allattamento

Consiglio di Stato, Sentenza 9.9.200 n. 4293 - Avv. Francesco Orecchioni

 

Volevo segnalare l’interessante sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 settembre 2008 n. 4293 (conferma TAR Toscana n. 2737 del 25 novembre 2002) con la quale è stato riconosciuto il diritto del padre lavoratore ai benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e successive modificazioni, quali riduzione dell’orario giornaliero e relativo trattamento economico, in caso di madre casalinga.

Com’è noto, l’art. 6-ter l. 903/77 (introdotto dalla legge 59/00) stabilisce che: “I periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.”
Secondo il Giudice amministrativo, che ha sul punto richiamato un’interessante ricostruzione fornita da Cass. 20324/05, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, va individuata la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

(Avvocato Francesco Orecchioni)

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LaPrevidenza.it, 14/10/2008

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