N. 4293/88 – N.
9620 Reg. Dec. – Anno 2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 9620/2003, proposto dal Ministero dell’Interno in persona
del Ministro in carica, e dalla Questura di Arezzo, in persona del Questore
pro-tempore, rappresentati
e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via
dei Portoghesi n. 12, Roma
contro
– Lippiello Salvatore,
non
costituito in giudizio
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I n. 2737
del 25 novembre 2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa
Relatore all’udienza del 6 giugno 2008 il Consigliere Francesco
Bellomo e udito per le parti l’avv. dello Stato Rago;
Ritenuto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana Lippiello Salvatore domandava l'annullamento del
provvedimento della Questura di Arezzo del 14 agosto 2000 e del parere della
Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e contenzioso,
Divisione, nonché l’accertamento del diritto a vedersi concedere i periodi di riposo
giornalieri richiesti con relativo trattamento economico, sino al compimento di
un anno di vita delle proprie figlie.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di
violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il
Ministero dell’Interno e la Questura di Arezzo.
Con sentenza n. 2737 del 25 novembre 2002 il TAR accoglieva
il ricorso.
2. La sentenza è stata
appellata dal Ministero dell’Interno, che contrasta le argomentazioni del
giudice di primo grado.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6
giugno 2008.
1. Lippiello Salvatore, Ispettore della
Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Montevarchi,
aveva chiesto più volte al Questore della Provincia di Arezzo di poter fruire
dei periodi di riduzione dell’orario di servizio per allattamento in qualità di
lavoratore padre, ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53, fino al compimento del
1° anno di vita delle proprie due figlie.
Con provvedimento del 14 agosto 2000 la Questura di
Arezzo, tenendo conto del parere emesso dalla competente Direzione Centrale del
Personale, aveva rigettato le richieste avanzate dal Lippiello. Secondo tale parere è consentita la sostituzione nella fruizione
dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non
anche nel caso che la madre sia casalinga.
L’interessato ha impugnato tale atto di diniego,
deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell’art. 10, 6° comma
legge n. 1204/71 introdotto con l’art. 3 legge 53/2000; violazione per errata
interpretazione dell’art. 6 ter legge 903/77 introdotto con l’art. 13 legge
53/2000; violazione dei principi desumibili dall’art. 31 Cost.. In via
subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 10, legge 1204/71 e
dell’art. 6 ter legge 903/77 per contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost..
Il TAR ha accolto il ricorso,
ritenendo applicabile l’art. 10, 6° comma legge n. 1204/71 (introdotto dall’art. 3,
comma
Appella l’Amministrazione
sostenendo l’erroneità dell’equiparazione della casalinga alla lavoratrice
autonoma.
2. L’appello è
infondato.
L’art. 6-ter l. 903/77 (introdotto dalla
legge 59/00) stabilisce che: “I periodi
di riposo di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive
modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre
lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in
alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente.”
Premesso che il padre, che non sia
affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia
lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia
lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l’espressione
l’ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della “lavoratrice” casalinga.
Posto, infatti, che la nozione di lavoratore
assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie
privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre fare
riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed
alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale,
scolpite dall’art. 31 della Costituzione.
In tale prospettiva, essendo noto che
numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come
lavoratrice (sul punto un’interessante ricostruzione è fornita da Cass.
20324/05, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da
perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare
il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia
diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in
attività che la distolgano dalla cura del neonato.
3. L’appello deve
essere respinto. La natura della controversia, legata a una questione
interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo
Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 giugno 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino
Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere
Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
FRANCESCO
BELLOMO GLAUCO
SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/09/2008
(Art.
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria